Schema di D.Lgs. - Sanzioni per violazione del Reg. (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo - Testo

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"

Relazione illustrativa

 

Indice


Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni
Art. 3 – Negata prenotazione
Art. 4 Negato imbarco
Art. 5 – Obbligo di informazione
Art. 6 – Designazione di punti di arrivo e di partenza
Art. 7 – Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualità
Art. 8 – Obblighi di formazione del personale
Art. 9 – Mancata assistenza da parte dei vettori aerei
Art. 10 – Aggiornamento degli importi delle sanzioni
Art. 11 – Istituzione fondo speciale
Art. 12 – Disposizioni finali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008 n. 34, “Legge comunitaria 2007” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n.151;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante le disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l' aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 24 luglio 2007, n. 107, afferente alla designazione dell'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento(CE) n.1107/2006;

Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'Enac, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009. 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali e per le pari opportunità;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:


Art. 1
(Oggetto)

  1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato “ Regolamento”.

Art. 2
(Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni)

  1.  L'ENAC è responsabile dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3,4,5,6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalità di cui all'articolo 16 del Regolamento.

Art. 3
(Negata prenotazione)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta per motivi di disabilità o di mobilità ridotta di accettare una prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del Regolamento.

Art. 4
(Negato imbarco)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centoventimila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l'imbarco a una persona con disabilità o a mobilità ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del Regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro ottantamila il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l'imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo 4, lettere a) e b) del Regolamento, non provvede al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261.

Art. 5
(Obbligo di informazione)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:
    1. non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità a causa delle dimensioni dell'aeromobile;
    2. non informa la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni in base alle quali si è avvalso delle deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del Regolamento e non risponde per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tal senso;
    3. non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza, purché abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell'ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonché al vettore aereo effettivo.
    4. non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell'assistenza necessaria.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.

Art. 6
(Designazione di punti di arrivo e di partenza)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.

Art. 7
(Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualità)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le norme di qualità per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.

Art. 8
(Obblighi di formazione del personale)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
    1. non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
    2. non provvedono affinché tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche afferenti alla disabilità in modo di essere idoneo all'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
    3. non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi di formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua corsi di aggiornamento in materia.

Art. 9
(Mancata assistenza da parte dei vettori aerei)

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all'Allegato 2 del presente decreto.

Art. 10
(Aggiornamento degli importi delle sanzioni)

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3,4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat nel biennio precedente.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , da adottarsi entro il 1 dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 11
(Istituzione fondo speciale)

  1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, salute e politiche sociali e per le pari opportunità, sono definite le modalità di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.

Art. 12
(Disposizioni finali)

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.
  2. L'ENAC provvede ai compiti, di cui all'articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Allegati