Spese di giustizia - Versamento dell’imposta di bollo su traduzioni giurate e asseverazioni di perizie in casi particolari – chiarimenti alla circolare del 29 settembre 2021

provvedimento 4 novembre 2021

In riferimento alle traduzioni giurate e asseverazioni di certificati rilasciati all’estero (in materia di stato civile) ovvero rilasciati dallo Stato Italiano ma da tradurre in lingua straniera, va riconosciuta l’esenzione dal bollo in tutte le ipotesi in cui tali attività abbiano ad oggetto provvedimenti, atti o documenti relativi a procedure per le quali le norme speciali dispongano l’esenzione “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici” (cfr., in part., atti da produrre all’estero in materia di adozione internazionale, stante il regime espressamente previsto dell’articolo 82 della legge n. 184/1983).