Schema di D.Lgs. - Sanzioni in applicazione del Reg. (CE) n. 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"

Articolato



Il decreto legislativo in esame, da emanare in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, introduce la disciplina sanzionatoria al Regolamento (CE) 1774/2002, concernente le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Detto regolamento, nell'abrogare, all'articolo 37, la Direttiva CE/90/667 e le Decisioni CE/95/348 e CE/99/534, ha comportato l'automatica abrogazione del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché di tutte quelle disposizioni applicative ed interpretative adottate nel nostro ordinamento, comprese le ulteriori norme in materia di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Dal 1° maggio 2003, quindi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 38 del Regolamento citato, la materia dei "rifiuti" - attualmente definiti "sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" - è disciplinata da detta disposizione comunitaria in quanto ha sostituito le precedenti Direttive e Decisioni, costituendo, inoltre, per consolidata giurisprudenza, norma di pari rango di una legge nazionale.
Si ritiene opportuno precisare, che il predetto Decreto Legislativo 508 del 1992 agli articoli 3 e 5, prevedeva, quali tipologie di rifiuti di origine animale da trasformare, quelle ad "alto rischio" e a "basso rischio".
Inoltre, il Regolamento n.999/2001 e successive modifiche recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), ha introdotto l'obbligo di distruzione del relativo "materiale" derivato dai ruminanti in tutto il territorio comunitario e con il D.M. 16 ottobre 2003 il Ministero della salute ha dettato norme relative alle procedure da adottare per la gestione dei materiali specifici a rischio.

L'articolo 1 individua nelle disposizioni del Reg. (CE) 1774/2002 il campo di applicazione.

L'articolo 2 relativo alla raccolta, al trasporto e al magazzinaggio, sanziona chiunque contravviene a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento ossia raccoglie, trasporta ed identifica sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati in difformità all'Allegato II del Regolamento (CE) 1774/2002, senza la necessaria documentazione di scorta prevista dallo stesso allegato, immagazzina i prodotti trasformati in impianti di magazzinaggio non riconosciuti ai sensi dell'art. 11 e non garantisce che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cucina e di ristorazione della categoria 3 avvengano senza pericolo per la salute umana e senza danno per l'ambiente.

L'articolo 3 sanziona la mancanza del registro delle partite per chi spedisce, trasporta o riceve sottoprodotti di origine animale come previsto dall'art. 9 del Regolamento nonché la compilazione difforme dello stesso rispetto alle informazioni riportate in Allegato II.

L'articolo 4 sanziona chiunque trasforma o elimina sottoprodotti di origine animale di categoria 1, 2 e 3 o prodotti trasformati da essi derivati in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 del Regolamento i quali prevedono, per ciascuna categoria, specifiche misure.

L'articolo 5 sanziona il mancato riconoscimento degli impianti di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 23 del Regolamento da parte dell'Autorità competente.

L'articolo 6 prevede una sanzione per i gestori ed i proprietari degli impianti di transito e di trasformazione che non attuano e mantengono attivo un idoneo sistema di autocontrollo.

L'articolo 7 sanziona chiunque immette sul mercato o esporta le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi, in difformità all'articolo 19.

L'articolo 8 sanziona chiunque immette sul mercato o esporta alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare o prodotti tecnici in difformità a quanto previsto dall'allegato VIII o VII del Regolamento.

L'articolo 9 sanziona il mancato rispetto delle restrizioni d'uso previste dall''art. 22 ossia quelle relative all'alimentazione di una specie con proteine animali derivanti da animali della stessa specie; o con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti derivate dagli stessi, nonché l'utilizzazione sui pascoli di fertilizzanti diversi dallo stallatico.

L'articolo 10 sanziona i soggetti di cui all'art. 2 del decreto 16 ottobre 2003 ossia i titolari di stabilimenti, di allevamenti zootecnici, e le macellerie autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298, gli impianti o i mezzi di trasporto che svolgono una qualunque delle attività disciplinate dai Regolamenti (CE)999/2001 e 1774/2002 senza le previste autorizzazioni necessarie all'esercizio delle rispettive attività o non provvedono alla compilazione e conservazione di tutti i documenti commerciali e sanitari ed i registri di cui ai citati regolamenti.

L'articolo 11 sanziona la mancata rimozione, al momento della macellazione, del materiale specifico a rischio di bovini, ovini e caprini destinati alla produzione di carni o prodotti per il consumo umano o animale e l'asportazione della colonna vertebrale delle carni di bovini di età superiore ai dodici mesi in locali diversi dallo stabilimento in cui l'animale è stato macellato in un laboratorio di sezionamento non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1996, n.286 o nei locali non autorizzati ai sensi dell' art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n.3298. Viene sanzionato inoltre il primo destinatario materiale delle carni citate provenienti da altri Stati membri se queste risultano in pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti dal punto 13 dell'allegato XI al Regolamento (CE) 999/2001 nel caso non informi il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria delle difformità riscontrate sulle carni a lui destinate e nel caso non disponga la misura cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita, in attesa della sua rispedizione; qualora lo Stato membro di provenienza della carni non dia il proprio nulla osta al respingimento, viene sanzionato il mancato rispetto del vincolo sanitario previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 16 ottobre 2003, fino all'avvenuta asportazione della colonna vertebrale.

L'articolo 12 prevede, in caso di reiterazione delle violazioni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sospensione del provvedimento autorizzativo; inoltre, è stabilito che, quando le violazioni riguardano il materiale di categoria 1 e 2, è disposto il sequestro e la distruzione dello stesso; infine, è richiamata l'applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689.