Circolare 4 novembre 2021 - Versamento dell’imposta di bollo su traduzioni giurate e asseverazioni perizie in casi particolari – chiarimenti

4 novembre 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI

e, p.c.

Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
All’Ispettorato generale

Oggetto: circolare su versamento dell’imposta di bollo su traduzioni giurate e asseverazioni perizie in casi particolari – chiarimenti.

Con circolare del 29 settembre 2021, n. prot. DAG 195344.U, questa Direzione generale, su conforme parere dell’Agenzia delle Entrate, ha risposto ad alcuni quesiti relativi al versamento dell’imposta di bollo per la traduzione giurata o l’asseverazione della perizia che abbiano ad oggetto atti rilasciati all'Estero in materia di Stato civile ovvero atti, documenti o registri previsti espressamente dall'allegato B del d.P.R. n. 642 del 26 ottobre (“Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto).

Nella citata circolare si è affermato che:

  • “per la traduzione giurata o l’asseverazione di certificati rilasciati all’estero in materia di stato civile o anche rilasciati dallo Stato italiano ma da tradurre in lingua straniera, trova applicazione il disposto dell’articolo 1 comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede il pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00, per ogni foglio”;
  • “l’imposta di bollo non può considerarsi assorbita dal contributo unificato eventualmente dovuto per il procedimento al quale la traduzione o l’asseverazione ipoteticamente afferisce” (in particolare, nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana).

A fronte di tali disposizioni, è stato segnalato a questa Direzione generale che alcuni uffici giudiziari avrebbero richiesto il versamento dell’imposta di bollo anche sulle asseverazioni e traduzioni aventi ad oggetto atti e documenti relativi a procedimenti per i quali norme speciali dispongono l’esenzione “dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici”.

Dunque, a titolo esemplificativo, verrebbe richiesta l’imposta di bollo sulle traduzioni giurate relative ad atti, provvedimenti o documenti da produrre all’estero in materia di adozione internazionale.

A tale proposito preme evidenziare che l’articolo 82 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 (legge che disciplina il “diritto del minore ad una famiglia”), dispone che “Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici”. In tale ipotesi dunque, stante la puntuale disposizione normativa, l’esenzione di cui al citato articolo 82 si applicherà anche alla traduzione giurata o all’asseverazione della perizia che abbia ad oggetto “gli atti, i documenti ed i provvedimenti” relativi alla procedura di adozione.

In conclusione, l’esenzione dovrà trovare applicazione in tutte quelle ipotesi in cui, per espressa disposizione normativa, gli atti, i documenti ed i provvedimenti di una particolare procedura siano espressamente dichiarati esenti “da imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto”.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare a chiarimento della precedente del 29 settembre 2021, prot. DAG 195344.U, emanata da questa Direzione generale.

Roma, 4 novembre 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo