DDL - Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario – Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011

Disegno di legge recante: “Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario”

Relazione illustrativa


Indice

Art. 1 - Programmi per la gestione del contenzioso civile pendente
Art. 2 - Convenzioni per la formazione professionale negli uffici giudiziari
Art. 3 - Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
Art. 4 - Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti d’appello
Art. 5 - Della motivazione breve
Art. 6 - Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile
pendente in grado di appello
Art. 7 - Modifiche in materia di spese di giustizia
Art. 8 - Dei giudici ausiliari


Art. 1
(Programmi per la gestione del contenzioso civile pendente)

  1. I presidenti di tribunale e di corte d’appello, sentiti i presidenti dei locali consigli dell’ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione del contenzioso civile pendente e per l’attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 della Costituzione.
  2. Con il programma di cui al comma 1, il capo dell’ufficio giudiziario determina:
    1. gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili nell’anno in corso;
    2. gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia;
    3. l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell’adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  3. Con lo stesso programma di cui al comma 1 viene dato atto dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l’anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
  4. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma.
  5. I programmi previsti dal presente articolo sono comunicati ai locali consigli dell’ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell’incarico direttivo ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

Art. 2
(Convenzioni per la formazione professionale negli uffici giudiziari)

  1. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell’ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e con i consigli dell’ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell’interessato e previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
  2. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
  3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione in merito all’attività svolta e alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 1.
  4. Ai soggetti di cui al comma 2 non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

Art. 3
(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. All’articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al primo periodo le parole: «fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
    2. al quarto periodo le parole: «, secondo le vigenti disposizioni contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «e in deroga ad ogni limite temporale previsto dalla contrattazione collettiva».

Art. 4
(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti d’appello)

  1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti d’appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.
  2. I ricorsi si intendono rinunciati se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell’avviso di cui al comma 1.
  3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente dichiara l’estinzione con decreto.

Art. 5
(Della motivazione breve)

  1. All’articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all’articolo 281-decies».
  2. Dopo il capo III-ter del libro II del titolo I del codice di procedura civile è inserito il seguente:
    «Capo III-quater DELLA MOTIVAZIONE BREVE
    Art. 281-decies. (Motivazione breve della decisione).
    Se non decide a norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l’udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve.
    All’udienza prevista dal comma che precede il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
    Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell’articolo 132, primo comma, n. 4, che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data immediata comunicazione alle parti costituite.
    Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all’articolo 325 e decorre il termine di cui all’articolo 327, primo comma».
     
  3. All’articolo 282 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
    «Nel caso previsto dall’articolo 281-decies, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito della pronuncia di cui al secondo comma del medesimo articolo, anche nel caso di richiesta della motivazione estesa».
     
  4. Dopo l’articolo 324 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
    «Art. 324-bis. (Non impugnabilità della sentenza). La sentenza resa ai sensi dell’articolo 281-decies, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell’articolo 324, quando nessuna delle parti ha chiesto la motivazione estesa».
     
  5. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l’articolo 281-decies del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, della presente legge, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una delle parti costituite notifica al contumace l’avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all’articolo 281-decies del codice di procedura civile.

Art. 6
(Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile
pendente in grado di appello)

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. All’articolo 350 del codice di procedura civile, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell’appello è collegiale», sono aggiunte le seguenti: «, ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
    2. All’articolo 352 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies ovvero dell’articolo 281-decies».

Art. 7
(Modifiche in materia di spese di giustizia)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione»;
    2. all’articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 281-decies, terzo comma, del codice di procedura civile la parte che per prima deposita la richiesta di motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio”.
  2. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare fino al 31 dicembre 2015 il pagamento dell’indennità dei giudici ausiliari nel caso di cui all’articolo 8, e, a decorrere dal 2016, per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con esclusione delle spese di personale.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8
(Dei giudici ausiliari)

  1. Per definire i procedimenti civili dichiarati prioritari con i programmi previsti dall’articolo 1 e con l'obiettivo di darvi luogo entro il 2015 si procede, nei modi e termini previsti dal presente articolo, alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di seicento.
  2. I giudici ausiliari sono nominati con appositi decreti del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, tra gli avvocati dello Stato a riposo e i magistrati ordinari, contabili e amministrativi a riposo che non abbiano superato i 75 anni di età al momento della proposizione della domanda. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
  3. Non possono essere nominati giudici ausiliari coloro che sono iscritti nell’albo degli avvocati e i soggetti indicati dall’art. 2, comma 8, della legge 22 luglio 1997, n. 276.
  4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, viene determinata la pianta organica dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei posti disponibili presso ciascuna corte d’appello. Con il medesimo decreto vengono determinate le modalità ed i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario. Della pubblicazione del decreto viene dato avviso mediante avviso sul sito Internet del Ministero della giustizia.
  5. Le domande sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti assegnati a ciascun ufficio giudiziario del distretto e redigendo una graduatoria. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio.
  6. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dal comma 2 e viene assegnato con apposito provvedimento del capo dell’ufficio ad una delle sezioni civili esistenti, per definire le cause già mature per la decisione.
  7. La nomina a giudice ausiliario ha durata quinquennale e non può essere prorogata, ed il giudice ausiliario cessa in ogni caso dall'incarico all'atto del compimento del settantasettesimo anno di età. Non possono essere nominati giudici ausiliari successivamente al 31 dicembre 2015.
  8. I giudici ausiliari hanno lo stato giuridico di magistrati onorari e ad essi si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.
  9. I giudici ausiliari decadono dall'ufficio per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.
  10. In ogni momento il capo dell’ufficio giudiziario può proporre al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, ovvero tenga un comportamento scorretto o negligente. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura corredata da un parere motivato. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
  11. Ai giudici ausiliari è attribuita una indennità di euro duecento per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione. Le indennità non possono superare in ogni caso l’importo di euro ventimila lordi annui.
  12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in euro 12.000.000 annui, si provvede mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 7.
  13. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.