Schema di DPR – Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia - Relazione
Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia” – Relazione illustrativa
Il presente schema di regolamento attua la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia prevista dalla disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e sostituisce integralmente il precedente regolamento di organizzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.
Il regolamento attua, in base alla previsione normativa contenuta nell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 240/2006, anche il decentramento del Ministero della Giustizia e la conseguente riorganizzazione del dicastero, con l’introduzione delle occorrenti modificazioni al previgente assetto organizzativo.
Con il medesimo intervento, impiegando lo strumento previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, viene operata una rideterminazione delle articolazioni periferiche dell’amministrazione giudiziaria.
La finalità del provvedimento in esame è, infatti, quella di disegnare una nuova configurazione del Ministero della Giustizia, per renderne compatibile la struttura con le trasformazioni intervenute e con il decentramento della sua struttura.
In particolare, nello schema del provvedimento, che reca anche le disposizioni di riorganizzazione del Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 1, comma 404, della legge n. 296\2006 e dell’art. 74, DL n.112\2008, il titolo III reca appunto le norme regolamentari di attuazione del decentramento del Ministero della Giustizia, relative ai compiti, attribuzioni e struttura dei Dipartimenti dell’Organizzazione Giudiziaria, della Giustizia Minorile e degli Affari di giustizia. Va, infatti, rammentato che il decentramento del dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è stato già attuato con una distinta normativa (legge 15 dicembre 1990, n. 395) che non richiede interventi di adeguamento.
Il Titolo I contiene le disposizioni di carattere generale del provvedimento ed illustra come il dicastero sia incentrato su strutture amministrative centrali ed altre di decentramento regionale o interregionale (i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e le istituende Direzioni Regionali e Interregionali dell’Organizzazione Giudiziaria).
Dopo un primo articolo relativo alle definizioni (art. 1) necessarie all’agevole comprensione del nuovo regolamento di organizzazione e decentramento, è prevista una disposizione di carattere generale (art. 2) che individua le quattro strutture dipartimentali in cui è articolato il Ministero della giustizia.
Il successivo articolo 3 stabilisce che l’azione ministeriale si attua mediante le articolazioni di decentramento su base regionale o interregionale costituite dai provveditorati dell’amministrazione penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dalle nuove direzioni regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria previste dal decreto legislativo n.240\2006, ed attuate con il presente provvedimento.
Per quanto concerne tale ultimo organo di decentramento amministrativo, lo schema di regolamento, avvalendosi dello strumento previsto dall’articolo 6 del citato D.Lgs. n. 240\2006, riduce a nove le direzioni regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria, già previste in numero di sedici dal citato decreto, sia per consentire il rispetto dei vincoli di bilancio imposti da ultimo dall’articolo 74 del DL n. 112\2008, sia per rendere più efficiente la nuova struttura decentrata, sostituendo la tabella A allegata al D.Lgs. n. 240\2006 con una nuova tabella (si veda l’articolo 18, comma 5, dello schema di d.P.R.)
Il Titolo II reca le norme relative alla organizzazione ed ai compiti dell’amministrazione centrale costituita dai quattro dipartimenti previsti dal D.Lgs. n. 300\1999.
L’articolo 4 riproduce, con modeste modificazioni necessarie per le intervenute innovazioni organizzative, l’articolo 3 del d.P.R. n. 55\2001 per quello che concerne i compiti del capo dipartimento e dei suoi uffici di staff. Rispetto alla previgente disposizione sono meglio definiti i compiti di coordinamento degli uffici dirigenziali generali e di rappresentanza esterna dell’amministrazione attribuiti al capo dipartimento.
Il successivo articolo 5 illustra i compiti e le funzioni del dipartimento per gli affari di giustizia in maniera pressoché identica a quelli attualmente descritti dall’articolo 4 del d.P.R. n. 55\2001, ad eccezione delle innovazioni introdotte in forza della previsione dei centri di gestione unitaria dei servizi comuni a più articolazioni dipartimentali di cui al successivo articolo 6, comma 5.
In particolare, sono del tutto invariate le articolazioni di livello dirigenziale generale della giustizia civile e di quella penale che svolgono, rispettivamente, i compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni, anche di carattere processuale, al Ministro della giustizia nei ridetti settori della giurisdizione.
Le modificazioni introdotte, oltre alla ristrutturazione della direzione generale del contenzioso e dei diritti umani della quale si dirà in seguito, concernono il rafforzamento dell’attività di coordinamento attribuita al vertice dipartimentale, e l’adeguamento alle innovazioni legislative intervenute in specifici settori quali, tra le altre, il ruolo e le funzioni di Equitalia Giustizia s.p.a. per le attività di recupero delle spese di giustizia in precedenza svolte dal dicastero, e le attività connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali degli ordini sottoposti alla vigilanza del Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 206\2007. Altre più modeste innovazioni riguardano la concentrazione presso il dipartimento delle attività relative alla pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero, attualmente attribuite al dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, effettuando un sinergico affiancamento alle similari attività svolte per quello che riguarda la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché la migliore illustrazione ed il raccordo, con i compiti di vigilanza spettanti al vertice dipartimentale sull’amministrazione degli archivi notarili. Per tale autonoma amministrazione è, inoltre, prevista una disposizione per la riorganizzazione dei servizi ispettivi.
Come si è accennato poco sopra, nell’ambito dell’intervento di riorganizzazione si è ritenuto necessario creare una struttura unitaria per la gestione delle controversie che hanno come parte il Ministero, con particolare riferimento a quelle che attengono le questioni del personale, anche di magistratura, e che fino ad oggi sono distribuite, con notevole dispersione di energie e aggravio di compiti di supporto, tra varie le direzioni generali dei dipartimenti.
Si consideri, infatti, che attualmente il contenzioso lavoristico del personale amministrativo del DOG è curato dall’ufficio II del Capo dipartimento, quello pensionistico del medesimo personale e del personale di magistratura è curato dall’Ufficio Pensioni della direzione generale del personale del DOG, quello lavoristico del personale del DGM è curato da quel dipartimento, mentre tutte le controversie per pubbliche forniture sono seguite dalle singole direzioni generali.
Non si è potuto, tuttavia, concentrare nella nuova direzione degli affari giuridici e legali anche il contenzioso del DAP in quanto si tratta, in larghissima parte, di controversie specialistiche afferenti il personale di polizia penitenziaria che richiedono, inoltre, una stretta interrelazione con il vertice dipartimentale in quanto afferenti prerogative di diritto pubblico relative a personale appartenente alle di forze di polizia.
Alla direzione degli affari giuridici e legali sono stati attribuiti, infine, gli affari giudiziari già rientranti nella competenza della soppressa direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.
Nel contesto della riorganizzazione del dipartimento sono state meglio precisate le competenze in tema di vigilanza sull’amministrazione degli archivi notarili la quale, in ogni caso, viene coinvolta nel processo di riorganizzazione mediante l’accorpamento delle funzioni ispettive ad oggi svolte mediante distinte articolazioni territoriali.
L’articolo 6, che sostituisce gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2001 relativo al dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, nel descrivere i compiti del dipartimento introduce le necessarie innovazioni alla preesistente struttura per adeguarla alla nuova architettura decentrata del dicastero e alle altre innovazioni introdotte, anche in forza della previsione dei centri di gestione unitaria dei servizi comuni a più articolazioni dipartimentali.
L’articolo 6 fornisce una puntuale descrizione delle competenze che residuano in capo all’amministrazione centrale una volta che, a norma del Titolo III del presente regolamento, larga parte di esse è stata trasferita all’amministrazione periferica.
In dettaglio, le direzioni generali che hanno compiti di gestione di risorse umane o strumentali (DG Personale, DG Risorse Materiali, DG Sistemi Informativi e DG Bilancio) restano titolari dei medesimi compiti, ma unicamente per le strutture dell’amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari a competenza nazionale (Corte Suprema di Cassazione e relativa Procura Generale, Tribunale Superiore delle Acque e Direzione Nazionale Antimafia) che, proprio per tale loro caratteristica, non possono essere gestiti da una struttura decentrata, oltre che per le attività che, per specifica disposizione di legge o per una migliore efficienza economica del servizio, non possono che essere svolte dalla struttura centrale del Ministero.
In tale contesto la direzione generale dei magistrati, non interessata dal decentramento in forza della specifica previsione del D.Lgs. n. 240\2006, conserva immutati i propri compiti ad eccezione di quelli relativi al contenzioso che, come si è visto nell’illustrazione dell’articolo 5, sono centralizzati presso la nuova direzione generale degli affari giudici e legali.
Anche la direzione generale del personale perde le competenze in materia di controversie pensionistiche, anche del personale di magistratura, e lo stesso capo del dipartimento, come si visto, non svolge più i compiti in materia di contenzioso che il d.P.R. n. 55\2001 gli attribuiva.
Viene ribadito, inoltre, che la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e la direzione generale di statistica, pur essendo collocate organicamente all’interno del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, svolgono compiti ed attività per tutto il Ministero.
Sono, inoltre, meglio descritti i compiti di pianificazione e coordinamento attribuiti al capo dipartimento che, come si è visto all’articolo 5, non svolge più direttamente i compiti relativi al contenzioso del dipartimento. Nel contesto di tale intervento è stata, infine, data attuazione alla previsione di cui all’articolo 17, D.Lgs. n. 82\2005 e succ. mod., istituendo presso l’ufficio del capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria il centro di competenza del dicastero, cui partecipano anche i dirigenti informatici di tutta l’amministrazione e i responsabili dei progetti di innovazione dei vari dipartimenti. L’organismo ha il compito di fornire le direttive strategiche al responsabile di cui al D.Lgs. n. 39\1993 la cui struttura operativa, come si è visto, pur essendo collocata all’interno del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, svolge compiti che riguardano l’intera struttura ministeriale. Per assicurare un efficace raccordo nello specifico settore dell’innovazione tecnologica con le altre articolazioni dipartimentali è, inoltre, prevista la Conferenza dei capi dipartimento, della quale si dirà nell’illustrare l’articolo 9.
Tra i compiti del capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria è, inoltre, prevista la gestione e realizzazione dell’ufficio relazioni con il pubblico per tutto il Ministero della giustizia, funzioni già di fatto dallo stesso svolte pur in assenza di una puntuale previsione nel d.P.R. n. 55\2001.
Particolarmente innovativa è, infine, la previsione del comma 4 dell’articolo 6, la quale prevede che le direzioni generali del personale, del bilancio e delle risorse e le direzioni regionali dell’organizzazione giudiziaria svolgono i propri compiti, non solo a favore del dipartimento in cui sono incardinate dal punto di vista organico, ma anche a beneficio dei dipartimenti per gli affari di giustizia, per la giustizia minorile, con esclusione del personale di polizia penitenziaria e dei relativi beni strumentali, e per l’amministrazione degli archivi notarili. Tale nuovo modello organizzativo, incentrato sulla previsione di centri di servizio unificato per più dipartimenti, consente di contenere fortemente gli oneri burocratici ed organizzativi e di ottimizzare gli strumenti di gestione del personale e delle risorse concentrandoli su alcune articolazioni a livello centrale e periferico, cui corrisponde la soppressione delle relative strutture e funzioni presso i due dipartimenti (DAG e DGM) e l’amministrazione degli archivi notarili.
L’intervento di razionalizzazione si giova, infine, della previsione che nel settore informatico, in quello della statistica e nel settore del contenzioso, i compiti attribuiti a tali tre direzioni generali, due collocate nel DOG e una nel DAG, riguardano l’intero dicastero.
L’articolo 7 reca le disposizioni relative ai compiti del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che, rispetto alle previsioni del d.P.R. n. 55\2001, sono accresciuti dall’attribuzione dei compiti di centro di servizio unificato per il personale della polizia penitenziaria e relative risorse strumentali del dipartimento della giustizia minorile.
Per le restanti competenze il DAP non subisce modificazioni in quanto restano allo stesso attribuite le funzioni gestionali del personale e delle risorse finanziarie e strumentali da esercitarsi mediante tre direzioni generali (direzione generale del personale e della formazione, direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi e direzione generale per il bilancio e della contabilità), quelle relative all’esecuzione delle pene e delle misure alternative alla detenzione, mediante due distinte articolazioni dirigenziali generali (direzione generale dei detenuti e del trattamento e direzione generale dell’esecuzione penale esterna), nonché i compiti in materia di formazione e specializzazione del personale penitenziario per mezzo dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, organo di livello dirigenziale generale previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446. come è noto, costituiscono, infine, strutture di decentramento regionale i Provveditorati di alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni.
L’articolo 8 illustra i compiti e le funzioni del dipartimento per la giustizia minorile il quale subisce una profonda riorganizzazione con il trasferimento ai centri di servizio unificato istituiti presso il DAP e presso il DOG, rispettivamente per la gestione del personale e delle risorse del settore sicurezza e del settore amministrativo e giudiziario, già svolte dal dipartimento per la giustizia minorile.
Dal punto di vista organizzativo, dunque, il dipartimento non necessità più delle due strutture di livello dirigenziale generale deputate alla gestione del personale e delle risorse del dipartimento, potendosi, quindi, conseguire gli obiettivi di razionalizzazione imposti dalla normativa di riferimento.
La riorganizzazione consente, peraltro, di istituire, affianco alla già esistente direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari incaricata di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria minorile, la direzione generale per le attività internazionali, incaricata di attendere ai compiti di Autorità Centrale per le Convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori in ordine alla quale l’ordinamento individua delle peculiari funzioni anche di rilievo internazionale.
L’articolo 9, come si è accennato commentando l’art. 6, potenzia i compiti, già previsti dal d.P.R. n. 55\2001, attribuiti alla Conferenza dei capi dipartimento nel settore dei sistemi informativi automatizzati, prevedendo che sia l’organo collegiale a individuare ed allocare le risorse finanziarie da destinare ai progetti di innovazione.
Il medesimo organo collegiale, che opera con il supporto del personale del DOG, è chiamato a svolgere nuovi compiti per il coordinamento e l’indirizzo delle attività svolte dai centri di gestione unificata del personale e delle risorse in quanto, pur organicamente inseriti in un dipartimento, svolgono servizi a favore di altre articolazioni dipartimentali il cui vertice, in seno alla Conferenza, è chiamato a condividere le politiche generali di gestione.
Per lo stesso scopo di condivisione strategica, la Conferenza provvede a ripartire tra le direzioni regionali le risorse finanziarie dei tre dipartimenti che beneficiano del comune organo di decentramento amministrativo.
Nel Titolo III dello schema di regolamento sono contenute le disposizioni di carattere generale circa i compiti e le attribuzioni delle direzioni generali regionali od interregionali dell’organizzazione giudiziaria, quali organi di decentramento amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 240\2006.
L’articolo 10 definisce i compiti della direzione regionale e richiama i poteri di indirizzo e coordinamento dei capi dipartimento; nel contesto è apparso necessario prevedere un significativo raccordo delle nuove articolazioni periferiche con tutte le articolazioni centrali, sia in ragione delle competenze a queste riservate, sia in considerazione della necessaria integrazione tra centro e periferia. Il principio cardine per la gestione delle risorse da parte del direttore regionale è costituito dall’autonomia nell’ambito di quanto attribuitogli dai capi dipartimento.
Il successivo art. 11 propone una precisa e dettagliata descrizione delle attività da compiersi in tema di pianificazione, gestione e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla direzione regionale quale ordinatore primario di spesa.
L’articolo 12 reca disposizioni di dettaglio per assicurare l’efficace decentramento dei compiti del dipartimento per gli affari di giustizia per l’area del casellario giudiziale e delle spese di giustizia.
I successivi articoli da 13 a 16 recano disposizioni di dettaglio per assicurare l’efficace decentramento dei compiti del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
Negli articoli in questione vengono puntualmente descritte le attribuzioni delle direzioni regionali per l’area del personale e della formazione (art.13), per l’area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi (art. 14), per l’area della statistica (art. 15) e per l’area dei sistemi informativi automatizzati (art. 16), tutte impostate al più ampio decentramento amministrativo.
L’art. 16, come si è detto, definisce i compiti della direzione regionale in materia di sistemi informativi automatizzati e si integra con la previsione della dipendenza funzionale dei dirigenti informatici, previsti dal decreto legislativo n. 39/1993, dal responsabile per i sistemi informativi pure previsto dal medesimo decreto.
Le disposizioni sul decentramento dei compiti del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, opportunamente coordinate con le funzioni ed i ruoli attribuiti dal medesimo decreto legislativo n. 240/2006 al magistrato capo dell’ufficio ed al dirigente amministrativo del medesimo, consentono alla direzione generale di svolgere un efficace e completa funzione amministrativa decentrata. Specifiche e dettagliate restano le competenze dell’amministrazione centrale che trovano puntale elencazione nell’art. 6 del presente schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, sul quale si è già detto.
L’articolo 17 reca disposizioni di dettaglio per assicurare l’efficace decentramento dei compiti del dipartimento per la giustizia minorile, in perfetta similitudine con i compiti attribuiti per il decentramento delle attività del DOG.
Un’altra significativa innovazione delle funzioni e del ruolo del dipartimento deriva dall’attuazione del decentramento amministrativo a favore delle direzioni regionali dell’organizzazione giudiziaria che, a livello territoriale, assommano al proprio interno sia le funzioni già svolte dai centri per la giustizia minorile, sia le nuove competenze attribuite nei settori del personale e delle risorse, acquisendo, in ogni caso, le risorse e le strutture locali del medesimo dipartimento.
L’articolo 18 reca disposizioni finali relative al decentramento e all’attuazione della riorganizzazione imposta dall’art. 1, comma 404 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Per dare attuazione alla previsione delle disposizioni dianzi citate, l’art. 18, comma 1, prevede che la individuazione delle unità dirigenziali non generali debba avvenire nel rispetto delle previsioni di contenimento e riduzione delle strutture, ed, in particolare, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Per gli uffici dirigenziali generali la riduzione prevista dalle citate disposizioni di legge è stata direttamente operata dal presente schema di decreto per mezzo della riduzione di una direzione generale al dipartimento per la giustizia minorile (si veda l’articolo 8), mediante la soppressione di 7 direzioni generali regionali dell’organizzazione giudiziaria operata con la sostituzione della tabella A allegata al D.Lgs. n. 240\2006 (si veda l’articolo 18, comma 4) e mediante la soppressione dei 4 uffici di livello dirigenziale generale previsti dall’articolo 5 del d.l.v n. 240\2006 (articolo 18, comma 5).
Per conseguire gli obiettivi di riorganizzazione e contenimento della spesa viene, dunque, operata la soppressione di dodici uffici dirigenziali generali, di cui undici previsti dal decreto legislativo n. 240/2006. L’intervento, che soddisfa integralmente il richiesto sacrificio di razionalizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della giustizia, operato con lo strumento regolamentare a mente dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 240/2006, determina per un verso una riduzione e per altro verso una nuova articolazione delle direzioni generali regionali ed interregionali che risulta compiutamente descritta nell’allegato A.
La rimodulazione delle circoscrizioni di decentramento, operata con l’indicata tabella A, consente una significativa riduzione degli uffici dirigenziali generali e una dimensione delle nuove strutture finalizzata a ridurre al massimo la duplicazione di funzioni di supporto.
L’aggregazione dei distretti alle strutture interregionali è stata effettuata sulla falsariga del D.Lgs. n. 240\2006, accorpando gli ulteriori distretti per prossimità territoriale ed uniformità economico-sociale, evitando, in ogni caso, di costituire strutture troppo piccole e dunque costose e poco efficienti. Negli accorpamenti si ha avuto riguardo alla esistenza di stabili ed funzionali collegamenti ferroviari, aerei e, in ultima analisi, stradali, avendo cura di assicurare la prossimità geografica e storica dei territori. Per la esistenza di ottimi collegamenti ferroviari tra Milano e Brescia, Milano e Torino e Milano e Genova, si è ritenuto preferibile aggregare i quattro distretti; allo stesso modo la esistenza di validi collegamenti tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, il Veneto ed il Friuli-Venezia-Giulia ha suggerito di aggregare i tre distretti; così pure la rapidità di collegamenti tra Bologna ed Ancona ha imposto di mantenere l’aggregazione dei due distretti già prevista; allo stesso modo la vicinanza ed omogeneità morfologica tra la Toscana e l’Umbria ha suggerito di mantenere l’accorpamento dei distretti già previsto; la facilità di collegamento tra il capoluogo del distretto dell’Abruzzo e la capitale, nonché l’esistenza di frequenti ed efficienti collegamenti aerei tra la stessa e la Sardegna, hanno suggerito di aggregare il Lazio, la Sardegna e l’Abruzzo; la contiguità territoriale e storica ha suggerito come migliore aggregazione l’unione della Basilicata alla Puglia, piuttosto che alla Calabria come originariamente previsto; allo stesso modo si è valutata più efficiente l’aggregazione del Molise alla Campania, piuttosto che all’Abruzzo.
La individuazione delle sedi delle articolazioni regionali è stata effettuata facendole coincidere con il capoluogo di regione (Sicilia e Calabria), ovvero, nel caso delle direzioni interregionali, con il capoluogo della regione di maggiori dimensioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia), ovvero, con la località baricentrica che, inoltre, può anche consentire di riutilizzare le strutture esistenti e facilmente accessibili, come nel caso del Veneto (il CISIA del Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, le cui funzioni saranno svolte dalla direzione interregionale, ha sede in Padova).
I commi 2, 3, e 6 dell’art. 18 contengono, infine, disposizioni relative alla operatività delle istituite articolazioni periferiche di decentramento.
Il comma 4 opera la sostituzione della tabella A del D.Lgs n. 240\2006.
Il comma 5 dispone, per conseguire i risparmi imposti dalle disposizioni più volte citate, la soppressione di 4 uffici dirigenziali generali previsti dall’articolo 5, D.Lgs n. 240/2006.
Il comma 7 reca le nuove quattro dotazioni organiche del personale dirigenziale ed amministrativo delle strutture costituenti il Ministero della giustizia (Amministrazione giudiziaria – DAG e DOG – , DAP, DGM e Archivi notarili).
Il comma 8 reca una disposizione relativa alla attribuzione delle risorse all’interno dei dipartimenti da effettuarsi con decreto ministeriale,
L’articolo 19 prevede, infine la clausola di invarianza della spesa.