Diritti di copia e di certificazione - Attestazione del “depositato” sulla copia di atti o relazioni trattenuta dagli amministratori giudiziari richiedenti il deposito, in materia penale - Attività certificativa delle Cancellerie – Diritti di certificazione - sono esigibili

provvedimento 5 ottobre 2021

Attestazione del “depositato” sulla copia di atti o relazioni trattenuta dagli amministratori giudiziari richiedenti il deposito, in materia penale - Attività certificativa delle Cancellerie – Diritti di certificazione - sono esigibili.

La richiesta del timbro del depositato su una copia personale di istanze o relazioni depositate in cancelleria dagli amministratori giudiziari in ambito penale (artt. 321 c.p.p., 240bis c.p. nonché – ove applicabili – disposizioni speciali del d.lgs. 159/2011, c.d. Codice anti-mafia) non appare strettamente funzionale né indispensabile all’esercizio del munus conferito, ma piuttosto rispondente ad un interesse proprio ed esclusivo del professionista (ad es. al fine di dimostrare, ove contestato, l’esaustivo o tempestivo espletamento dell’incarico).

Inoltre, l’apposizione del “timbro di depositato” sulla copia destinata a restare in possesso del richiedente esprime un’attività di natura certificativa dell’ufficio preposto, esplicata su domanda del medesimo depositante, di talché la personalità dell’interesse al rilascio (cfr. art. 116 c.p.p.) giustifica la corresponsione dei diritti di certificazione sulla copia dell’atto presentato, nella misura vigente (aggiornata ad euro 3,92 ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2021).

L’esazione dei diritti verrà operata applicando la marca da bollo al documento depositato, e sulla copia in possesso del depositante si trascriverà “percepiti diritti per la somma di € 3,92”, con la sottoscrizione del funzionario depositante, re-stando per contro irrituali le diverse prassi segnalate (come ad es. il rilascio del mero timbro sulla copia dell’atto depositato, privo di sottoscrizione del funzionario, o il lasciar fotografare con mezzi digitali l’atto destinato a rimanere in Cancelleria).

Qualora l’interessato richieda alla cancelleria o alla segreteria del magistrato anche il rilascio di copia dell’atto depositato, su cui verrà attestato l’avvenuto deposito, lo stesso dovrà versare (a seconda che trattasi di copia con certificazione di conformità o senza certificazione di conformità), rispettivamente il diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformità, ovvero quello forfettizzato di copia senza certificazione di conformità.

In ogni caso, esula dalla casistica in massima (non essendo perciò dovuti i diritti in questione) il deposito che avvenga in modalità dematerializzata (invio tramite pec sulla casella dedicata dell’Ufficio giudiziario, se del caso con invii plurimi per sopperire alla mole del carteggio), in quanto tale da elidere la necessità di una “attestazione” della Cancelleria.