Schema di DPR - Disposizioni in materia di anagrafe e stato civile - Relazione

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Disposizioni in materia di anagrafe e stato civile"

Articolato

 

Il presente regolamento apporta modifiche rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” e al Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.”.

Entrambe le modifiche intendono riconoscere alle amministrazioni comunali la possibilità di utilizzare anche i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, appositamente formato, per provvedere ad esigenze straordinarie legate, in particolare, allo smaltimento dell’arretrato; ciò al fine di tutelare le legittime aspettative del cittadino di fruire di un servizio di stato civile efficiente e celere.
Sul presente regolamento è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, le cui osservazioni sono state in parte recepite nel testo. Al riguardo, si precisa che non si ritiene necessario consultare il Garante per la protezione dei dati personali, come indicato dal Consiglio di Stato,  in quanto la modifica apportata al decreto n. 396 del 2000, peraltro molto limitata nel suo contenuto, non investe aspetti di competenza del suddetto organismo.

Il regolamento si compone di due articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato.
L’articolo 1 reca modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, inserendo nell’articolo un comma che, nel rispetto comunque dei limiti di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile previsti dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consente di delegare, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, le funzioni di ufficiale di anagrafe anche a dipendenti con contratto a tempo di lavoro a tempo determinato, che siano stati ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione. 
Parimenti, con l’articolo 2, modificando l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 si consente al Sindaco, per far fronte ad esigenze straordinarie e temporalmente limitate, di delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile, oltre ai soggetti già previsti negli articoli richiamati, anche ai dipendenti del Comune a tempo determinato. 

Dal presente regolamento non discendono oneri a carico della finanza pubblica.