DDL - Delega al Governo per l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in tema di precursori di droghe - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 18 giugno 2008

Disegno di legge recante: "Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, delle disposizioni in tema di precursori di droghe"

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 – Delega al Governo per l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga
Art. 2– Principi e criteri direttivi della delega legislativa
 

Art. 1
(Delega al Governo per l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di  precursori di droga)
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno e del lavoro, della salute, delle politiche sociali e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in tema di precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 febbraio 2004, al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/05 della Commissione del 27 luglio 2005, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, di seguito indicato come testo unico.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 3 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.
Art. 2
(Principi e criteri direttivi della delega legislativa)
 
  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
    1. prevedere l'utilizzo delle locuzioni "precursori di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle utilizzate nel testo unico;
    2. prevedere la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
    3. definire le modalità di rilascio, sospensione e ritiro della licenza per l'utilizzo dei precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le modalità di rilascio di licenze speciali agli enti e alle istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n. 273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
    4. prevedere la regolamentazione del registro degli operatori di precursori di droghe classificati nella categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per le attività di esportazione, nella categoria 3 dei medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalità di registrazione;
    5. prevedere la regolamentazione delle transazioni intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
    6. prevedere la regolamentazione delle transazioni con paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
    7. prevedere la regolamentazione dell'obbligo di rendicontazione annuale per precursori di droghe classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
    8. prevedere la regolamentazione delle attività di vigilanza e di ispezione.
  2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono, altresì, informati ai seguenti principi e criteri direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
    1. sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, comma 2-bis del testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti, di illecita immissione sul mercato, importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonchè la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 70 del testo unico;
    2. sanzionare come delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a € 3.000 le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere, in particolare, un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonchè la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;
    3. sanzionare come contravvenzione punibile con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da € 300 a € 3.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato:
      1. le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;
      2. l'inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
      3. la violazione dell'obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;
      4. prevedere, nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonchè di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;
    4. sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore a € 600 nel minimo e non superiore a € 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'articolo 70 del testo unico;
    5. prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal Regolamento (CE) n. 1277/2005 per la necessità di adeguati monitoraggi, nonchè altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi della lettera c);
    6. prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alla precedente lettera a) e b) , di ritardare l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall'articolo 98 del testo unico;
      g) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).

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