DDL costituzionale - Modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011

Disegno di legge costituzionale recante: “Modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Modifica dell’articolo 41 della Costituzione
Art. 2 - Modifica dell’articolo 97 della Costituzione
Art. 3 - Modifica dell’articolo 118 della Costituzione


Art. 1
(Modifica dell’articolo 41 della Costituzione)

  1. L’articolo 41 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    “Art. 41 – L’iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, con gli altri principi fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge si conforma ai principi di fiducia e leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini prevedendo di norma controlli successivi.”.
  2. L’articolo 41 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    “Art. 41 – L’iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
    Non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, con gli altri principi fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
    La legge si conforma ai principi di fiducia e leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini prevedendo di norma controlli successivi.”.

Art. 2
(Modifica dell’articolo 97 della Costituzione)

  1. L’articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    “Art. 97. – Le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune.
    L’esercizio anche indiretto delle pubbliche funzioni è regolato in modo che ne siano assicurate efficienza, efficacia, semplicità e trasparenza.
    Le pubbliche amministrazioni sono organizzate secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
    Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.”.

Art. 3
(Modifica dell’articolo 118 della Costituzione)

  1. All’articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
    “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni garantiscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

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