Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39". - Relazione illustrativa
L'unito schema di decreto legislativo, adottato in forza della delega di cui all'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39, "legge comunitaria 2001", è finalizzato ad adeguare, per i profili sanzionatori, il sistema di attuazione nazionale della organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli freschi alle disposizioni recate dal nuovo regolamento applicativo sui controlli di conformità di tali prodotti , di cui al reg. (CE) della Commissione n. 1148/2001 con il quale è stato abrogato il precedente regolamento in materia.
Poiché le norme comunitarie previgenti, di cui al reg. (CEE) n. 2251/92, risultano in ambito nazionale tuttora presidiate da apposite sanzioni, mentre le nuove disposizioni adottate dalla Commissione europea sono prive di tali misure, si pone in base al principio di legalità l'esigenza di sostituire al sistema attuale una normativa adeguata alle violazioni dei precetti recati dal nuovo regolamento di settore, con l'indicazione della relativa pena pecuniaria.
Lo schema di decreto, in particolare, prevede all'articolo 1 l'ambito di applicazione del provvedimento legislativo in attuazione delle norme comuni di commercializzazione dei prodotti in questione.
Per quanto concerne l'articolo 2, vengono sanzionate nella fase di commercializzazione sia la mancata iscrizione alla apposita banca dati, sia la utilizzazione di specifiche etichette in assenza della relativa autorizzazione da parte delle competenti autorità regionali.
L'art. 3 concerne le sanzioni in caso di impedimento o ostacolo alle azioni di controllo nonché di omissione delle prescritte informazioni ovvero di mancato rispetto delle modalità previste per l'acquisizione delle stesse, in base all'apposito manuale delle procedure.
Con l'art. 4 vengono individuate le violazioni alle norme di qualità, in attuazione della specifica organizzazione comune di mercato, unitamente a quelle relative ai divieti di commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni di settore.
Da ultimo, all'art. 4 vengono delineate le competenze regionali, atteso l'attuale assetto istituzionale, in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni, prevedendo comunque come norma di chiusura il rimando alle procedure della legge 689/81, mentre all'art. 5 si procede alla abrogazione esplicita delle preesistenti misure sanzionatorie recate dal decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57.
Sul testo dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari (Giustizia e Politiche comunitarie) e il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Non si dà luogo alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.