Contributo unificato - Modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77
provvedimento 23 febbraio 2022
Durante la vigenza dell’art. 221, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico di atti e documenti, la modalità di pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione è quella assolta esclusivamente con i sistemi telematici di pagamento, tramite la piattaforma PagoPA.
Il pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo non potrà ritenersi validamente eseguito e dovrà essere regolarizzato attraverso un nuovo pagamento effettuato con le modalità telematiche indicate, salvo il rimborso delle somme versate in eccedenza, sempre che si sia proceduto al deposito dell’atto introduttivo del giudizio.