Schema di D.Lgs. - Attuazione della direttiva 2007/63/CE sulla relazione di un esperto all'atto della fusione o scissione di una s.p.a. - Testo

Schema di decreto legislativo di: “Attuazione della direttiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Modifiche agli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile
Art. 2 - Disciplina transitoria


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente un relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri;


E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche agli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile)

  1. All’articolo 2501-sexies del codice civile, è aggiunto in fine il seguente comma:
    «La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».
  2. All’articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell’articolo 2501-sexies» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.

Art. 2
(Disciplina transitoria)

  1. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.