Schema di DPR - Regolamento concernente l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo della polizia penitenziaria - Relazione
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo della polizia penitenziaria"
ll presente regolamento è adottato in esecuzione della disposizione contenuta nell’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, laddove si prevede, tra l’altro, che con regolamento "da emanare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento......... del personale dei gruppi sportivi......delle Forze di polizia".
Sul regolamento è stato acquisito il previsto parere del Consiglio di Stato, le cui osservazioni sono state integralmente recepite.
In via preliminare è importante evidenziare che la disciplina proposta non si presta a rilievi di costituzionalità giacché, nello stabilire la regola generale dell’assunzione agli impieghi pubblici mediante concorso, l’articolo 97 della Costituzione rimette alla discrezionalità legislativa la scelta, a seconda dei casi, tra concorso per titoli, per esami ovvero per titoli ed esami (sentenza Corte Costituzionale n.181/90). In sintonia, l’articolo 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, prevede la possibilità di assunzioni mediante concorso per soli titoli.
Il regolamento consta di 5 articoli.
L’articolo 1 riserva, per un contingente non superiore all’uno per cento della dotazione organica organica prevista alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l’accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive. Il comma 2 dispone che i vincitori di concorso seguiranno la carriera ordinaria regolata dalle norme vigenti (d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443) e che, pertanto, saranno immessi nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti.
L’articolo 2 garantisce che gli aspiranti siano in possesso di tutti i requisiti, (generali, psicofisici ed attitudinali) previsti per il personale che accede al ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria; individua le modalità di espletamento dei concorsi, e la composizione della commissione esaminatrice.
L’articolo 3 individua le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, con un rinvio ad una tabella allegata.
L’articolo 4 rinvia, per quanto concerne il trasferimento e l’impiego del personale dei gruppi sportivi a quanto disciplinato dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
L'articolo 5 abroga il comma 3 dell'articolo 84 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82.
Il presente regolamento non comporta oneri a carico dello Stato.