DDL - Ratifica estradizione e assistenza giudiziaria tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 luglio 2017

Disegno di legge recante ''Ratifica ed esecuzione del  Trattato di estradizione  e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016"
 

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 – Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 – Ordine di esecuzione
Art. 3 – Copertura finanziaria
Art. 4 – Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a)    Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;
b)    Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1.  Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 22 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 27 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 18 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 47.904 a decorrere dall’anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 9, pari a euro 6.000 a decorrere dall’anno 2017, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10 e 12 del Trattato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 20.382 a decorrere dall’anno 2017 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 16.950 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.