Schema di DPR - Regolamento concernente l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo della polizia penitenziaria - Testo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo della polizia penitenziaria"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 aprile 2002

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Assunzione degli atleti
Art. 2 - Modalità
Art. 3 - Titoli
Art. 4 - Rinvio
Art. 5 - Abrogazione di norme

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2 ,della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto l'articolo 6, comma 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n.86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalità di reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n.395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1 della legge n.395 del 1990;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, recante riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, concernente l'esonero dalle attività di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1983, istitutivo del gruppo sportivo Fiamme Azzurre;

Visto l'articolo 2 della legge 13 luglio 1990, n.190, recante disposizioni in materia di associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalità di reclutamento del personale dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1
(Assunzione degli atleti)

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali.

2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.

Art. 2
(Modalità)

1. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, e che siano esenti dalle imperfezioni e dalle infermità elencate nell'articolo 123 del decreto legislativo n.443 del 1992.

2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, è l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che abbia fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline previste nello Statuto del C.O.N.I..

3. Il concorso è indetto con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Il relativo bando deve indicare:


a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva contenuta all'articolo 1, comma 1;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti avviene con le modalità individuate nel titolo IV del decreto legislativo n. 443 del 1992.

5. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C - posizione economica C2.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.

7. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 3
(Titoli)

1. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale.

2. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.

3. La Commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.

Art. 4
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni.

Art. 5
(Abrogazione di norme)

1. Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n.82 è abrogato.


Allegati