Schema di D.lgs – Disciplina sanzionatoria commercializzazione carni di pollame - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 24 ottobre 2011

Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1  - Campo di applicazione
Art. 2  - Definizioni
Art. 3 - Sanzioni in materia di etichettatura delle carni di pollame
Art. 4- Sanzioni in materia di organismi di controllo
Art. 5 - Sanzioni in materia di controlli
Art. 6- Accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative
Art. 7 - Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa
Art. 8 - Diffida ed esclusione dal sistema di etichettatura volontaria
Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 10 - Entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 3 recante delega al Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari in vigore, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM, che abroga il regolamento (CEE) n. 1906/90 e contempla, tra l’altro, le norme di commercializzazione delle carni di pollame e relative definizioni;

Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda la commercializzazione delle carni di pollame e che abroga il regolamento (CEE) n. 1538/91;

Visto l’esito positivo della notifica numero 2002/106/I effettuata alla Comunità europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e relativa allo schema di decreto riguardante l’introduzione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali per dare attuazione al citato regolamento (CEE) n. 1538/91 e per garantire al consumatore una corretta informazione e la massima trasparenza nella etichettatura e nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando la rintracciabilità delle stesse;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, recante modalità per l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame con il quale detto schema di decreto è stato emanato;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale si dispone che i richiami fatti nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 luglio 2004 alle norme contenute nei regolamenti (CEE) n. 1906/90 e n. 1538/91 devono intendersi riferiti, rispettivamente, a quelle dei regolamenti (CE) n.1234/2007 e n. 543/2008, sulla base delle tavole di concordanza in questi ultimi contenute;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Campo di applicazione)

  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 e n. 543/2008 del 16 giugno 2008,  sulla commercializzazione delle carni di pollame, nonché delle disposizioni adottate in applicazione del medesimo regolamento n. 543/2008, concernenti il sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.


Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
    1. etichettatura: apposizione di una etichetta sulla carcassa intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nel punto vendita, sotto forma di cartello o documento stampato, precompilato, oppure di informazioni visualizzate su uno schermo elettronico. Fa parte del complesso dell’etichettatura anche il sigillo inamovibile, applicato alla carcassa, che garantisce il nesso con le informazioni fornite al consumatore. L’etichettatura contiene le informazioni, di cui all’apposito disciplinare approvato, sull’animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione;
    2. pollame: pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone;
    3. pulcini: volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;
    4. pollame allevato in Italia: pollame allevato in Italia a partire da pulcini di un giorno;
    5. pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti, compresi le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi che invece possono essere nutriti;
    6. carni di pollame: carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento per il freddo;
    7. organizzazione: soggetto rappresentativo almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che dispone di un disciplinare di etichettatura approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito denominato Ministero, ed è responsabile della tracciabilità del prodotto lungo tutta la filiera;
    8. operatore: operatore di un settore della filiera (allevamento, macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l’obbligo di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza prevista dal disciplinare;
    9. commercializzazione: detenzione o esposizione per la vendita, messa in vendita, vendita, consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;
    10. carne di pollame preconfezionata: unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettività, costituita da carne di pollame e dall’imballaggio in cui è stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente  in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od alterata;
    11. carne di pollame preincartata: unità di vendita costituita da carne di pollame e dall’involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita;
    12. lotto di produzione: gruppo di animali omogenei per età, categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie, avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse condizioni;
    13. lotto di macellazione: gruppo di animali appartenenti al medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno;
    14. disciplinare: documento predisposto dall’organizzazione di etichettatura volontaria delle carni di pollame ed approvato dal Ministero. Il disciplinare contiene l’indicazione delle informazioni da fornire con l’etichettatura volontaria e, per ciascuna delle fasi di produzione e vendita interessate, le procedure atte a garantire la veridicità di tali informazioni, con relativo sistema di autocontrollo e di controllo, nonché le procedure di identificazione e registrazione atte a garantire la rintracciabilità del pollame, delle sue carni e la loro correlazione con il relativo lotto di produzione o macellazione;
    15. informazioni in etichetta: le informazioni sull’animale, sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione, generate lungo tutta o parte della filiera avicola interessata dall’etichettatura volontaria, apponibili nell’etichettatura e necessarie per garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni di pollame, assicurando nel contempo la rintracciabilità delle stesse per gli scopi di etichettatura volontaria. Fra queste informazioni si intende per:
      1. alimentazione: informazione apponibile nell’etichettatura relativa al tipo di alimentazione somministrata al pollame durante tutto o parte del ciclo vitale;
      2. forma di allevamento: informazione apponibile nell’etichettatura relativa alle modalità di allevamento del pollame durante tutto o parte del ciclo vitale;
    16. modalità di presentazione al consumatore: modalità con cui la carne di pollame oggetto di etichettatura volontaria può essere commercializzata per il consumo;
    17. autocontrollo: controllo interno da parte del singolo operatore e controllo esercitato da  ispettori dell'organizzazione;
    18. controllo: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente designato dall’organizzazione ed autorizzato  dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n.543/2008. Tale organismo indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989;
    19. vigilanza: controllo esercitato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per garantire il rispetto del sistema volontario di etichettatura, ivi compreso quello sugli organismi indipendenti di controllo autorizzati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 543/2008.

Art. 3
(Sanzioni in materia di etichettatura delle carni di pollame)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame etichettate con una o più informazioni, circa l’alimentazione, l’allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all’Allegato 1, in assenza di un disciplinare, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro o di 600 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione è pari o superiore ai 25 quintali. L’ammontare della sanzione proporzionale applicabile non può superare l’importo complessivo di 150.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l’organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o più delle indicazioni previste circa l’alimentazione, l’allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all’Allegato 1, non corrispondenti al vero, è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l’organizzazione che commercializza carni di pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilità, l’origine e la provenienza, l’alimentazione o l’allevamento degli animali o con informazioni in etichetta riportate con modalità diverse da quelle indicate nell’Allegato 1 al presente decreto, è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate con una o più indicazioni circa l’alimentazione, l’allevamento ed altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, di cui all’Allegato 1, non comprese nell’apposito disciplinare di etichettatura è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione che non adotta o non applica correttamente un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni utilizzate nell’etichettatura delle carni di pollame ed il nesso tra le carni e gli animali da cui le stesse provengono, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro o di 550 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione è pari o superiore ai 25 quintali. L’ammontare della sanzione proporzionale applicabile non può superare l’importo complessivo di 150.000 euro.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza carni di pollame con modalità di presentazione diverse da quelle indicate nell’Allegato 2 al presente decreto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro o di 500 euro per quintale o frazione di quintale se il quantitativo totale di prodotto accertato oggetto di violazione è pari o superiore ai 25 quintali. L’ammontare della sanzione proporzionale applicabile non può superare l’importo complessivo di 150.000 euro.
  7. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente articolo la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
  8. Indipendentemente dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla revoca dell'approvazione del disciplinare di etichettatura qualora ne sia accertata la mancata applicazione e la condotta dell'organizzazione o dell'operatore sia tale da comprometterne l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare stesso.

Art. 4
(Sanzioni in materia di organismi di controllo)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata attuazione del sistema di controllo da parte dell'organismo indipendente autorizzato comporta la revoca della relativa autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5
(Sanzioni in materia di controlli)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacola od impedisce agli esperti della Commissione europea, alle autorità competenti ed agli organismi di controllo riconosciuti dall'autorità competente l’accesso ai locali dell’azienda o dell’impresa, all’unità produttiva ed a tutti i dati e documentazioni, per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui alle finalità del regolamento (CE) n. 543/2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 6
(Accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative)

  1. Per l’accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e per l’irrogazione delle relative sanzioni si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero della salute.
  3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
  4. L'organismo indipendente di controllo segnala, entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti per territorio ogni caso di violazione alla vigente normativa nazionale e comunitaria nonché eventuali inadempienti per violazione al disciplinare.

Art. 7
(Individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa)

  1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
  2. Nel caso di violazioni attribuite ad organizzazioni od operatori, come definiti all’articolo 2 del presente decreto, l’individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa è effettuata sulla base di quanto disposto dal Capo I, Sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o di altra normativa vigente applicabile in proposito.

Art. 8
(Diffida ed esclusione dal sistema di etichettatura volontaria)

  1. Nelle ipotesi di errori ed omissioni formali o comunque di violazioni di cui all’articolo 3 che non comportano falsi, frodi o perdita dell’identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle relative carni e di ogni fattore produttivo, l’autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 6, comma 2, diffida il contravventore, con apposito verbale nel quale precisa le carenze riscontrate e fissa un termine non superiore ai quindici giorni per la rimozione delle irregolarità, senza comminare la sanzione. Qualora il trasgressore non ottemperi alle prescrizioni contenute nel verbale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il fatto accertato aumentata fino al doppio. Nel caso in cui l’operatore o l’organizzazione sia soggetto a diffida per tre volte nell’arco dei cinque anni precedenti all’accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida.
  2. Ferme restando le sanzioni di cui al presente decreto, qualora l’autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 6, comma 2, accerta l’esistenza di violazioni che non sono sanabili con la diffida di cui al comma 1, in quanto comportano la perdita della rintracciabilità delle informazioni riportate in etichetta o del pollame o delle sue carni, nonché la non corrispondenza con quanto dichiarato in etichetta, dispone l’esclusione del pollame stesso, delle sue carni e dei fattori di produzione dal sistema di etichettatura volontaria, prevedendo il ritiro dal mercato e gli adempimenti necessari per una eventuale  rietichettatura o cambio di destinazione.

Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
  2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.


Allegati