DDL di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o dell’accompagnamento al confine (Roma, 13/09/2003) - Relazione
Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003"
L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, è stato negoziato dai competenti uffici dei rispettivi Ministeri della giustizia nel corso di due tornate negoziali tenutesi a Roma ed a Bucarest il 19 e 20 giugno 2003 ed, infine, firmato a Roma il 13 settembre 2003.
Il testo, che contiene disposizioni volte a realizzare una forma di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di esecuzione di giudicati penali, si inquadra nell'ambito della tendenza, da tempo manifestatasi, almeno in ambito europeo, ad affiancare alle tradizionali forme e strumenti della cooperazione giudiziaria fra Stati in campo penale, quali le rogatorie e l'estradizione, nuovi e più moderni strumenti, quali appunto l'esecuzione all'estero di giudicati penali, che trovano la propria origine soprattutto nell'intensificazione della circolazione di persone da uno Stato all'altro e che mirano ad una vera e propria gestione comune del procedimento e ad una "compenetrazione" delle giurisdizioni tra gli Stati più direttamente interessati ad un singolo episodio criminoso.
L'Accordo mira in particolare ad estendere l'ambito di applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988, n.338 e dalla Romania il 23 agosto 1996, realizzando, nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, un quadro normativo in materia di esecuzione all'estero di giudicati penali più ampio.
L'articolo 3 dell'Accordo, infatti, consente il trasferimento della persona condannata, anche senza il consenso della stessa, verso lo Stato di cittadinanza, laddove la medesima, a pena espiata, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna o accompagnata alla frontiera o comunque non potrà più soggiornare nel territorio di detto Stato. L'Accordo indica due casi nei quali è consentito procedere al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima: a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna; b) quando la misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a) sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
La connotazione in termini di maggiore ampiezza rispetto alla Convenzione del 1983 risiede, essenzialmente, nel fatto che non è richiesto, come condizione del trasferimento del condannato, il consenso dello stesso.
Peraltro, come nella Convenzione sopracitata, anche l'ipotesi di trasferimento introdotta dall'Accordo non comporta alcun obbligo per lo Stato di condanna o per lo Stato di esecuzione di acconsentire allo stesso, ma si limita a stabilire il quadro normativo nell'ambito del quale gli Stati contraenti possono, se lo desiderano, cooperare, disciplinando la procedura da seguire a tale scopo.
La previsione dell'Accordo, nel senso di consentire il trasferimento del condannato a prescindere dal suo consenso, risponde al più recente orientamento maturato in seno al Consiglio d'Europa in materia di cooperazione giudiziaria penale per l'esecuzione di giudicati penali e, in particolare, a quanto previsto dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997, anch'esso elaborato in seno al Consiglio d'Europa, firmato dall'Italia firmato dall'Italia il 26 maggio 2000 (non ancora ratificato).
Tale strumento, volto a realizzare un più ampio quadro normativo in materia di esecuzione all'estero di giudicati penali, prevede infatti delle ipotesi di estensione della applicazione della Convenzione del 1983, sulle quali, in particolare su quella dell'articolo 3, la disposizione dell'articolo 3 dell'Accordo con la Romania è in larghissima misura modellata, volte a consentire il trasferimento del condannato pur senza il consenso dello stesso.
L'Accordo in esame prevede, peraltro, rispetto ai contenuti dell'articolo 3 del Protocollo del 1997, una significativa differenza: mentre infatti il Protocollo prevede che l'espulsione del condannato, che può dare luogo al trasferimento, debba essere stata disposta dalla sentenza di condanna o da una decisione amministrativa consequenziale alla sentenza, l'Accordo consente che l'espulsione sia stata disposta anche in base ad un qualsiasi provvedimento amministrativo, purchè definitivo, sempre che esso sia stato emesso nei confronti di persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
La necessità della conclusione dell'Accordo trova la propria ragion d'essere, oltre che nella differenza sopra evidenziata rispetto al Protocollo, nella circostanza che, a tutt'oggi, l'Italia non ha ratificato il Protocollo medesimo.
Deve peraltro ritenersi, con considerazione analoga a quella che ha ispirato la formulazione dell'articolo 3 del Protocollo del 1997, che non sia funzionale all'obiettivo della riabilitazione del condannato il trattenimento dello stesso nello Stato di condanna quando è accertato che, una volta scontata la pena irrogata in sentenza, al medesimo non sarà ulteriormente consentito di rimanere in quello Stato.
Non può, del resto, non considerarsi, come l'espiazione della pena nel proprio Paese di origine costituisca un fatto apprezzabile, sul piano umanitario, per le positive ricadute che essa comporta sul condannato per effetto della prossimità, allo stesso così assicurata, al proprio contesto sociale e familiare di origine e per la rimozione delle barriere culturali, sociali e linguistiche che connotano lo stato di detenzione in una Paese straniero.
Si fornisce qui di seguito una illustrazione analitica dell'articolato dell'Accordo.
L'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, volto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate cui sia stata inflitta, nelle ipotesi sopra indicate, la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
L'articolo 2 precisa i rapporti tra l'Accordo e la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, chiarendo che i termini e le espressioni utilizzati nell'Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione, alla cui applicazione si fa inoltre rinvio per tutto quanto non previsto dall'Accordo.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo e ne costituisce la disposizione chiave.
Esso consente, come sopra anticipato, il trasferimento "coattivo" della persona condannata verso lo Stato di cittadinanza, laddove la stessa, a pena espiata, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna in base alla sentenza emessa nei suoi confronti o ad un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero in base ad un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei confronti di persona condannata per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
In tale modo il trasferimento viene di fatto ad anticipare gli effetti dell'espulsione, lasciando tuttavia in vinculis il condannato nello Stato di origine.
Sul piano concreto, la previsione in esame consentirà il trasferimento in Romania dei numerosi cittadini rumeni detenuti nel nostro Paese in base ad una condanna definitiva e destinatari, nelle ipotesi previste, di un provvedimento di espulsione, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla convenzione di Strasburgo.
Poiché peraltro l'articolo in esame non richiede, né presume, il consenso della persona condannata, al fine di tutelarne i diritti ed interessi, è stata previsto, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4 di cui si dirà di seguito, che l'opinione della persona condannata debba essere presa in considerazione prima dell'adozione della decisione relativa al suo trasferimento.
L'articolo in esame definisce inoltre la documentazione che lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione ai fini della applicazione dello stesso.
L'articolo 4 prevede l'operatività, in relazione alle ipotesi di trasferimento contemplate dall'Accordo, del principio di specialità, fatte salve le eccezioni indicate dal medesimo articolo alle lettere a) e b) del paragrafo 1.
L'operatività del principio, non operante invece nell'ambito della Convenzione del 1983, deriva anch'essa, come per la previsione della necessità che l'opinione della persona condannata sia presa in considerazione prima dell'adozione della decisione relativa al suo trasferimento, dalla circostanza che l'Accordo non richiede né presume il consenso della persona condannata ai fini del suo trasferimento.
A tutela dei diritti del condannato si è quindi previsto, in termini analoghi a quanto stabilito dal Protocollo del 1997 e con le medesime eccezioni, che il condannato, trasferito in applicazione dell'Accordo, non possa essere perseguito, giudicato, detenuto, ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposto ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al suo trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva.
L'articolo 5 disciplina le modalità ed i canali di trasmissione della richiesta di trasferimento e della relativa documentazione, nonché della conseguente risposta, richiesta e risposta che devono essere trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della giustizia.
Esso prevede inoltre che richieste e relative risposte debbono essere redatte nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnate da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.
L'articolo 6 disciplina la procedura ed il diritto applicabile in materia.
In particolare è previsto che, per l'esecuzione del trasferimento, le Parti contraenti applichino la procedura di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Convenzione del 1983, cioè quella della continuazione dell'esecuzione della condanna.
Tale procedura risulta già seguita dal nostro Paese nell'ambito della Convenzione del 1983, avendo l'Italia dichiarato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale Convenzione, l'intenzione di escludere la procedura alternativa prevista all'articolo 9, comma 1, lettera b), quella cioè della conversione della condanna.
Ciò premesso in ordine alla applicazione di tale procedura, resta fermo che ciascuna delle Parti deciderà sulla richiesta di trasferimento secondo le disposizioni previste dalla propria legislazione interna.
L'articolo 7 disciplina la ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
Il principio secondo il quale le spese per l'applicazione dell'Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna, è peraltro il medesimo accolto dall'articolo 17, comma 5, della Convenzione del 1983.
L'articolo 8 disciplina l'applicazione dell'Accordo nel tempo, assicurandone una piena applicazione temporale all'esecuzione delle condanne pronunziate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore dello strumento.
L'articolo 10 disciplina le modalità di risoluzione di eventuali vertenze relative all'applicazione ed interpretazione dell'Accordo.
L'articolo 11 stabilisce le modalità procedurali per addivenire ad eventuali modifiche dell'Accordo.
L'articolo 12 disciplina i rapporti con altri strumenti multilaterali conclusi dalle Parti, nel senso della non incidenza dell'Accordo sulle disposizioni dei suddetti strumenti.
L'articolo 13 prevede la validità dell'Accordo a tempo indeterminato.
L'articolo 14 disciplina infine le modalità di denuncia dell'Accordo e la perdita di efficacia dello stesso in caso di denuncia.
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli :
- l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;
- l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;
- l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria per il provvedimento;
- l'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.