Schema di DPR - Disposizioni in materia di anagrafe e stato civile - Testo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Disposizioni in materia di anagrafe e stato civile"

Relazione Illustrativa

Indice

Art. 1 - (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)
Art. 2 - (Modifica  al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;

Udito il parere del Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza                           ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;


EMANA
il seguente regolamento


Art.1
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223)

1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del Comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.”.


Art.2
(Modifica  al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396)

1.  All’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo le parole: “a tempo indeterminato” sono inserite le seguenti: “e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.