Contributo unificato - Termine entro cui richiedere il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche
provvedimento 3 maggio 2024
Il termine di decadenza di trenta giorni fissato dall’art. 192, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il rimborso del contributo unificato, deve trovare applicazione nelle sole ipotesi di pagamento avvenuto senza fare ricorso alla piattaforma tecnologica PagoPA: in tali casi, come specificato nella circolare DAG n. prot 60831.U del 17.03.2023, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il contributo sia stato (nuovamente) versato con le modalità indicate dall’art. 192, comma 1, d.P.R. n. 115/2002.
Nei casi diversi da quello sopra considerato, quali contemplati dalla circolare n. 33 del 2007, nonché nelle altre ipotesi che possono dare vita al diritto al rimborso, il termine di decadenza resta quello di due anni fissato dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992.
Struttura di riferimento
Provvedimento 3 maggio 2024 - Termine entro cui richiedere il rimborso del contributo unificato - Rif. Prot. DAG 66938.E del 26.03.2024
m_dg.DAG.03/05/2024.0093987.U
Dipartimento per gli affari di giustizia
direzione generale degli affari interni
ufficio I - reparto I - servizi relativi alla giustizia civile
Al sig. Presidente del Tribunale di Lecce
e, p.c.,
Al Capo Dipartimento
Al Capo dell’Ispettorato generale
Al sig. Presidente della Corte di appello di Lecce
Oggetto: termine entro cui richiedere il rimborso del contributo unificato
Rif. Prot. DAG 66938.E del 26.03.2024
Con mail del 25 marzo 2024, acquisita al protocollo DAG n. 66938.E del 26.03.2024 (allegato 1), la Dirigente del tribunale di Lecce ha chiesto di chiarire quale sia il termine entro cui deve essere richiesto il rimborso del contributo unificato pagato con modalità non telematiche.
Il quesito viene motivato dal fatto che la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 33 del 2007 stabilisce che il rimborso del contributo unificato debba essere richiesto entro due anni dal versamento, mentre l’art. 192, comma 1-bis, d.P.R. n.115/2002 prevede un termine di decadenza di trenta giorni, a decorrere dal pagamento.
L’Ufficio riferisce che, secondo l’avvocatura locale, il termine di decadenza di due anni sarebbe da considerarsi ancora operante in virtù della circolare MEF n. 33 del 2007; in contrario, ritiene che il termine di decadenza di 30 giorni, di cui al comma 1-bis dell’art. 192 del TUSG, possa trovare applicazione solo nel caso di pagamento effettuato con modalità non telematiche.
Ciò posto, per rispondere al quesito in oggetto si osserva quanto segue.
Come indicato nelle premesse della circolare n. 33/2007 del MEF, “la normativa dettata in materia non ha espressamente considerato l’eventualità di un rimborso del contributo unificato, salvo un marginale accenno contenuto in una disposizione transitoria (articolo 4 del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 11 maggio 2002, n. 91), peraltro, diretto ad escludere la sussistenza del diritto alla ripetizione per gli eventuali versamenti in eccesso eseguiti prima del 12 maggio 2002”.
Di conseguenza la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze ha delineato la modalità operativa, le ipotesi e il termine entro cui chiedere il rimborso del contributo unificato.
Con riferimento ai termini di rimborso la circolare prevede che l’istanza debba essere presentata entro due anni dal pagamento richiamando, in proposito, il termine fissato dall’articolo 21, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992.
Tale ultima norma prevede: “Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
La norma, inserita nella disciplina del contenzioso tributario, si riferisce alle ipotesi di mancata restituzione dei tributi (come da richiamo all’art. 19, comma 1, lettera g), del medesimo d.lgs. 546 del 1992), ed è applicabile, in mancanza di esplicita previsione normativa, anche al contributo unificato, che, come noto, ha natura tributaria.
Con la modifica dell’art. 192 del d.P.R. n. 115 del 2002, ad opera dell’art. 13, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento del contributo unificato possa avvenire solo telematicamente tramite la piattaforma PagoPA; inoltre, è stato introdotto un termine entro il quale è possibile chiedere il rimborso del contributo che sia stato pagato con modalità difformi da quelle indicate.
In breve, tale norma ha introdotto il termine di decadenza di trenta giorni per chiedere il rimborso del contributo unificato versato con una modalità diversa da quella telematica; infatti, il versamento con modalità difformi da quelle previste all’art. 192, comma 1, del TUSG, non libera dall’obbligo di assolvimento del contributo unificato, con la conseguenza che la parte dovrà effettuare un nuovo pagamento con la piattaforma PagoPA.
Tale è peraltro il tenore della circolare DAG n. prot. 47767.E del 1° marzo 2023 secondo cui “in caso di pagamento del contributo unificato effettuato in modo difforme da quanto previsto dall’art. 192, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istanza di rimborso di cui al comma 1-bis dell’art.192 cit. [deve] essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato effettuato il successivo versamento del contributo unificato con modalità telematica”.
La peculiare fattispecie delineata dall’art. 192, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, lascia invariata l’operatività della circolare MEF n. 33/2007, per tutti gli altri casi di indebito versamento del contributo, ivi considerati; tra questi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 deve annoverarsi anche l’ipotesi in cui i doppi pagamenti del CU (per lo stesso procedimento) siano stati entrambi eseguiti mediante piattaforma PagoPA; ovvero il caso in cui al versamento del contributo unificato, regolarmente eseguito mediante piattaforma PagoPA, non abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo della lite per la quale il contributo medesimo sia stato pagato: in tutte queste ipotesi, diverse da quella considerata dall’art. 192 d.P.R. n. 115/2002, la domanda di rimborso resta soggetta al termine di decadenza di due anni.
Tale interpretazione appare coerente sia con la locuzione letterale usata dall’art. 192, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, che è riferita alle sole ipotesi di rimborso connesse ad un pagamento non telematico, sia con il richiamo all’articolo 21, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, contenuto nella circolare 33 del 2007, che riguarda tutte le ipotesi di rimborso dei tributi per le quali non sia previsto un diverso termine di decadenza per esercitare il diritto al rimborso.
Inoltre, è degno di nota che l’ipotesi di cui all’art. 192, comma 1-bis, TUSG, si configuri come un pagamento non conforme alla legge, che determina il diritto al rimborso nel momento in cui viene effettuato il pagamento telematico previsto dalla norma; in altri termini, il diritto alla restituzione sorge solo nel momento in cui la parte validamente assolve all’onere di pagamento del contributo unificato, utilizzando il sistema PagoPA, generandosi, solo in questo momento, l’obbligazione restitutoria a carico dell’amministrazione finanziaria.
Diversamente, nelle ipotesi contemplate dalla circolare n. 33 del 2007, il pagamento del contributo unificato non è avvenuto “contra legem”, cioè in modo difforme rispetto a quanto prescritto dalle norme, bensì senza titolo perché per procedimenti esenti o per un importo superiore a quello dovuto, o ancora per un giudizio che non viene iscritto a ruolo; si tratta quindi di pagamenti indebiti per i quali deve applicarsi il termine di decadenza fissato dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992.
Tenuto conto di quanto fin qui rappresentato deve concludersi che il termine di decadenza fissato dall’art. 192, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2202, debba trovare applicazione nelle sole ipotesi di rimborso del contributo unificato pagato senza fare ricorso alla piattaforma tecnologica PagoPA: in tali casi, come specificato nella circolare DAG n. prot. 47767.E del 1° marzo 2023, sopra richiamata, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il contributo sia stato (nuovamente) versato con le modalità indicate dall’art. 192 comma 1, d.P.R. n. 115/2002.
Nei casi diversi da quello sopra considerato, quali contemplati dalla circolare n. 33 del 2007, nonché nelle altre ipotesi che possono dare vita al diritto al rimborso, il termine di decadenza resta quello fissato dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992.
Si invita il Presidente della Corte di appello di Lecce, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ad assicurare idonea diffusione della presente risposta tra tutti gli uffici del distretto.
Cordialmente
Roma, 3 maggio 2024
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo