Schema di DPR - Modifiche ed integrazioni al DPR 315/2001 concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia - Relazione
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia"
Articolato
Il presente regolamento interviene nell'ambito della disciplina di struttura e gestione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia, apportando limitate modifiche alla normativa vigente. A distanza di sei anni dall'emanazione del D.P.R. n. 315 del 2001, recante la nuova disciplina di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, è, difatti, ormai pienamente avvertita l'esigenza di potenziare gli uffici di diretta collaborazione, al fine di adeguare gli stessi alla nuova definizione dei dipartimenti ed alle conseguenti, accresciute esigenze di coordinamento.
Il presente D.P.R. intende in primo luogo consentire l'istituzione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e nel rispetto dei limiti già previsti relativamente alla consistenza complessiva degli uffici e del principio di invarianza della spesa, delle figure del Consigliere economico e finanziario, del Consigliere per le libere professioni e del Consigliere per le tematiche sociali e della devianza; in tali ambiti, infatti, di particolare momento e delicatezza, si è spesso rappresentata nel corso degli anni una acuta esigenza di fruire di soggetti dotati di preparazione specifica, onde consentire al Ministro il corretto esercizio del proprio potere di indirizzo.
Il D.P.R. interviene poi a riparare una ingiustificata situazione di sperequazione economica fra i Vice Capi dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo, che in atto, pur svolgendo funzioni del tutto identiche (salva la previsione, di carattere meramente organizzatorio, relativa al vicariato) godono (a differenza di quanto avviene per i Vice Capi dei Dipartimenti) di trattamento economico in tutto dissimile, essendo prevista per i soli Vice Capi con funzioni vicarie la corresponsione dell'emolumento accessorio di cui all'articolo 12, comma 5, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315.
Venendo, quindi, alla disamina delle singole norme, in primo luogo il D.P.R., istituisce (articolo 1, comma 1, lett. a), le figure del Consigliere economico e finanziario, del Consigliere per le libere professioni e del Consigliere per le tematiche sociali e della devianza, con il precipuo scopo di fornire al Ministro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dei saldi punti di riferimento nelle materie in questione, sempre più delicate e che richiedono adeguate e specifiche professionalità.
Il D.P.R. interviene, quindi, (articolo 1, comma 1, lett. b) e c) sulla materia del trattamento economico dei Vice Capi senza funzioni vicarie dell'ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.315, in tema di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia, attualmente prevede – analogamente (anzi identicamente) a quanto previsto, per l'Ufficio del Capo del Dipartimento, dai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.55 – che i preposti agli uffici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) (Ufficio di Gabinetto ed Ufficio Legislativo) siano coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due e che, in ipotesi di nomina di due Vice Capi, il preposto designi il Vice Capo con funzioni vicarie. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 espressamente sancisce che l'incarico di Vice Capo (non distinguendo la figura del vicario da quella dell'altro Vice Capo) costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
Nulla originariamente il citato decreto n. 315 del 2001 diceva in relazione al trattamento economico da corrispondersi ai Vice Capi degli uffici di diretta collaborazione. Il DPR n. 204 del 2002 modificò l'art. 12 del DPR n. 315 del 2001, prevedendo la corresponsione del trattamento previsto per i dirigenti generali solo ai Vice Capi con funzioni vicarie. Il diverso trattamento economico non solo non trova nessun fondamento a cagione delle funzioni esercitate, ma comporta una disparità di trattamento per funzioni che, alla luce degli stessi criteri della responsabilità, qualificazione professionale e qualità della prestazione individuale e disponibilità previsti dal D.P.R. n. 315 del 2001 per le prestazioni dirigenziali, si pone in maniera distonica rispetto alla ratio sottesa alle norme in tema di indennità di diretta collaborazione.
E ciò è tanto vero che, nell'ambito dei Dipartimenti, i Vice Capi senza funzioni vicarie ed i Vice Capi con funzioni vicarie godono del medesimo trattamento economico. Il presente D.P.R., pertanto, colma doverosamente la descritta lacuna normativa e ripara ad una ingiustificata sperequazione fra figure del medesimo livello.
Tutte le descritte modifiche all'assetto degli uffici di diretta collaborazione del ministero sono state realizzate mantenendo l'invarianza della spesa complessiva, in quanto i maggiori oneri derivanti dalla equiparazione economica dei Vice Capi saranno compensati (articolo 2) considerando indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione giudiziaria, tre incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, che saranno individuati, nell'ambito dei posti coperti, con pedissequo decreto del Ministro, così da essere garantita l'equivalenza sul piano finanziario. Per quel che concerne le figure dei consiglieri del Ministro essi non determineranno, per espressa previsione (articolo 1, comma 1, lett. a), un aumento del numero complessivo degli addetti agli uffici di diretta collaborazione né del relativo costo, e quindi nessuna ulteriore uscita.