Contributo unificato - Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame – Determinazione del contributo unificato

provvedimento 12 novembre 2019

È dovuto nel processo penale in grado di appello il contributo unificato per l’esercizio dell’azione civile se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di una somma determinata, quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni civili, indipendentemente dalla costituzione in giudizio della parte civile o dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alle statuizioni civili. Ne consegue che l’importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l’importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma in concreto liquidata, anche a titolo di provvisionale, con la sentenza di appello, senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado.

Per quanto riguarda invece il ricorso in Cassazione, il contributo unificato è dovuto, avuto riguardo alla somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento del danno, nelle sole ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione disciplinate dall’art. 578 del c.p.p., ove la Corte abbia deciso ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.