Schema di D.Lgs. - Sanzioni in attuazione del reg. (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi (L. 39/2002) - Testo

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39"

(Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 novembre 2002)

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Sanzioni nella fase di commercializzazione
Art. 3 - Impedimento delle operazioni di controllo
Art. 4 - Violazioni alle norme di qualità e sui controlli
Art. 5 - Accertamento delle violazioni
Art. 6 - Abrogazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, "legge comunitaria 2001", recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

VISTO il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57, recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2002, n. 54, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 31 maggio 2002;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 2
(Sanzioni nella fase di commercializzazione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in assenza dell'autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100,00 euro a 6.200,00 euro.

Art. 3
(Impedimento delle operazioni di controllo)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100,00 euro a 6.200,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1148/2001, ovvero le fornisce in maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro.

Art. 4
(Violazioni alle norme di qualità e sui controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550,00 euro 15.500,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro 50.000,00 euro.

Art. 5
(
Accertamento delle violazioni)

1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.

2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. I funzionari regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.

Art. 6
(Abrogazione)

1. Il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57, è abrogato.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.