Schema di D.Lgs. - Sanzioni in applicazione del Reg. (CE) n. 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Testo
Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 11 febbraio 2005
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Raccolta, trasporto e magazzinaggio
Art. 3 - Registri
Art. 4 - Trasformazione ed eliminazione
Art. 5 - Riconoscimento degli impianti
Art. 6 - Autocontrollo
Art. 7 - Prodotti trasformati
Art. 8 - Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici
Art. 9 - Restrizioni d'uso
Art. 10 - Violazioni diverse
Art. 11 - Materiale specifico a rischio
Art. 12 - Disposizioni finali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 31 febbraio 2003, n. 14 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 3;
Vista il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 289 del 13 dicembre 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ......;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano .......;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche, di seguito denominato "Regolamento", relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e di quelle contenute nel decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, di correlata applicazione.
2. I sottoprodotti di origine animale ed i prodotti trasformati da essi derivati, cui è fatto riferimento nel presente decreto, sono quelli disciplinati dal Regolamento, nonché il materiale specifico a rischio come individuato all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003.
Art. 2
(Raccolta, trasporto e magazzinaggio)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque spedisce, raccoglie, trasporta o identifica sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità dall'articolo 7 del Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del suddetto articolo, é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica se il trasporto dei sottoprodotti di origine animale avviene con mezzi privi dell'autorizzazione dell'autorità sanitaria o ambientale o nel caso di sospensione o revoca della stessa.
3. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, relativo ai rifiuti sanitari.
Art. 3
(Registri)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento non istituisce il registro delle partite, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del suddetto articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi tenuto non registra o registra in modo non conforme all'Allegato II del Regolamento i dati relativi alle partite spedite, trasportate o ricevute è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 a 9.000,00 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme.
3. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 non si applica l'articolo 9 del Regolamento, restando ferme le disposizioni di cui agli articoli 12 e 52 del citato decreto legislativo.
Art. 4
(Trasformazione ed eliminazione)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.
Art. 5
(Riconoscimento degli impianti)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua le attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 23 paragrafo 2 del Regolamento, senza il riconoscimento degli impianti da parte dell'Autorità competente o nel caso di sua sospensione o revoca, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 a 90.000,00 euro.
Art. 6
(Autocontrollo)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile degli impianti che non ottemperano agli obblighi di autocontrollo stabiliti all'articolo 25 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000, 00 euro.
Art. 7
(Prodotti trasformati)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta proteine animali trasformate o altri prodotti trasformati utilizzabili come materie prime per mangimi in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 19 del Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 a 90.000,00.
Art. 8
(Alimenti per animali da compagnia articoli da masticare e prodotti tecnici)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformità a quanto stabilito all'articolo 20 del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.
Art. 9
(Restrizioni d'uso)
1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui:
a. all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 a 90.000,00. Tale sanzione non si applica nel caso di specie animali per le quali siano state adottate espresse disposizioni derogatorie e l'alimentazione delle specie in esse considerate sia avvenuta nel rispetto delle prescrizioni stabilite;
b. all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 60.000,00 euro;
c. all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro.
Art. 10
(Violazioni diverse)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro, il responsabile di stabilimenti, allevamenti zootecnici, locali, macellerie, impianti o mezzi di trasporto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003 che:
a. svolge l'attività senza essere in possesso delle autorizzazioni prescritte o quando le stesse sono state sospese o revocate;
b. non provvede alla compilazione ed alla conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari e dei registri di cui ai Regolamenti (CE) n. 999/2001 e n. 1774/2002 e relativi allegati, e successive loro modifiche, per almeno due anni.
Art. 11
(Materiale specifico a rischio)
1. Salvo che il fatto costituisca reato é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 a 90.000,00 euro, chiunque:
a. viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003. La medesima sanzione si applica nel caso delle macellerie e degli stabilimenti di sezionamento che procedono alla rimozione o asportazione della colonna vertebrale o del midollo spinale di ovini e caprini senza le autorizzazioni richiamate ai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003 o quando le stesse sono state sospese o revocate;
b. viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003.
2. Salvo che il fatto costituisca reato é soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 60.000,00 euro:
a. il primo destinatario materiale delle carni provenienti da altri Stati dell'Unione europea che commercializza tali carni quando non sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, o non informa, nel caso di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro della Salute 16 ottobre 2003, il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformità riscontrate sulle carni a lui destina
b. chiunque, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, viola la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita o il vincolo sanitario ivi previsti.
3. Salvo che il fatto costituisca reato sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 36.000,00 euro, i titolari o i responsabili degli impianti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, che violano l'obbligo, ivi previsto, di inviare il prospetto riepilogativo del materiale specifico a rischio distrutto.
4. Il minimo ed il massimo edittale previsti agli articoli 2, 3, comma 1, 4 e 6 del presente decreto sono aumentanti, rispettivamente a 15.000,00 e 90.000,00 euro nel caso in cui le violazioni cui è fatto riferimento nei medesimi articoli riguardano il materiale specifico a rischio come individuato all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003.
Art. 12
(Disposizioni finali)
1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è sempre disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di 15 ad un massimo di 90.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito ai sensi del Regolamento di categoria 1 e 2, sono sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
3. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 1 e per quanto non previsto del presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.
4. Le Regioni e Province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze Eall'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.