DDL - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014 - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 gennaio 2014

Schema di disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014"

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - (Cognome dei figli)
Art. 2 - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)
Art. 3 - (Cognome dell'adottato)
Art. 4 - (Disposizione finale)
 

 

Art. 1
(Cognome dei figli)

  1. All'articolo 143-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cognome della moglie e del figlio»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«Il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero, in caso di accordo tra i genitori risultante dalla dichiarazione di nascita, quello della madre».


Art. 2
(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

  1. All'articolo 262 del codice civile, il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, assume il cognome a norma dell'articolo 143-bis».

     


Art. 3
(Cognome dell'adottato)

  1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
    «Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del padre adottivo, ovvero, in caso di accordo fra i coniugi risultante da dichiarazione scritta allegata al ricorso per adozione o ad altro atto anche successivo, purché precedente
    alla pronuncia del decreto di adozione, quello della madre adottiva».

     


Art. 4
(Disposizione finale)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore della presente legge e alle adozioni pronunciate con decreto emesso in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

     

 


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