DDL - Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador (Quito il 25 novembre 2015) - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 luglio 2017

Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione e del Trattato di  assistenza  giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatti a Quito il 25 novembre 2015”

Relazione illustrativa

Indice


Art.1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore


Art.1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
    1. Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;
    2. Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 25 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 27 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.469 a decorrere dall’anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall’anno 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 20.789 a decorrere dall’anno 2017 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 13.250 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.