Provvedimento 19 maggio 2020 - Quesito sulle modalità di tenuta del registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti davanti ad altre autorità giudiziarie (Modello 24)

19 maggio 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli affari interni
Ufficio I
reparto I – servizi relativi alla giustizia civile

Al sig. Presidente della corte di appello di Campobasso
Al sig. Presidente del Tribunale di Isernia
 

Oggetto: Quesito sulle modalità di tenuta del registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti davanti ad altre autorità giudiziarie (Modello 24).
Rif. prot. DAG n. 35090.E del 20 febbraio 2020

Con nota prot. n. 314 del 14 febbraio 2020 (prot. DAG n. 35090.E del 20 febbraio 2020: allegato 1) il Coordinatore del Giudice di pace di Venafro ha chiesto se sia corretto procedere alla chiusura settimanale, anziché giornaliera, del Registro Mod. 24 (Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti davanti ad altre autorità giudiziarie) e quale sia il soggetto preposto a tale adempimento, qualora non possa provvedervi il Cancelliere.

Ebbene, premesso che esula dal perimetro di competenza di questa Direzione generale ogni valutazione in merito all’attribuzione delle mansioni del personale di cancelleria, rientrando nelle competenze del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, si osserva, per quanto di competenza, che con circolare del 21 dicembre 2001 n.592 (allegato 2) la Direzione generale della Giustizia Penale, in vista dell’entrata in vigore della disciplina relativa alla competenza penale del giudice di pace, contenuta nel decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e nel relativo regolamento di esecuzione (decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204), aveva fornito agli uffici alcune indicazioni in ordine agli adempimenti riguardanti il procedimento.

In particolare, per quanto riguarda la tenuta dei registri obbligatori, era stato rappresentato in linea generale che: “l'art. 3 del d.m. 204 del 2001 richiama le previsioni del decreto ministeriale del 14 marzo 2001 che, conformemente a quanto disposto dall'art. 51 ultimo comma del decreto legislativo, ha approvato i registri per il procedimento penale davanti al giudice di pace. In ordine alle modalità di tenuta l'art. 3, comma 3, del regolamento richiama inoltre le disposizioni dei capi I, principi generali, e II, tenuta "informatizzata", del regolamento sulla tenuta dei registri (decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264). In particolare, il decreto ministeriale 14 marzo 2001 ha dettato la disciplina dei registri per il procedimento innanzi al giudice di pace. Al riguardo, va segnalato che in detto decreto è espressamente stabilito che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989 e successive modificazioni. Vanno quindi richiamati i noti principi generali in materia di registri, tra i quali quelli sulla ufficialità e obbligatorietà, nonché l'obbligo della c.d. chiusura giornaliera, con riferimento alle impugnazioni, secondo le direttive emanate, da ultimo, con la circolare n. 586 diramata dalla Direzione generale degli Affari penali in data 27 aprile 2001. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento, viene ribadita la facoltà di utilizzo di registri sussidiari senza carattere ufficiale. Infine, con una specifica disposizione (art. 2 del d.m. 14 marzo 2001), si è espressamente autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo i modelli di cui ai relativi decreti ministeriali, dei registri, sino alla fornitura dei modelli informatizzati”.

Le modalità di tenuta del registro Modello 24 sono state affrontate più specificamente dalla Direzione generale degli Affari penali nella circolare n. 586 del 27 aprile 2001, diramata a tutti gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti (allegato 3), che in risposta ad analogo quesito sulla necessità della chiusura giornaliera, aveva affermato che “la chiusura giornaliera di tali registri non comporta un’attività quotidiana, da effettuarsi anche in assenza di annotazioni. E’ preferibile ritenere (secondo quanto sostenuto anche dall’Ispettorato di questo Ministero, all.1) che l’apposizione della data e della firma da parte del dirigente della cancelleria è subordinata all’effettiva iscrizione degli atti di impugnazione. (…) Un’attività fine a se stessa, in assenza di annotazioni e priva di ogni concreta funzionalità, è dunque da escludere”, e ciò in linea con la ratio di tale adempimento, che è quella di poter effettivamente riscontrare la data di deposito degli atti di impugnazione.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere condivisa l’interpretazione effettuata da codesto Ufficio che esclude la quotidianità dell’adempimento.

Quanto al soggetto preposto, la suddetta circolare aveva altresì affermato che “qualora la presenza del dirigente della cancelleria risulti limitata solo ad alcuni giorni della settimana, è opportuno che il citato funzionario, in mancanza di impugnazioni, apponga la propria firma sul registro alla fine della giornata di presenza, utilizzando la seguente formula “visto, chiuso negativo dal al”.

Cordialità.

Roma, 19 maggio 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo