DDL - Misure contro la violenza sessuale - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 18 giugno 2008

Disegno di legge recante: "Misure contro la violenza sessuale"

Relazione illustrativa 

Indice

Art. 1 –  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 –  Ordine di esecuzione
Art. 3 –  Entrata in vigore

Art. 1
(Modifiche al codice penale)
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al quinto comma dell'articolo 99, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 609-bis del presente codice»;
    2. al primo comma dell'articolo 609-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. al numero 2), le parole: «o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «o sostanze comunque idonei a ridurne la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa»;
      2. il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;";
      3. dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:«5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione,vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive;
        5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.». 
Art. 2
(Modifiche al codice di procedura penale)
 
 
  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;».

Art. 3
(entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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