DDL - Ratifica estradizione e assistenza giudiziaria tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 luglio 2017

Disegno di legge recante ''Ratifica ed esecuzione del  Trattato di estradizione  e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016"
 

Articolato

 

I. Premessa.

Il presente Trattato si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.
I rapporti di cooperazione giudiziaria tra Italia e Costa Rica sono attualmente regolati dalla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori, fatta a Roma il 6 maggio 1873, che necessita di essere abrogata e sostituita con uno strumento più completo e moderno.
L’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso la materia dell’estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi, da un lato, reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi, dall’altro offre la possibilità di disciplinare la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o che debbano eseguire una pena comminata da uno di essi.

II. Previsioni generali.

Con la stipula del Trattato le Parti s’impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (Art. 1).
Essendosi accolto il c.d. principio della doppia incriminazione, l’estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede (o si è proceduto) nello Stato Richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato Richiesto.
E’ invece necessario che, in caso di estradizione processuale, il reato sia punibile in entrambi i Paesi con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Per l’estradizione esecutiva si prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi (Art. 2).
Il Trattato individua due tipologie di rifiuto dell’estradizione.
L’estradizione sarà obbligatoriamente negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (i.e. quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perseguire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, ecc. ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l’accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato Richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento e della legislazione di questo paese), anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato Richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (c.d. principio del ne bis in idem) ovvero quando, nello Stato Richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. Inoltre, la richiesta di estradizione sarà respinta quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato Richiesto ovvero quando vi sia fondato motivo di ritenere che persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani (Art. 3).
Vengono, in secondo luogo, in rilievo due situazioni al ricorrere delle quali lo Stato richiesto ha facoltà di rifiutare l’estradizione, che potrà essere negata quando lo Stato Richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta, ovvero abbia già in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale, e quando la consegna della persona richiesta possa risultare in contrasto con valutazioni di carattere umanitario riferibili all’età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni della stessa degne di particolare considerazione (Art. 4).
Ulteriore particolare motivo di rifiuto facoltativo dell’estradizione, oggetto di specifica disciplina, viene individuato nel Trattato con riferimento all’ipotesi in cui la domanda di estradizione riguardi un cittadino dello Stato Richiesto. In base al cd. principio dell’aut dedere aut iudicare, in caso di rifiuto della consegna, lo Stato Richiesto sarà tenuto a sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti per l’instaurazione di un procedimento penale secondo la normativa interna (Art. 5).
Il Trattato individua, poi, le Autorità Centrali legittimate alla trasmissione ed alla ricezione - tramite i canali diplomatici - delle richieste di estradizione (Art. 6), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e della documentazione allegata a supporto (Art. 7).
Nei casi di urgenza, gli Stati potranno chiedere l’arresto provvisorio della persona richiesta, inoltrando formale domanda di estradizione nei 60 giorni successivi. Il mancato rispetto di detto termine, o di quello prorogato, comporta l’inefficacia dell’arresto medesimo e di ogni misura coercitiva eventualmente imposta (Art. 8).
Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall’ordinamento dello Stato Richiesto, cui incombe l’obbligo di informare prontamente lo Stato Richiedente della sua decisione, esponendone i motivi nell’ipotesi di rifiuto anche solo parziale (Art. 10).
Per l’ipotesi di accoglimento della domanda di estradizione, è stato recepito nel Trattato il noto principio cd. di specialità (“rule of speciality”), che garantisce il soggetto estradato contro la possibilità di essere perseguito o arrestato nello Stato Richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta e commessi in epoca ad essa precedente, salvo nei casi di consenso prestato dallo Stato Richiesto (disciplinato secondo forme e modalità corrispondenti all’originaria domanda di estradizione), allorquando la presenza della persona estradata sul territorio dello Stato Richiesto sia da considerarsi “volontaria”, ovvero nei casi (i) di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento e (ii) di mancato abbandono (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni (Art. 11).
Salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato Richiesto (Art. 12).
Specifici criteri di priorità sono previsti per l’ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti di una medesima persona (Art. 13).
La consegna della persona richiesta dovrà avvenire entro 40 giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente ha ricevuto formale comunicazione della concessione dell’estradizione, salvo il sopravvenire di cause di forza maggiore. La mancata presa in consegna nel termine, da parte dello Stato Richiedente, della persona estradata ne comporta la rimessione in libertà e costituisce, per lo Stato Richiesto, possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto ad un’eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato (Art. 14).
E’ espressamente fatta salva la possibilità per lo Stato Richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l’esecuzione della pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato Richiedente. E’ altresì prevista la consegna differita nei casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porne in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (Art. 15).
Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato Richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato Richiesto (Art. 16); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (Art. 17); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (Art. 18); allo scambio informativo in merito all’esito del procedimento penale ovvero all’esecuzione della condanna nello Stato Richiedente successivamente all’estradizione (Art. 19).

III. Previsioni conclusive.

La Parti contraenti hanno inteso non limitare le ipotesi di collaborazione a quanto previsto nel presente Trattato, avendo espressamente contemplato la possibilità di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili (Art. 20). Eventuali controversie concernenti l’interpretazione e l’applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (Art. 21).
L’ultima clausola dell’accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (Art. 22).
Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.
L’accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.

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TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA


I. Premessa.

Il presente Trattato si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione ad alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.
Ed infatti con tale Trattato si avvia un processo di sviluppo estremamente significativo ed importante dei rapporti tra l’Italia ed il Costa Rica, che permetterà una stretta ed incisiva collaborazione tra i due paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.
L’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore della assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall’evoluzione dell’attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l’approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

II. Previsioni generali.

L’ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti s’impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali - tra l’altro - la ricerca e l’identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l’acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), l’espletamento e la trasmissione di perizie, l’esecuzione di attività di indagine e di ispezioni giudiziarie, l’esame di luoghi e cose, l’effettuazione di perquisizioni e sequestri, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Sono inoltre previsti lo scambio di informazioni sulla legislazione nazionale, nonché - su di un piano generale - qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato Richiesto (art. 1).
Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l’ambito di operatività del cd. principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l’esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone o risultino invasivi di luoghi o cose. Al di fuori di tali ipotesi, l’assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato Richiedente non sia previsto come reato nello Stato Richiesto (art. 2).
L’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata dallo Stato Richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali, ovvero:
-    quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato Richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato;
-    quando si procede per un reato politico, o per un reato connesso ad un reato politico, ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato Richiedente;
-    quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato Richiesto;
-    quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi.
La richiesta di assistenza potrà, altresì, essere respinta anche allorquando il suo accoglimento possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato Richiesto, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. Essendosi recepito il cd. principio del ne bis in idem, costituisce motivo di rifiuto dell’assistenza la circostanza che la persona nei cui confronti si procede sia già stata indagata o giudicata per il medesimo fatto nello Stato Richiesto (art. 3).
Il Trattato individua, poi, le Autorità Centrali legittimate alla trasmissione ed alla ricezione - tramite i canali diplomatici - delle richieste di assistenza giudiziaria (art. 4), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e prevedendo, in ogni caso, la facoltà dello Stato Richiesto di sollecitare le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie ai fini delle valutazioni di sua competenza; di significativa utilità, sul piano operativo, risulta la possibilità di anticipare con “mezzi di comunicazione rapida” (quali telex, fax e posta elettronica) le richieste di assistenza, da inoltrarsi comunque per le vie ordinarie - a pena di decadenza - nei successivi 30 giorni (art. 5).
Costituiscono oggetto di dettagliata disciplina le modalità di esecuzione della richiesta di assistenza (art. 6).
Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto, ma è anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato Richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo.
Sempre nel rispetto di quest’ultima, lo Stato Richiesto può autorizzare a presenziare all’esecuzione della richiesta le persone in essa specificamente individuate, cui è altresì riconosciuta la facoltà - da esercitarsi, peraltro, tramite le Autorità competenti dello Stato Richiesto - di rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, di acquisire direttamente documentazione attinente alla prova da raccogliere o, ancora, di chiedere l’esecuzione di ulteriori atti istruttori comunque collegati a dette attività.  
Nell’ipotesi in cui la persona interessata dalla richiesta di assistenza giudiziaria invochi immunità, prerogative, diritti o incapacità, le relative questioni sono decise dalle competenti Autorità della Parte dal cui ordinamento interno le suddette posizioni o condizioni soggettive si assumano riconosciute.

III. Previsioni specifiche.

Una disciplina di dettaglio è prevista per talune attività di assistenza giudiziaria, quali le citazioni e le notifiche delle stesse o di documenti trasmessi dallo Stato Richiedente (art. 8), nonché l’assunzione probatoria nel territorio della Parte richiesta (art. 9) ovvero della Parte richiedente (art. 10).
In relazione a quest’ultima attività, a garanzia della persona escussa, è espressamente riconosciuto il cd. principio di specialità (art. 11). Ampia ed articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (art. 14).
Solo laddove quest’ultima non risulti tecnicamente praticabile, è contemplata la possibilità di un trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di consentirne la testimonianza, l’interrogatorio o, comunque, la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente. Tale attività, oltre a non dover intralciare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiedente, presuppone inoltre necessariamente: il consenso del diretto interessato (a favore del quale operano, in ogni caso, le garanzie previste dal citato art. 11); il previo raggiungimento di un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni; il mantenimento dello status detentionis da parte dello Stato Richiedente (art. 12).
Le Parti contraenti si sono impegnate a garantire, con le misure approntate dai rispettivi ordinamenti nazionali, la protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste (art. 13).
Costituiscono, altresì, oggetto di specifica disciplina le attività di produzione di documenti, atti e cose (artt. 15-16), nonché le perquisizioni, i sequestri e la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato (art. 17).
L’attività di assistenza giudiziaria potrà anche avere ad oggetto l’espletamento di accertamenti bancari presso istituti di credito presenti nel territorio della Parte richiesta. A tal proposito, è stata espressamente esclusa la possibilità di rifiutare l’esecuzione della richiesta “per motivi di segreto bancario” (art. 18).
Altra forma di collaborazione prevista è quella relativa allo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio paese nei confronti dei cittadini dell’altra Parte (art. 20), nonché la trasmissione di sentenze e certificati penali (art. 22).
Nell’ottica di facilitare l’applicazione del Trattato, è stato anche previsto lo scambio di informazioni circa le leggi e le procedure vigenti nei due Paesi (art. 21).
In ogni caso, le Parti contraenti hanno inteso non limitare le ipotesi di collaborazione ai soli strumenti previsti nel presente Trattato, avendo espressamente contemplato la possibilità “di prestare altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici”, ivi inclusa “la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati”. Anche per tali ulteriori attività vengono fissate nel Trattato taluni basilari principi e regole procedimentali (art. 19).

IV. Previsioni conclusive.

E’ stato assunto l’impegno a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall’altra Parte (art. 24).
Sono presenti specifiche previsioni in ordine alla ripartizione delle spese sostenute per l’esecuzione dell’attività di assistenza giudiziaria (art. 25).
Eventuali controversie concernenti l’interpretazione e l’applicazione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica - (art. 26).
L’ultima clausola dell’accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato (art. 27).
Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.
L’accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna parte avrà comunicato all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.
Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia sei mesi dopo la data della comunicazione.