DDL di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o dell’accompagnamento al confine (Roma, 13/09/2003) - Testo

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003" 

Approvato dal Consiglio dei MInistri nella seduta del 3 dicembre 2004

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore

 

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.