Atti internazionali

aggiornamento: 25 settembre 2017

Convenzioni multilaterali e accordi bilaterali in vigore tra l’Italia ed altri Paesi nell’ambito delle competenze riservate al Ministero della giustizia, ricercabili secondo una doppia opzione: per specifica materia o con riferimento al singolo Paese. Per ciascuna convenzione o accordo è indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sono pubblicati, la data di entrata in vigore, le informazioni e gli approfondimenti utili.

Itinerari a tema

Materia selezionata: Assistenza giudiziaria in materia penale
Fonte selezionata: Convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia penale (Roma, 1987) -   Torna alle Fonti  
Assistenza giudiziaria in materia penale

Grazie allo strumento dell'assistenza giudiziaria in materia penale gli Stati possono prestarsi reciproca assistenza nella lotta contro la criminalità internazionale.

Il giudice che deve svolgere indagini nel territorio di uno Stato estero può chiedere alle Autorità giudiziarie di quello Stato di eseguirle in sua vece provvedendo al compimento degli atti richiesti e trasmettendone i risultati documentali al Paese richiedente, ai fini del loro utilizzo nel processo.

L'assistenza giudiziaria ha ad oggetto lo svolgimento di una attività istruttoria diretta ad acquisire le prove relative ad un certo reato e può consistere: nell'audizione di testimoni e imputati, nel sequestro a titolo conservativo e nella consegna di prove, documenti ed altri beni pertinenti al reato, nella perquisizione domiciliare, nella notificazione di sentenze e di altri atti giudiziari che non possono essere eseguite nel territorio dello Stato richiedente.

La materia dell'assistenza giudiziaria è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (art. 10); dalla legge (Libro XI, titolo III, artt. 723 ess. c.p.p.; artt. 201-206 norme di attuazione c.p.p.); dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti prevalgono sulle norme di legge ordinaria. Il codice di procedura penale distingue tra le c.d. "rogatorie passive", ossia richieste di assistenza pervenute dall'estero, e le c.d. "rogatorie attive" ossia richieste formulate all'estero.

 

Per i canali di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria in materia penale si veda la circolare del 10 agosto 2015.