DDL - Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador (Quito il 25 novembre 2015) - Relazione
Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 luglio 2017
Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatti a Quito il 25 novembre 2015”
Articolato
I. PREMESSA:
Il presente Trattato, parafato a Quito il 15 ottobre 2015, si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.
Il presente Trattato permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Ecuador nel campo della cooperazione giudiziaria penale, ed in particolare in materia di estradizione.
II. PREVISIONI GENERALI
Gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente persone ricercate che si trovino sul proprio territorio, sia al fine di dar corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) sia al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) - (Art. 1).
In generale, l’estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato Richiedente é previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato Richiesto (c.d. principio della doppia incriminazione). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale, ove è stabilito che l’estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato Richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato Richiedente.
In ogni caso, ai fini della determinazione della sussistenza della doppia incriminazione, sarà irrilevante l’eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto.
Sia per l’estradizione processuale che per quella esecutiva è previsto un limite di pena pari ad un anno (edittale per la prima ipotesi e quale pena residua ancora da espiare per la seconda). - (Art. 2).
E’ altresì prevista la possibilità di concedere l’estradizione anche per fatti per i quali non sussistano i presupposti di cui all’art. 2 (sia in termini di pena sia in termini di doppia incriminazione) ove si tratti di fatti connessi a reati per i quali sussistono dette condizioni. - (art. 2 § 4).
Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell’estradizione, e segnatamente motivi obbligatori e facoltativi di rifiuto.
Le ipotesi di rifiuto obbligatorio sono previste dall’articolo 3 del Trattato.
In particolare l’estradizione sarà negata, analogamente alle convenzioni multilaterali in materia, quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare, quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia formulata a fini discriminatori e quindi possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi, ovvero che sarà sottoposta ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali, quando lo Stato richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta, quando l’accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato Richiesto, quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato Richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (c.d. principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato Richiesto, sia intervenuta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà rifiutata quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena vietata dalla legge dello Stato Richiesto. - (Art. 3).
Le ipotesi di rifiuto facoltativo sono previste dall’art. 4 del Trattato.
In particolare, l’estradizione potrà essere negata quando lo Stato Richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione, ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò risulti in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all’età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di particolare considerazione. - (Art. 4).
Un particolare motivo di rifiuto facoltativo della estradizione, oggetto di autonoma disciplina, riguarda l’estradizione del cittadino. Ciascuno Stato si è riservato il diritto di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini, anche in presenza delle condizioni previste dal Trattato per la concessione della stessa.
Tuttavia, nel caso in cui lo Stato Richiesto dovesse rifiutare la consegna di un suo cittadino, lo Stato Richiedente potrà chiedere il perseguimento penale della persona richiesta nello Stato Richiesto, in conformità alle leggi di tale Paese. - (Art. 5).
Quanto alle modalità di trasmissione degli atti relativi all’estradizione, il Trattato prevede la comunicazione diretta tra le Autorità competenti, individuate nel Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e nella Corte Nazionale di Giustizia per la Repubblica dell’Ecuador. Va tuttavia evidenziato che sia la presentazione della richiesta di estradizione sia le comunicazioni relative ad eventuali modifiche delle Autorità competenti dovranno avvenire tramite il canale diplomatico. - (Art. 6).
Il Trattato disciplina poi, dettagliatamente, quale debba essere la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione, nonché dei documenti da allegare a sostegno della domanda. - (Art. 7).
Il Trattato prevede la possibilità, per le Autorità dello Stato richiesto, di ottenere informazioni supplementari; la mancata presentazione, da parte dello Stato richiedente, di dette informazioni nel termine di 45 giorni (quarantacinque) equivarrà a rinuncia all’estradizione e comporterà la liberazione dell’estradando nei confronti del quale era stata disposta una misura privativa della libertà personale. - (Art. 8).
La richiesta di estradizione sarà valutata e decisa in conformità alle procedure previste dall’ordinamento dello Stato Richiesto, il quale avrà l’obbligo di motivare e di informare l’altro Stato di eventuali ragioni di rifiuto della consegna. - (Art. 9).
Nei casi di urgenza, gli Stati potranno chiedere l’arresto provvisorio della persona richiesta; la presentazione della formale richiesta di estradizione dovrà essere trasmessa entro 60 (sessanta) giorni (termine prorogabile per ulteriori 15 giorni) dall’esecuzione dell’arresto, pena l’inefficacia dell’arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta. - (Art. 12).
Nel caso della presentazione di più richieste di estradizione da parte dello Stato Richiedente e di altri Stati terzi, nei confronti della medesima persona, sono stabiliti specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione. - (Art. 13).
La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell’estradizione. - (Art. 14).
Resta salva la possibilità per lo Stato Richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l’esecuzione della pena a carico della persona richiesta per reati diversi da quello oggetto della richiesta di estradizione ovvero quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per la consegna temporanea della persona richiesta, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato Richiedente. - (Art. 15).
L’accordo bilaterale disciplina inoltre, conformemente a tutti gli strumenti bilaterali e multilaterali in materia, il c.d. Principio di Specialità in favore della persona estradata. La persona consegnata non potrà essere in alcun modo perseguita o arrestata dallo Stato Richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna; tale garanzia viene meno, però, se lo Stato Richiesto acconsente a che lo Stato Richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato Richiedente si sia protratta per oltre 60 giorni dal momento in cui la stessa non fosse più necessaria in relazione alla procedura estradizionale ovvero quando la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente.
E’ stata tuttavia prevista la possibilità per lo Stato richiedente, anche al di fuori dei predetti casi di cd. purgazione della specialità, di procedere al compimento degli atti irripetibili, interruttivi della prescrizione, ovvero ogni attività procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona estradata.
Non sarà inoltre necessaria una nuova richiesta estradizionale in caso di modifica dell’imputazione, purché anche per il nuovo reato sussistano le condizioni per l’estradizione di cui all’art. 2 del Trattato. - (Art. 10).
Analogo principio opera anche in relazione alla riestradizione. In particolare il Trattato prevede che, salvo i casi di purgazione previsti dall’art. 10 lett. a) e b), lo Stato richiedente non potrà consegnare a uno Stato terzo la persona consegnata, per fatti commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato richiesto. - (Art. 11).
E’ altresì prevista una procedura semplificata di estradizione, per i casi in cui il soggetto richiesto acconsenta alla stessa, con dichiarazione resa dinanzi ad un’autorità competente dello Stato richiesto, con l’assistenza di un difensore, e riportata in un processo verbale giudiziario. - (Art. 16).
Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato Richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato Richiesto (Art. 17), al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (Art. 18), alle spese sostenute per la procedura di estradizione (Art. 19), allo scambio informativo in merito all’esito del procedimento penale ovvero all’esecuzione della condanna nello Stato Richiedente successivamente all’estradizione (Art. 20), alla partecipazione del rappresentante dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione.- (Art. 21).
III. PREVISIONI CONCLUSIVE:
Gli Stati contraenti hanno, infine, inteso salvaguardare l’operatività di altre convenzioni internazionali, stabilendo espressamente di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (Art. 22).
Al fine di consentire alla Repubblica Italiana il rispetto della normativa in materia di data protection, interessata da una continua evoluzione, dovuta all’adozione di regole sempre più stringenti in ambito U.E., è stato introdotto l’ impegno, per gli Stati contraenti, a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall’altra Parte, ad utilizzare i dati personali solo in relazione alla procedura estradizionale, salvo autorizzazione dello Stato che li ha forniti, e comunque nel rispetto dei limiti al trattamento dei dati indicati da quest’ultimo Stato al momento della trasmissione.- (Art. 23).
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in punto di interpretazione e di applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica. - (Art. 24).
Nell’ultima disposizione dell’accordo sono disciplinate le diverse vicende giuridiche che potrebbero interessare il Trattato.
Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni. L’accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all’altra, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia del Trattato avrà effetto decorsi centottanta giorni dopo la predetta comunicazione (Art. 25).