Schema di D.Lgs. - Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma della legge 150/2005 - Testo

Schema di decreto legislativo recante: "Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, numero 150"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 gennaio 2006

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari
Art. 2 - Pubblicità degli incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato
Art. 3 - Decorrenza di efficacia


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, numero 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della suddetta legge numero 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare le forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 20 dicembre 2005 dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 15 novembre 2005 dalla Commissione programmazione economica, bilancio, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari)

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito Internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero degli incarichi precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.

Art. 2
(Pubblicità degli incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato)

1. L'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonché dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, o da questi autorizzati, è reso noto con indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio.

2. La pubblicità di cui al comma 1 é assicurata, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonché dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dà notizia dell'avvenuto adempimento anche al Ministro della giustizia.

3. La pubblicità di cui al comma 1 é realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa vigente. Negli altri casi, il Consiglio competente assicura la pubblicità mediante pubblicazione in apposita sezione accessibile al pubblico, del pertinente sito Internet istituzionale.

Art. 3
(Decorrenza di efficacia)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.