Contributo unificato - Non versato con sistema PAGOPA – Decorrenza del termine per il rimborso, di cui all’art. 192, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

provvedimento 17 marzo 2023

Nel caso in cui il contributo unificato sia stato assolto in modo difforme da quanto previsto dall’art. 192, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istanza di rimborso, di cui al comma 1-bis della norma citata, deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data del successivo pagamento, operato utilizzando la piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, CAD.


Struttura di riferimento

Provvedimento 17 marzo 2023 - Rimborso del contributo unificato ex art. 192, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022 Rif. prot. DAG n. 47767.E del 1.03.2023


Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali

e, p.c.

al sig. Capo di Gabinetto
al sig. Capo dell’Ufficio legislativo
Al sig. Capo dell’Ispettorato generale
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
 


Oggetto: rimborso del contributo unificato ex art. 192, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022
Rif. prot. DAG n. 47767.E del 1°.03.2023

Con quesito acquisito al prot. DAG n. 47767.E del 1° marzo 2023, il Presidente del tribunale di Bolzano ha formulato il seguente quesito: “chiarire la data dalla quale far decorrere i trenta giorni utili per la presentazione della domanda di rimborso del contributo unificato” che non sia stato pagato con modalità telematica.


È stato rappresentato che in base alla formulazione del comma 1-bis dell’articolo 192 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non sia agevole desumere se la decorrenza sia da riferire al “versamento irregolare del contributo unificato oppure alla data del nuovo pagamento effettuato con PagoPa”.


Si segnala inoltre che l’Ufficio si trova a gestire diverse istanze di rimborso relative a “contributi unificati assolti mediante marca acquistata in anticipo (anche di qualche mese) rispetto all'Iscrizione della causa a ruolo”; in questi casi, l’Ufficio riterrebbe “quantomeno opportuno e ragionevole… che la decorrenza dei trenta giorni utili per l'istanza di rimborso partisse dalla data del nuovo pagamento effettuato a norma di legge con PagoPa”.

In considerazione della novità della questione e al fine di prevenire difformi interpretazioni della norma in oggetto, si ritiene utile fornire risposta al quesito in forma di circolare, diramando le seguenti indicazioni a tutti gli Uffici.


Come noto l'art. 13, comma 1, lett. e), n. 1) e n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha novellato l’art. 192 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di modalità di pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’obbligatoria corresponsione di tale onere tramite la piattaforma di cui all'articolo 5 comma 2, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

In attuazione dei principi espressi dalla legge delega, si è previsto al comma 1-bis dell’art.192 cit. che “Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento”.


Ne discende che i pagamenti non operati tramite la piattaforma indicata dalla norma (sistema PagoPA) non liberano la parte debitrice dall’obbligo da cui è gravata, con la conseguenza che essa dovrà procedere a un nuovo pagamento, nel rispetto delle previsioni dell’art. 192 del testo unico sulle spese di giustizia, con possibilità di ottenere il rimborso di quanto già versato con modalità difformi da quelle consentite dalla legge.

Quanto alla individuazione della decorrenza del termine di trenta giorni entro cui è possibile formulare la richiesta di rimborso, è utile una breve premessa.

Fino all’entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 192 d.P.R. 115/2002, il rimborso del contributo unificato è stato eseguito sulla base dei criteri fissati dalla circolare del MEF n. 33 del 2007.

Con la citata circolare, sulla premessa che la norma introduttiva del contributo unificato non avesse “espressamente considerato l’eventualità di un rimborso”, sono state individuate le ipotesi in cui è possibile procedere al rimborso e le modalità da seguire per ottenerlo.


In particolare, la circolare precisa che “il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:

  • versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
  • duplicazione dei versamenti;
  • versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
  • versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio.


A tali ipotesi si aggiunge ora quella di cui all’articolo 192, comma1-bis, cit., che riguarda il caso di pagamento effettuato con modalità non consentita dalla legge. A ben considerare tale situazione appare assimilabile alla “duplicazione dei versamenti” di cui alla circolare MEF sopra richiamata, in quanto a fronte di un primo pagamento “non telematico”, che non libera il debitore, ne viene eseguito un secondo, questa volta con la modalità corretta prevista dal comma 1, dell’art. 192 d.P.R. n. 115 del 2002.

Deve dunque ritenersi che il diritto alla restituzione sorga nel momento in cui la parte validamente assolve all’onere di pagamento del contributo unificato, utilizzando il sistema PagoPA, generandosi solo in questo momento l’obbligazione restitutoria a carico dell’amministrazione finanziaria.


Ciò in quanto, diversamente ragionando:

(a) il detentore del contrassegno acquistato per il pagamento del contributo dovrebbe dirsi onerato di chiederne il rimborso entro trenta giorni dall’acquisto, anche se questo fosse stato operato in data antecedente all’entrata in vigore della normativa di che trattasi (introduttiva del termine decadenziale) sì da risultare violato il principio per cui la legge non dispone che per l’avvenire (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale);

(b) un diritto ad ottenere la ripetizione (art. 2033 c.c.) del pagamento indebito, non potrebbe in astratto configurarsi se non a fronte di una duplicazione di pagamenti aventi la stessa causale, tra loro difformi solo per le modalità con cui operati, ed a fronte del fatto che il soggetto onerato si sia infine liberato della propria obbligazione tributaria versando il CU con le modalità richieste dalla legge, e abbia perciò diritto a vedere il suo patrimonio reintegrato delle somme versate in eccedenza.


Sulla base delle considerazioni sopra esposte, e a fronte di una locuzione normativa di non immediata interpretazione, questa Direzione generale, anche in un’ottica di salvaguardia delle entrate dello Stato, ritiene che in caso di pagamento del contributo unificato effettuato in modo difforme da quanto previsto dall’art. 192, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istanza di rimborso di cui al comma 1-bis dell’art.192 cit. debba essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato effettuato il successivo versamento del contributo unificato con modalità telematica.


Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Cordialità.

Roma, 17 marzo 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo