Schema di D.Lgs. - Attuazione della direttiva 2007/63/CE sulla relazione di un esperto all'atto della fusione o scissione di una s.p.a. - Relazione

Schema di decreto legislativo di: “Attuazione della direttiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni”

Articolato


Con il presente decreto legislativo, che dà attuazione alla delega al Governo prevista dall’articolo 1 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 – Legge Comunitaria 2008, si recepisce la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni (direttiva inserita nell’Allegato A della Legge Comunitaria 2008, il cui termine per il recepimento è scaduto il 31.12.2008).

La direttiva 2007/63/CE – considerato che le politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione sottolineano l’importanza della riduzione degli oneri amministrativi imposti alle imprese dalla normativa in vigore, quale elemento cruciale per migliorare la competitività di tali imprese e per conseguire gli obiettivi dell’agenda di Lisbona e preso atto che la direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, prevede un’esenzione dall’obbligo di far esaminare il progetto di fusione da parte di esperti indipendenti e di far loro elaborare una relazione per gli azionisti delle società coinvolte nella fusione, se tutti gli azionisti concordano che tale relazione non sia necessaria – ha introdotto la medesima esenzione anche per le fusioni e le scissioni domestiche riguardanti le società per azioni, sul presupposto che non vi sia motivo di esigere la relazione di un esperto indipendente nel caso in cui tutti gli azionisti concordino sul fatto che la stessa non sia necessaria a tutela dei propri interessi individuali.

Nell’ordinamento italiano, l’obbligo generale di redazione, in caso di fusione, di una relazione da parte di uno o più esperti indipendenti, è imposto dall’art. 2501-sexies, del codice civile, il quale non prevede la possibilità di esonero dall’obbligo in questione in presenza del consenso unanime dei soci di tutte le società che partecipano alle operazioni di fusione o di scissione. 

La nuova ipotesi di esenzione dall’obbligo di cui trattasi è stata pertanto collocata nel nuovo ottavo comma nell’articolo 2501-sexies.
Resta estranea rispetto all’ipotesi di esenzione in oggetto, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell’art. 2343 c.c., richiesta dal legislatore nazionale a garanzia dell’effettività del capitale sociale e, quindi, anche a tutela degli interessi dei terzi.

Pur tenendo conto del fatto che l’ambito applicativo della direttiva 2007/63/CE è circoscritto alle sole società con capitale rappresentato da azioni, la nuova disposizione, al fine di evitare un’inutile duplicazione di norme simili all’interno del codice civile – in particolare, con l’articolo 2505-quater che contemplava lo stesso tipo di deroga per le fusioni a cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (S.p.A. e S.A.p.A.) – risulta applicabile a tutte le fusioni, qualsiasi sia il tipo di società che vi partecipi. Conseguentemente, si è reso necessario espungere, dall’articolo 2505-quater, appena menzionato, la disposizione che prevedeva tale deroga per le fusioni cui partecipavano società con capitale non rappresentato da azioni.

Va inoltre precisato che, l’obbligo di deposito della relazione degli esperti, previsto dal successivo art. 2501-septies, primo comma, n. 1, non sarà applicabile nel caso in cui la totalità dei soci abbia rinunciato alla redazione della stessa, ai sensi dell’introducendo ottavo comma dell’art. 2501-sexies

Per quanto riguarda le scissioni, non occorre alcuna modifica normativa testuale, in quanto, l’ipotesi di esenzione dall’obbligo di redigere la relazione da parte degli esperti, in caso di unanimità dei consensi dei soci, opererà anche nelle scissioni a seguito del richiamo al novellato art. 2501-sexies da parte del terzo comma dell’art. 2506-ter.

L’articolo 2 contiene una norma di natura transitoria destinata a chiarire che la nuova ipotesi di deroga introdotta dal presente decreto può essere utilizzata anche dalle società che, pur avendo già avviato il procedimento di fusione o di scissione, non hanno ancora approvato i relativi progetti alla data di entrata in vigore del presente decreto.