Servizi di cancelleria - Registro di deposito dichiarazioni e atti relativi ai procedimenti davanti ad altre Autorità Giudiziarie (Modello 24, Giudice di Pace) - Modalità di tenuta - Chiusura giornaliera - Presupposti ed esclusione

provvedimento 20 maggio 2020

Il decreto ministeriale 14 marzo 2001 ha dettato la disciplina dei registri per il procedimento innanzi al giudice di pace specificando che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989 e s.m.i., con rinvio dunque ai noti principi generali in materia di registri, fra cui quelli sull’ufficialità e obbligatorietà, nonché sull'obbligo della c.d. chiusura giornaliera, quanto alle impugnazioni, secondo le direttive impartite con circolare n. 586 della Direzione Generale degli Affari penali in data 27.4.2001. 

Quanto al Registro Modello 24, in base agli indirizzi 

della citata circolare, la chiusura giornaliera non implica una attività quotidiana da effettuarsi anche in assenza di annotazioni, essendo preferibile l’interpretazione che ricollega un simile adempimento all’effettiva iscrizione di atti di impugnazione ed annotazioni, in difetto della quale tale attività resterebbe fine a sé stessa e priva di funzionalità concreta. Laddove, poi, la presenza del Dirigente di Cancelleria sia limitata ad alcuni giorni della settimana, è opportuno che, in mancanza di impugnazioni iscritte, il funzionario addetto apponga la propria firma sul registro al termine della giornata di presenza, utilizzando la formula “visto, chiuso negativo dal … al …”.