Schema di DPR – Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia - Testo
Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia”
Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Dipartimenti del Ministero
Art. 3 - Decentramento amministrativo
TITOLO II - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 4 - Capo del dipartimento
Art. 5 - Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 6 - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Art. 7 - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Art. 8- Dipartimento per la giustizia minorile
Art. 9 - Conferenza dei Capi dei dipartimenti
TITOLO III - DIREZIONI REGIONALI
Art. 10 - Funzioni e compiti
Art. 11 - Risorse finanziarie della direzione regionale
Art. 12 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 13 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione
Art. 14 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
Art. 15 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistica
Art. 16 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati
Art. 17 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per la giustizia minorile
Art. 18 - Disposizioni finali
Art. 19 - Divieto di nuovi o maggiori oneri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l’articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto l’articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 11 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ............. ;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data ......... ;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ........... ;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana il seguente regolamento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
-
Ai fini del presente decreto si intende:
- per «Ministro» il Ministro della giustizia;
- per «Ministero» il Ministero della giustizia;
- per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;
- per «direzione regionale» la direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria;
- per «direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una direzione regionale, scelto nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 18, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 2
(Dipartimenti del Ministero)
-
Per l’espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa:
- Dipartimento per gli affari di giustizia;
- Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
- Dipartimento per la giustizia minorile.
Art. 3
(Decentramento amministrativo)
- Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le direzioni regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e modificata dal presente decreto, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi, nonché i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni.
TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 4
(Capo del dipartimento)
- Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento.
-
Al Capo del dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono con interlocuzione diretta ed esclusiva, spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonché:
- le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza; in materia di atti normativi anche internazionali tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l’attività dell’Ufficio legislativo del Ministero e con l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali;
- le funzioni di: determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari nelle materie di competenza;
- la contrattazione collettiva.3. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell’Ufficio del Capo del dipartimento, nell’ambito del quale viene altresì svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed all’articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L’ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresì, attività di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l’attività internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali.
- Il Capo del dipartimento è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da vice Capi in numero non superiore a due, nominati per la durata del suo mandato, nell’ambito delle dotazioni organiche del dipartimento. In caso di nomina di due vice Capi, il Capo del dipartimento designa il vice Capo con funzioni vicarie.
- I vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L’incarico di vice Capo è conferito nelle forme di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
Art. 5
(Dipartimento per gli affari di giustizia)
- Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
-
Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
- Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all’elaborazione di convenzioni, trattati, accordi ed altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’ufficio legislativo e l’ufficio per il coordinamento degli affari internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per l’estero; traduzione di leggi e atti stranieri; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio elettorale; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell’ordine giudiziario; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere ed altri atti formati all’estero in materia civile; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali e controllo sugli organismi di conciliazionee sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie;
- Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali ed internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; traduzione di leggi e atti stranieri; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni, trattati, accordi ed altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’ufficio legislativo e l’ufficio per il coordinamento degli affari internazionali; rapporti con l’Unione europea e con l’Organizzazione delle nazioni unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali;
- Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, incluso il contenzioso relativo ai diritti umani ed i ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell’uomo, fatte salve le competenze del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e quelle previste dall’art. 5, comma 3, lett. a-bis) della legge 9 gennaio 2006, n. 12.
-
Il Capo del dipartimento provvede altresì ai seguenti compiti:
- funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di assestamento di bilancio;
- direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero;
- pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;vigilanza sull’amministrazione degli archivi notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629, attraverso l’esercizio di poteri anche ispettivi;
- procedure relative all’osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell’uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, traduzione di leggi e atti stranieri.
- Nell’ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l’Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti in materia di coordinamento degli archivi notarili. Al direttore sono attribuiti altresì i compiti di conservatore del registro generale dei testamenti e capo del personale degli archivi notarili, ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629. Presso l’Ufficio centrale è istituito il servizio ispettivo.
Art. 6
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi)
- Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.
-
Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alle direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali centrali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
- Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento e assunzione del personale dirigenziale dell’amministrazione centrale nei casi previsti dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale non dirigenziale dell’amministrazione centrale; reclutamento per mobilità; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68; gestione del personale dell’amministrazione centrale; trasferimento del personale amministrativo tra i distretti delle singole direzioni regionali e trasferimenti da e per altre amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; adozione dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura; formazione professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell’amministrazione centrale; provvedimenti in materia pensionistica, anche del personale di magistratura; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari;
- Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione centrale; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli protetti; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell’amministrazione centrale, fatte salve le competenze esclusive del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; emissione del parere previsto dall’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; competenze connesse alle attività della Commissione di manutenzione del palazzo di giustizia di Roma; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni; gestione dei conti di credito per attività connesse con il servizio postale nazionale; predisposizione e attuazione dei programmi per l’acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita e la ristrutturazione di beni immobili;
- Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale dell’amministrazione centrale; erogazione del trattamento economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti dell’amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;
- Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all’esercizio dell’azione disciplinare ed altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell’Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura ordinaria ed onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l’ammissione in magistratura; rapporti con la Scuola superiore della Magistratura;
- Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni; acquisizione dei beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio di DigitPA; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia. Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e il responsabile del centro di competenza di cui all’art. 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, ed opera in attuazione degli indirizzi definiti dalla Conferenza di cui all’articolo 9;
- Direzione generale di statistica: per quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; per la redazione del programma statistico nazionale attraverso l’individuazione di criteri unici ed omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale il rapporto di dipendenza funzionale con l’ISTAT; per i rapporti con Eurostat ed altri organismi comunitari ed internazionali di settore.
-
Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:
- analisi della congruenza tra l’organizzazione, l’utilizzo delle tecnologie e le risorse disponibili;
- rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche e contingenti di personale da destinare alle varie strutture ed articolazioni nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- gestione degli strumenti conoscitivi, ivi comprese le banche dati gestionali ed economico-finanziarie;
- gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
- Oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera c) e dall’articolo 6, comma 2, lettere e) e f), le direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), b), e c) e le direzioni regionali costituiscono, per le funzioni ivi indicate, centro di gestione unitaria del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché delle risorse materiali e strumentali per l’Amministrazione degli archivi notarili e per i dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), b) e d), salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4.
Art. 7
(Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)
- Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera c) del decreto legislativo.
-
Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il Capo del dipartimento si avvale di due vice Capi del dipartimento, di cui uno con funzioni vicarie, e delle seguenti direzioni generali oltre all’Istituto superiore di studi penitenziari di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 ed ai Provveditorati regionali di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni, i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
- Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione amministrativa del personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale del Corpo di Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione e aggiornamento del personale dell’amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture, salve le competenze dell’Istituto superiore di studi penitenziari;
- Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;
- Direzione generale per il bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;
- Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all’esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; attività trattamentali intramurali;
- Direzione generale dell’esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.
- Il Capo del dipartimento svolge altresì i compiti inerenti l’attività ispettiva nelle materie di competenza.
- Le direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), b) e c) ed i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria costituiscono, per le funzioni ivi indicate, centro di gestione unitaria del personale dirigenziale penitenziario e del Corpo di Polizia penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile, nonché delle relative risorse materiali e strumentali specificamente destinate a funzioni di polizia, detenzione, custodia, trattamento e rieducazione dei minori.
Art. 8
(Dipartimento per la giustizia minorile)
- Il Dipartimento per la giustizia minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.
-
Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per la giustizia minorile sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:
- Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all’attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l’esecuzione dei provvedimenti dell’attività giudiziaria;
- Direzione generale per le attività internazionali: adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le Autorità giudiziarie estere.
-
Il Capo del dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:
- adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; attività ispettiva;
- rapporti con le autorità giudiziarie italiane; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.
Art. 9
(Conferenza dei Capi dei dipartimenti)
- Per l’indirizzo e il coordinamento delle attività svolte dai centri di gestione unitaria del personale e delle risorse materiali e strumentali è istituita la conferenza dei Capi dei dipartimenti, convocata dal Ministro, cui partecipano anche il dirigente generale e il preposto all’ufficio di diretta collaborazione interessati alle questioni per le quali la conferenza è convocata.
- La conferenza è altresì convocata per il coordinamento della ripartizione dei fondi di cui all’articolo 11 tra le direzioni regionali.
- La conferenza dei Capi dei dipartimenti è convocata, con la partecipazione del preposto alla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, per la individuazione ed allocazione tra i centri di responsabilità dei fondi destinati ai programmi di informatizzazione, telecomunicazione e fonia, nonché per l’approvazione e il monitoraggio del piano triennale e dei programmi di innovazione tecnologica predisposti e aggiornati, con cadenza almeno semestrale, dal Responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d’intesa con i dirigenti ed i responsabili della pianificazione dei progetti informatici, di telecomunicazione e fonia dei singoli dipartimenti.
TITOLO III
DIREZIONI REGIONALI
Art. 10
(Funzioni e compiti)
- Il direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le articolazioni dell’amministrazione centrale.
-
Il direttore regionale:
- gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa;
- definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa;
- assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
- svolge le attività di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e l’allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attività di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attività di individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali e del controllo di gestione dell’amministrazione centrale.
Art. 11
(Risorse finanziarie della direzione regionale)
-
Il direttore regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), un piano di ripartizione, per l’esercizio successivo, delle spese concernenti:
- il funzionamento della direzione regionale;
- il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione.
- All’inizio dell’esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti ripartiscono tra le direzioni regionali una quota dei fondi stanziati in bilancio nell’ambito del rispettivo centro di responsabilità. Nel corso dell’esercizio finanziario, con successivi decreti, i capi dei dipartimenti provvedono alla ripartizione della parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio anche in relazione a particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.
- I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al funzionamento della direzione generale, sono ripartiti, a cura del direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza, con il provvedimento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il direttore regionale può disporre aperture di credito in favore dei funzionari delegati.
- Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni semestre i funzionari delegati trasmettono alla direzione regionale competente l’elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
- Il direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, trasmette all’amministrazione centrale l’elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
Art. 12
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia)
-
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.
Art. 13
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione)
-
Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- reclutamento del personale nell’ambito della programmazione effettuata dall’amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
- gestione del personale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell’ambito della circoscrizione; adozione dei provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale e della censura; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;
- gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell’ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.
Art. 14
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi)
-
Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
- acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
- determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
- alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
- gestione degli immobili demaniali;
- determinazione ed erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
Art. 15
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistica)
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Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- attività di rilevazione e controllo dei dati e delle informazioni finalizzate alla statistica, seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale nell’ambito del programma statistico nazionale di cui decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- vigilanza e controllo sulla attività svolta dagli uffici per l’alimentazione dei sistemi centralizzati di statistica.
Art. 16
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati)
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Sono attribuiti alla competenza della direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse necessarie; gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruità tecnico-economica sull’acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali informatici delle direzioni regionali;
- programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi.
Art. 17
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per la giustizia minorile)
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Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- reclutamento del personale nell’ambito della programmazione effettuata dall’amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
- gestione del personale dell’amministrazione periferica; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell’ambito della circoscrizione; adozione dei provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale e della censura; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell’amministrazione periferica;
- programmazione e coordinamento dell’attività dei servizi; collegamento con gli enti locali; vigilanza sui medesimi servizi;
- attuazione o adeguamento alle concrete esigenze locali di iniziative destinate alla prevenzione della delinquenza minorile;
- assegnazione agli Istituti dipendenti o convenzionati dei minori dei quali il Tribunale per i minorenni abbia disposto il collocamento in Istituto, nonché, su disposizione del Ministero della giustizia, dei minori provenienti da altro distretto; trasferimento dei minori nell’ambito della circoscrizione del centro, curandone una opportuna distribuzione fra gli Istituti di vario tipo dipendenti e convenzionati;
- approvazione della tabelle vittuarie proposte dai capi degli Istituti dipendenti;
- analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni; predisposizione delle esigenze per l’approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali, compresi gli autoveicoli di servizio ordinari e gli impianti di sicurezza, avvalendosi dei dati forniti dagli uffici interessati;
- acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e gli uffici giudiziari minorili; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi degli uffici giudiziari minorili;
- emanazione di indirizzi per la pianificazione delle attività contrattuali delegate agli uffici giudiziari minorili, verifica e controllo delle stesse; determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari minorili; predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari minorili del territorio, di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati;
- alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;gestione degli immobili demaniali, fatte salve le competenze e i poteri di programmazione e coordinamento spettanti all’amministrazione centrale.
Art. 18
(Disposizioni finali)
- All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle C, D, E ed F allegate al presente decreto.
- Con uno o più decreti ministeriali, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, nonché la razionalizzazione e l’utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e dei Centri per la giustizia minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538, e successive modificazioni.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55 è abrogato. Fino alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti ministeriali di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55. I contratti stipulati e le procedure di progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro detta data conservano efficacia e restano attribuiti all’amministrazione centrale.
- La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 è sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto.
- Alle ulteriori necessità di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede mediante la soppressione dei corrispondenti posti recati in aumento dall’articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
- La direzione interregionale di Campania e Molise esercita i compiti e le funzioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.
- Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, dell’Amministrazione penitenziaria, del dipartimento per la giustizia minorile e dell’Amministrazione degli archivi notarili, sono rispettivamente previste dalle tabelle B, C, D, E ed F allegate al presente decreto. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.
- Fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, il Ministro della giustizia provvede con proprio decreto all’attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
Art. 19
(Divieto di nuovi o maggiori oneri)
- Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.