Schema di DPR - Regolamento recante integrazioni al t.u. di cui al DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziale" - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale"

Articolato


A seguito della decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 16 novembre 2000 (divenuta definitiva il 16 febbraio 2001) che ha deciso il caso R. Morales, l'Italia è stata condannata ad adottare misure appropriate per includere la menzione delle sentenze della Corte di Strasburgo nel Casellario Giudiziale Nazionale.
Il presente provvedimento si propone di ottemperare alla suddetta sentenza, adeguando la normativa italiana in materia di iscrizioni sul Casellario Giudiziario a tutt'oggi contenuta nel d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
La novella trova la propria copertura normativa nell'art. 3, lett. u) del suddetto decreto presidenziale, il quale prevede che nel Casellario debba essere iscritto "qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia".
Si ritiene, come confermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva (adunanza del 24 ottobre 2005, prot. N. 9694/05), che le sentenze della Corte di Strasburgo possano essere considerate alla stregua dei "provvedimenti" ivi indicati, i quali concernono, a norma di legge, altri "provvedimenti già iscritti", a loro volta costituiti dalle sentenze passate in giudicato dei giudici italiani e dagli altri provvedimenti indicati nelle lettere da a) a t) del menzionato articolo 3. Invero, il requisito "a norma di legge", richiesto dalla lettera u) del medesimo articolo, è soddisfatto dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 di ratifica per l'Italia della Convenzione europea dei diritti umani, la quale ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, conferendole carattere sopranazionale e statuendo l'obbligo degli Stati contraenti di adottare le misure generali ed individuali conseguenti alle pronunce di condanna della stessa (articoli 19 e 46).
Pertanto, le decisioni di condanna della Corte di Strasburgo concernenti sentenze divenute definitive pronunciate dall'autorità giudiziaria italiana ovvero provvedimenti amministrativi definitivi, potranno essere incluse tra i provvedimenti iscrivibili sul Casellario giudiziale tramite l'apposita disciplina contenuta nel testo del regolamento in esame, proposto dal Ministro della Giustizia secondo il procedimento previsto dall'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
La novella interviene aggiungendo due commi (2-bis e 2-ter) all'articolo 19 del d.P.R. n. 313 del 2002 (norma a carattere regolamentare), il quale disciplina le competenze dell'ufficio centrale del casellario giudiziale. Va segnalato che, normalmente, le iscrizioni avvengono ad opera dell'ufficio iscrizioni presso la circoscrizione giudiziaria che ha emesso il provvedimento, e solo in via eccezionale e residuale esse competono all'ufficio centrale. Tuttavia, la circostanza che solitamente l'iscrizione avvenga su richiesta del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia e che abbia ad oggetto anche sentenze che incidono su provvedimenti amministrativi, oltre che giurisdizionali, ha indotto a concentrare sull'ufficio centrale la relativa competenza.
Accogliendo le indicazioni del Consiglio di Stato, si è prevista anche la possibilità che l'iscrizione possa avvenire su istanza dei privati interessati. In tal caso, onde evitare eccessivi ostacoli logistici al richiedente, il testo proposto prevede la possibilità che l'istanza, quando la sentenza della Corte Europea afferisce a provvedimenti giurisdizionali, possa essere in alternativa presentata all'ufficio iscrizione del Casellario Giudiziale presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce, che provvederà a trasmetterla all'ufficio centrale per la successiva iscrizione, previo parere del Dipartimento Affari di Giustizia.
Infine, onde armonizzare la presente disciplina con quella generale delle iscrizioni sul casellario giudiziale, viene previsto che l'iscrizione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo avvenga per estratto anziché in forma integrale.