Schema di D.Lgs. - Sanzioni per violazione del Reg. (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"

Articolato

 

Il presente schema normativo è stato predisposto ai sensi della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, “Legge comunitaria 2007” che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per introdurre nell'ordinamento nazionale la disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione di norme comunitarie.

Nel caso di specie, si tratta del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo, che il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno emanato allo scopo di garantire che tutti i passeggeri possano beneficiare allo stesso modo delle opportunità offerte dalla creazione di un mercato unico dei servizi nel trasporto aereo, nel contesto delle politiche di «non discriminazione», fondate sul principio generale sancito espressamente nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, sulla base dell'articolo 13 del Trattato CE, che consente alla Comunità europea di combattere le discriminazioni fondate tra l'altro sugli handicap.

In tale ottica, la norma comunitaria in esame è basata sui seguenti principi fondamentali:

  • ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta non può essere rifiutato il trasporto, tranne nei casi in cui è necessario negare l'imbarco per ragioni di sicurezza o per inadeguatezza dell'aeromobile;
  • il servizio di assistenza offerto deve essere di elevata qualità nel corso di tutto il viaggio e, ovviamente, gratuito;
  • il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto del regolamento deve essere efficace e dissuasivo. 

E' prevista, pertanto, una serie di obblighi in capo a tutte le organizzazioni del trasporto aereo finalizzata a:

  • assicurare il rispetto delle norme di qualità dei servizi stabilite con l'articolo 9 del Regolamento;
  • garantire che il gestore aeroportuale rispetti in maniera coerente le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento, in modo da evitare concorrenza sleale;
  • adottare misure volte al rispetto dei diritti dei passeggeri disabili o con mobilità ridotta, provvedendo, in particolare, alla gestione dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. 

Lo schema normativo, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è passato al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, in ordine ai quali si illustrano, articolo per articolo, le modifiche e le integrazioni apportate al testo precedente.

Lo schema del decreto consta di 10 articoli che qui di seguito si illustrano:

Art. 1 (Oggetto):

Definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni volte a sanzionare i comportamenti che si pongono in contrasto con la disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Art. 2 (Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni):

L'articolo individua nell'ENAC, già designato organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento ai sensi del decreto ministeriale del 24 luglio 2007, n. 107/T, l'organismo deputato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni comunitarie nonché ad irrogare le sanzioni previste nello schema normativo, in aderenza all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo.

Art. 3 (Negata prenotazione):

L'articolo 3, lettera a) del Regolamento prevede che un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non possono rifiutare la prenotazione di un passeggero, a causa della sua situazione di disabilità o della sua ridotta mobilità, salvo che per motivi di sicurezza, previsti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale o per gli obiettivi ostacoli costituiti dalle dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni.
Pertanto, in caso di rifiuto della prenotazione, al di fuori delle due fattispecie prospettate, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 4 (Negato imbarco):

L'articolo 3, lettera b) del Regolamento prevede che un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non possono rifiutare di imbarcare un passeggero, a causa della sua situazione di disabilità o della sua ridotta mobilità, salvo che per motivi di sicurezza, previsti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale o per gli obiettivi ostacoli costituiti dalle dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni.
Pertanto, il rifiuto d'imbarco al di fuori delle due deroghe previste, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro trentamila ad euro centoventimila.
L'articolo 4 del Regolamento in parola prevede, altresì, che in caso di rifiuto dell'imbarco per le motivazioni sopra esposte, è riconosciuto il diritto al rimborso o ad un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 261/2004. In caso di disapplicazione della previsione normativa citata, è irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro ventimila ad euro ottantamila.

Commissione giustizia della Camera dei deputati

La Commissione rileva che le condotte sanzionate dagli articoli 3 e 4 dello schema normativo possono essere ricondotte tra le attività già punite penalmente dalle normative antidiscriminazione per contrasto con gli articolo 3 e 16 della Costituzione. Pertanto, prospetta la possibilità, ove non si ritengano sufficienti le norme penali già vigenti, di assoggettare a sanzioni di natura penale, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge comunitaria 2007 le violazioni di cui ai predetti articoli 3 e 4.
Al riguardo, si osserva che in considerazione della peculiarità e dei tecnicismi collegati all'attività di trasporto aereo, come espressamente riconosciuto dal legislatore comunitario al punto 2 delle premesse al regolamento (CE) n. 1107/2006, lo stesso abbia voluto intervenire nell'ambito di un rapporto di natura privatistica tra due soggetti, vettore/gestore e passeggero, tutelando la posizione contrattualmente più debole. In tale contesto mantenere anche il regime sanzionatorio di natura amministrativa, fatte salve le tutele di natura penalistica, si ritiene possa essere di rafforzamento piuttosto che una diminutio delle tutele che il legislatore nazionale intende assicurare alle persone diversamente abili o a mobilità ridotta, anche in ossequio al dispositivo di cui agli articoli 3 e 16 della Costituzione.
Ipotizzare, poi, l'introduzione nell'ordinamento nazionale di uno specifico reato per la sola tipologia del trasporto aereo avrebbe come conseguenza la creazione di situazioni di discriminazione fra utenti di diversi mezzi di trasporto.
Infine, va tenuto in conto che possono verificarsi situazioni in cui le condotte perseguite dagli articoli 3 e 4 dello schema in esame configurino mera violazione di aspetti procedurali e operativi fissati dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo piuttosto che reati di natura penale.
Per quanto attiene alle osservazioni formulate dalla predetta Commissione in ordine al divario tra il minimo ed il massimo delle sanzioni amministrative previste agli articoli 5, 6 e 7 del precedente testo, nel rappresentare che analogo divario è già stato adottato in sede di definizione del sistema sanzionatorio per la circolazione delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 261/2005, che sempre in tema di trasporto aereo, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si è provveduto ad adeguare il testo rimodulando gli importi delle sanzioni in modo di restringere il divario fra minimo e massimo in un rapporto di 1:4.

Art. 5 (Obbligo di informazione):

La disposizione prevede una serie di obblighi informativi in capo al vettore, ad un suo agente o all'operatore turistico a favore dei passeggeri in ordine:

  • alle norme di sicurezza applicate al trasporto di passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta;
  • alle cause delle restrizioni applicate nel trasporto dei passeggeri o dei dispositivi di mobilità.

Al comma 2 dell'articolo in esame, in ottemperanza alle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari giustizia e politiche dell'Unione europea, si prevede una sanzione specifica per il gestore aeroportuale che non mette in atto tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di assistenza.
Viene fissata, altresì, una puntuale e stringente tempistica dei predetti obblighi informativi a cui sono tenuti gli operatori di settore.

Art. 6 (Designazione di punti di arrivo e di partenza):

L'articolo, integrativo del precedente testo ed introdotto secondo le osservazioni delle Commissioni parlamentari, afferisce all'obbligo in capo al gestore aeroportuale, previsto all'articolo 5 del Regolamento , di designare i punti di arrivo e di partenza dedicati alle persone con disabilità o a mobilità diversa e di fornire adeguata informazione.

Art. 7 (Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualità):

L'articolo 7 del Regolamento prevede in capo al gestore aeroportuale l'obbligo di assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nell'allegato 1 al presente schema normativo sono elencate dettagliatamente le iniziative che il gestore deve assumere per fornire adeguata assistenza.
La disapplicazione delle previsioni normative citate comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro diecimila ad euro quarantamila.
Secondo quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari, è stato introdotto il comma 2 che sanziona le violazioni all'articolo 9 del Regolamento, afferente alle disposizioni in ordine agli standard qualitativi dei servizi di assistenza, dovuti dal gestore aeroportuale, e della loro relativa pubblicità.
La loro disapplicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.

Art. 8 (Obblighi di formazione del personale):

Il nuovo articolo è introdotto in ottemperanza delle osservazioni delle Commissioni parlamentari.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, è prevista l'irrogazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per il vettore ed il gestore che non provvedano alla formazione del personale addetto ai viaggiatori affinché il medesimo sia in grado di assistere adeguatamente le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Art. 9 (Mancata assistenza da parte dei vettori aerei):

L'articolo 10 del Regolamento prevede in capo al vettore l'obbligo di assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nell'allegato 2 al presente schema normativo sono elencate dettagliatamente le iniziative che il vettore deve assumere per fornire adeguata assistenza.
La disapplicazione delle previsioni normative citate comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro diecimila ad euro quarantamila.

Art. 10 (Aggiornamento degli importi delle sanzioni):

A far data dal 1 gennaio 2011, è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale (economia e finanze/giustizia/infrastrutture e trasporti) per l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni in linea con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.

Art. 11 (Istituzione fondo speciale):

Al fine di promuovere iniziative e campagne d'informazione per favorire l'utilizzo del trasporto aereo da parte delle persone con disabilità e con mobilità ridotta è prevista l'istituzione di un fondo speciale da finanziarsi con le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente provvedimento.

Art. 12 (Disposizioni finali):

L'articolo reca la clausola d'invarianza finanziaria, in quanto l'attività sanzionatoria che l'Enac è chiamato a svolgere rientra fra i compiti istituzionali previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.