Contributo unificato - Rimborso sanzione per mancato o insufficiente pagamento - Competenza

provvedimento 14 dicembre 2021

La competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione prevista dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del d.P.R. n. 115/2002, dovuta in caso di ritardo nel pagamento del contributo unificato omesso o versato per un importo inferiore a quello previsto dal testo Unico delle spese di giustizia spetta alla società Equitalia giustizia s.p.a., che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria e a dare corso alla procedura di rimborso.