Circolare 14 dicembre 2021 - Rimborso della sanzione per mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato

14 dicembre 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale

LORO SEDI

e, p.c.,

al sig. Capo di Gabinetto
all’Ispettorato generale
al sig. Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria
al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
A Equitalia giustizia S.p.A.
al Consiglio Nazionale forense


Oggetto: circolare su rimborso della sanzione per mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato

È pervenuta a questa Direzione generale una segnalazione con la quale sono state evidenziate alcune criticità nella procedura di rimborso della sanzione prevista, dall’articolo 16, commi 1bis e 1ter, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (d’ora in poi, per brevità testo unico), in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato.

In particolare, è stata segnalata criticità nell’individuazione del soggetto titolato a ricevere l’istanza di rimborso, nonché tenuto ad effettuare la relativa istruttoria, nei casi in cui la sanzione - irrogata dalla società Equitalia giustizia S.p.A. dopo la notifica dell’invito al pagamento di cui all’art. 248 del testo unico – fosse stata annullata dalla stessa società, disponendo l’eliminazione della relativa partita di credito anche dal registro SIAMM.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

Come noto, l’art. 16 del testo unico spese di giustizia prevede espressamente:

- al comma “1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”

- al comma “1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio”.

La sanzione in esame è stata inserita, al menzionato articolo 16, dall'art. 21, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248, e la sua riscossione è stata disciplinata con circolare della Direzione generale della giustizia civile prot. DAG 43395 dell’8 aprile 2008.

Nella citata circolare si stabiliva che “l’ufficio recupero crediti dovrà pertanto iscrivere prima l'articolo di recupero, riguardante il contributo pagato in modo insufficiente oppure omesso ed in caso di ritardo del pagamento oppure in caso di omesso pagamento anche all'esito dell'invito, dovrà attivare la procedura di applicazione della sanzione”.

Nondimeno, nell’ambito della Convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati del debitore e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, sottoscritta tra il Ministero della giustizia e codesta società in data 23 settembre 2010, si è previsto:

“la società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall’Ufficio, nonché all’annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM fino al pagamento ovvero fino alla comunicazione di inesigibilità. In caso di pagamento provvede all’eliminazione del credito dal registro SIAMM” (art. 2 della Convenzione).

Il successivo articolo 6 della citata Convenzione, intitolato “omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, dispone che:

“Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, l’ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello A1, l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore. La società procede: entro il termine previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera a), dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all’allegato modello C; al verificarsi della condizione di cui all’articolo 213 del Testo Unico, nel medesimo termine di cui alla precedente lett. a), all’iscrizione a ruolo del credito. [omissis] La società procede a determinare l’importo della sanzione di cui all’articolo 16, comma 1- bis del Testo Unico e all’annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento. La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all’iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all’allegato modello D”.

Dall’esame delle norme della Convenzione sopra riportate emerge che la quantificazione del contributo unificato da recuperare tramite Equitalia giustizia S.p.A. spetti all’ufficio giudiziario (articolo 6, comma 1, della Convenzione), mentre la quantificazione dell’importo della sanzione è di competenza della citata società (art. 6, commi 3 e 4, della Convenzione).

Merita evidenziare come la circolare n. 33 del 26 ottobre 2007, emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze, si occupi esclusivamente del rimborso del contributo unificato - prevedendo che le relative istanze siano presentate all’ufficio giudiziario competente che, previa istruttoria, provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle entrate il provvedimento contenente l’attestazione del diritto al rimborso – ma nulla dica quanto al rimborso della sanzione.

In ogni caso l’ufficio giudiziario non potrebbe giammai esperire alcuna istruttoria in merito all’istanza di rimborso della sanzione, non avendo provveduto alla notifica dell’invito al pagamento (art. 248, testo unico) e non avendo pertanto notizia della scadenza del termine assegnato al debitore, quindi non avendo disponibilità delle informazioni utilizzate, dalla società Equitalia giustizia, per la irrogazione e quantificazione della sanzione.

Infine, può accadere - come nel caso sottoposto all’attenzione di questa Direzione generale – che il diritto al rimborso della sanzione già versata tragga origine da un provvedimento di annullamento della partita di credito adottato dalla stessa società Equitalia giustizia (che nel caso di specie risulta avere anche curato la relativa scrittura dal registro SIAMM).

Tali considerazioni, portate all’attenzione della società Equitalia giustizia, sono state da quest’ultima condivise (comunicazione prot. DAG. 245924.E del 7.12.2021): in particolare, la società ha comunicato a questa Direzione di aver fornito ai propri uffici le indicazioni operative utili ai fini del rimborso della sanzione in esame.

Sulla base di quanto sopra esposto, si precisa dunque alle SS. LL. che la competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione prevista dall’articolo 16, commi 1bis e 1ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovuta in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, spetta alla società Equitalia giustizia S.p.A., che provvederà a effettuare la relativa istruttoria e a dare corso alla procedura di rimborso.

A tale proposito si invita il Consiglio Nazionale forense, che legge per conoscenza, a inoltrare la presente nota ai singoli Consigli dell’ordine per garantirne una maggiore conoscenza da parte degli avvocati.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente nota.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore generale
Giovanni Mimmo