Schema di DPR - Regolamento recante integrazioni al t.u. di cui al DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziale -Testo
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 novembre 2005
Indice
Art. 1 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti";
Visti gli articoli 19 e 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E M A N A
il seguente Regolamento:
Art. 1
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”)
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dello Stato Italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L'iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tal caso, l'istanza è presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte Europea dei diritti dell'Uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del Casellario Giudiziale presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.