Circolare 10 agosto 2015 - Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. Canali di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale. Esigenza di razionalizzazione

10 agosto 2015

Prot. m_dg.DAG. 10/08/2015.00115769.U

 

Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Suprema di Cassazione
Roma
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Punti di Contatto della Rete Giudiziaria Europea presso le Procure Generali
Loro Sedi
e, per conoscenza Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Roma

 

Oggetto: Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. Canali di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale. Esigenza di razionalizzazione.

1. Premessa

Il continuo incremento delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale indirizzate dalle Autorità Giudiziarie italiane a questo Ministero, per il successivo inoltro alle Autorità Centrali dei Paesi richiesti, impone una riflessione volta all'individuazione del miglior uso dei canali di trasmissione di tali atti, nel rispetto dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevole durata del processo.
Vigono da alcuni decenni norme convenzionali che, prevalendo ai sensi dell'art.696 C.p.p. sulle disposizioni codicistiche dedicate alla disciplina delle rogatorie internazionali, abilitano i pubblici ministeri e i giudici italiani alla trasmissione diretta delle richieste di assistenza alle autorità giudiziarie estere, consentendo l'obliterazione sia della fase di valutazione politica della richiesta che il canale diplomatico di trasmissione.

2. Le principali convenzioni internazionali che prevedono ipotesi di inoltro diretto delle richieste di assistenza tra Autorità Giudiziarie

Già nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961 n. 215, si prevedono numerose ipotesi di inoltro diretto tra Autorità Giudiziarie [1].

Al paragrafo 2 dell'art. 15, ad esempio, si prevede che "In caso di urgenza, dette rogatorie potranno essere indirizzate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta ", Nel successivo paragrafo 4, si aggiunge che " ( ... ) le richieste di indagini preliminari al procedimento penale potranno essere oggetto di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie".

A partire dall'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, la trasmissione diretta diventa il principale canale di invio delle rogatorie ["le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere inviate le risposte" (art. 53, par. l)][2] , senza essere limitato né al caso dell'urgenza, né ai soli atti dell'indagine preliminare.

Riassuntivamente, da oltre venti anni, con quasi tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea, con quelli appartenenti all'area cd. Schengen ed anche con numerosi altri Stati è possibile l'inoltro diretto della quasi totalità delle richieste di assistenza giudiziaria.

Di tali Stati si fornisce di seguito un elenco:
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cile, Cipro, Corea, Croazia, Danimarca, Estonia, Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Con riferimento ai Paesi parte del richiamato Accordo di Schengen, giova inoltre richiamare l'opportunità di rilevante semplificazione procedurale offerta nella specifica materia delle notifiche penali.
L'art. 52 dell'Accordo prevede, infatti, che gli atti da notificare a persone che si trovino nel territorio dei Paesi aderenti vadano inviati direttamente al destinatario a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, esonerando l'Autorità giudiziaria anche dall'obbligo di comunicare a questo ufficio l'avvenuta spedizione. Con l'avvertenza (art. 52, comma secondo) che gli atti da notificare dovranno essere corredati della traduzione nella lingua del destinatario quando si ha motivo di ritenere che quest'ultimo non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto.

3. La necessità di prediligere, ove possibile, l'inoltro diretto tra Autorità Giudiziarie

Nonostante la vigenza di questo quadro normativo, un crescente numero di richieste di assistenza dirette alle Autorità Giudiziarie dei predetti Stati viene trasmesso per il tramite di questo Ministero.
La scelta di questo più gravoso percorso procedurale non dà luogo a profili di illegittimità tali da giustificare la restituzione o il blocco della richiesta da parte degli uffici ministeriali.
Essa però arreca danno alla speditezza dell'attività giudiziaria per l'evidente rallentamento che l'esecuzione della richiesta di assistenza subisce in ragione del duplice passaggio, per il tramite di questo Ministero e per quello dell'omologa autorità centrale straniera.

Inoltre, essa costringe gli uffici di questo Ministero a sottrarre energie alla trattazione delle rogatorie in cui il passaggio per la via politica e diplomatica è invece imposto dalle convenzioni o dalla disciplina del codice.
Si è osservato che il ricorso alla via ministeri aie trova spiegazione nella difficile individuazione dell'autorità giudiziaria estera territorialmente competente a ricevere la richiesta.

Detta difficoltà può però trovare soluzione attivando i punti di contatto della Rete Giudiziaria Europea presenti in ogni distretto di Corte di Appello. I nominativi dei magistrati italiani incaricati di detta funzione, cosÌ come quelli dei magistrati stranieri che assolvono funzione analoga nei rispettivi Paesi sono reperibili sul sito della Rete, al seguente indirizzo web:
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Login.aspx ,
Per accedere all'elenco dei magistrati è necessario autenticarsi con il seguente username: rje e password: Ejn_2009

In alternativa, l'autorità estera territorialmente competente a ricevere la richiesta di assistenza giudiziaria è generalmente individuabile consultando il Judicial Atlas pubblicato sul sito della Rete Giudiziaria Europea all'indirizzo web:
http://www.eincrimjust.europa.eu/ejnl.

I medesimi organismi e l'Ufficio II di questo Ministero potranno poi essere consultati, presso i recapiti telefonici e di posta elettronica indicati sul sito istituzionale, per la soluzione preventiva delle difficoltà che dovessero insorgere nella compilazione delle richieste di assistenza.

4. La previsione dell'art. 727, comma quinto, cod. proc. pen.

La ricorrenza di casi nei quali l'Autorità giudiziaria segnala, al momento della trasmissione a questi Uffici, la necessità di urgente evasione della richiesta di assistenza impone in questa sede il richiamo della previsione dell'art. 727, comma quinto, cod. proc. pen.

La disposizione abilita, "nei casi urgenti" il pubblico ministero o il giudice italiano a trasmettere l'atto direttamente all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro della giustizia.

L'ambito applicativo di detta previsione è generale. Prescinde cioè dall'esistenza di una norma pattizia che espressamente abiliti detta deroga alla disciplina ordinaria delle rogatorie attive.

Si tratta di una forma di trasmissione che, diversamente da quelle previste nelle fonti pattizie sopra richiamate, non consente l'obliterazione della via diplomatica né realizza la completa depoliticizzazione della procedura, posto che il ministro può comunque esercitare, fino a quando l'agente diplomatico non avrà trasmesso la richiesta all'autorità straniera, il potere di blocco previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. proc. pen. nei casi in cui ritenga esposti a pericolo la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

Laddove ricorra il presupposto dell'urgenza, essa realizza però il miglior contemperamento tra le esigenze dell'Autorità giudiziaria rogante e le istanze di efficiente funzionamento del competente Ufficio ministeriale.

5. Obblighi di comunicazione

Si rammenta che, a norma dell'art. 204 bis disp. att. c.p.p., quando un accordo internazionale consente la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria interna che percorre questa strada ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della Giustizia (e, più in dettaglio, all'Ufficio II della Direzione generale della Giustizia Penale), al fine di consentire l'assolvimento dei compiti di monitoraggio che vanno assumendo crescente importanza per la risposta agli organismi internazionali che, con cadenza periodica, valutano il funzionamento delle convenzioni relative alla cooperazione internazionale in materia penale.
Analogo obbligo di comunicazione è previsto dall'art. 727, comma quinto c.p.p. quale adempimento preliminare all'inoltro diretto della richiesta di assistenza urgente all'agente diplomatico o consolare italiano, con la finalità di consentire il tempestivo esercizio del potere di blocco ministeriale stabilito dal comma secondo della disposizione.

6. Conclusioni

Si rivolge, in conclusione, l'invito alle Autorità Giudiziarie a fare ricorso al canale di comunicazione diretta ogniqualvolta la base normativa convenzionale e le circostanze del caso concreto lo consentano, e in particolare, in ogni ipotesi prevista dalla Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen.
Si rappresenta che, a partire dal 1° settembre 2015, le richieste di assistenza da inoltrare necessariamente per la via diplomatica o ministeriale avranno priorità nella trattazione da parte di questo Ministero, mentre le rimanenti richieste saranno evase, prevedibilmente, non prima di 60 giorni dal loro pervenimento.
Si chiede alle SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli Uffici Giudiziari, giudicanti e requirenti, dei rispettivi distretti, compresi i Tribunali di Sorveglianza.

Roma, 10 agosto 2015

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo

NOTE

nota 1 La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale è stata sottoscritta e ratificata dai 47 Stati membri del Consiglio d'Europa (Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria) e da 3 Stati non membri del Consiglio medesimo (Cile, Corea ed Israele).

nota 2 Si ricorda che la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in materia di assistenza giudiziaria, è in vigore tra l'Italia e la quasi totalità degli Stati Membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia; Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria) oltre ai seguenti Stati non facenti parti dell'Unione: Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. La predetta Convenzione non è in vigore con i restanti Stati Membri dell'Unione Europea (Cipro, Croazia, Regno Unito e Irlanda).