Schema di DPR - Modifiche e integrazioni al DPR 315/2001 concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia - Testo
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 03 agosto 2007
Art. 1 - Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli uffici di diretta collaborazione
Art. 2 - Divieto di nuovi o maggiori oneri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 4, 7, 16, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 22 maggio 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Viste ed accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2007;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati reso in data 31 luglio 2007 e dato atto che è spirato il termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza che le competenti commissioni del Senato della Repubblica abbiano espresso il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione;
E M A N A
il seguente regolamento
Art. 1
(Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli uffici di diretta collaborazione)
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza»;
b) al comma 5, lettera b), le parole: «per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)»;
c) al comma 5, lettera c), le parole: «ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)».
Art. 2
(Divieto di nuovi o maggiori oneri)
1. L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla modificazione dell'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, disposta dall'articolo che precede, è assicurata rendendo indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia, che si riferiscano a posti effettivamente coperti, individuati, con successivo decreto del Ministro, nell'ambito della relativa dotazione organica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.