DDL - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014 - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 gennaio 2014

Schema di disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014"

Articolato

La sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, della Corte europea dei diritti dell'uomo ha individuato «una lacuna del sistema giuridico italiano, secondo il quale il figlio legittimo è iscritto nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza possibilità di deroga, nemmeno in caso di consenso tra i coniugi in favore del cognome della madre»: ciò comporta la violazione dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa. 

      La Corte ha aggiunto di ritenere «che dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nella prassi italiane al fine di rendere tale legislazione e tale prassi  compatibili con le conclusioni alle quali è giunta nella presente sentenza, e di garantire che siano rispettate le esigenze degli articoli 8 e 14 della Convenzione». 

      Il presente disegno di legge, composto di quattro articoli, vuole attuare tale statuizione, prevedendo, con una disciplina omogenea per i figli nati durante il matrimonio, quelli nati fuori del matrimonio e gli adottati che, in caso di accordo tra i genitori, al figlio venga attribuito il cognome materno. 

      In particolare: 

          L'articolo 1 reca disposizioni relative al cognome del figlio nato nel matrimonio, introducendo un secondo comma all'articolo 143-bis del codice civile (la cui rubrica, riguardante attualmente solo il cognome della moglie, viene conseguentemente estesa al cognome del figlio). La norma, da un canto, conferma la regola, pacificamente presente nel nostro ordinamento giuridico, sebbene finora mai esplicitata in una norma primaria, che il figlio assume il cognome del padre; e, dall'altro, aggiunge, in ottemperanza della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in caso di accordo dei genitori, il figlio assuma il cognome della madre. 

          L'articolo 2 sostituisce il secondo periodo del primo comma dell'articolo 262 del codice civile e dispone che in caso di riconoscimento contemporaneo, si applichi la disciplina introdotta per il figlio nato nel matrimonio (attualmente il secondo periodo della norma prevede invece che in caso di riconoscimento contemporaneo il figlio assuma il cognome del padre). 

          L'articolo 3 sostituisce il terzo comma dell'articolo 299 codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, prevedendo che l'adottato assuma il cognome del padre adottivo, ovvero, in caso di accordo, quello della madre adottiva. Tale accordo dovrà risultare da un atto allegato al ricorso, ovvero da un altro atto successivo al ricorso, purché antecedente al decreto di adozione (al fine di consentire ai coniugi che abbiano presentato il ricorso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di poter manifestare comunque la loro volontà). 

          L'articolo 4 per esigenze di certezza giuridica nei rapporti (il cognome non rappresenta solo un aspetto dell'identità personale, ma ha anche rilevanti profili pubblicistici di certezza nei rapporti giuridici, nonché di sicurezza e di ordine pubblico) limita l'intervento normativo ai figli la cui nascita sia stata dichiarata dopo l'entrata in vigore della legge che, del resto, è coerente con il principio generale d'irretroattività della legge di cui all'articolo 11, primo comma, delle preleggi. 

      Il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato e pertanto non si provvede alla redazione della relazione tecnica.
 


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