Schema di D.Lgs. - Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma della legge 150/2005 - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, numero 150"

Articolato


Il presente decreto attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, numero 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove prevede, in particolare, che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

I principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega innanzi indicata sono contenuti nell'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c), della legge numero 150 del 2005.
In particolare, la lettera a) si riferisce alla pubblicità dei dati relativi agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari, il cui svolgimento sia stato autorizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
La lettera b) fa invece riferimento alla pubblicità dei dati relativi agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato od autorizzati, rispettivamente, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
Per quanto attiene alle forme di pubblicità di cui alle lettere a) e b), la lettera c) indica i bollettini periodici dei rispettivi Consigli e del Ministero della giustizia; peraltro, in mancanza di un bollettino del Consiglio superiore della magistratura, nel decreto legislativo è previsto che la pubblicità degli incarichi dei magistrati ordinari debba avvenire mediante l'utilizzo del sito internet, strumento che risulta, per le caratteristiche di accessibilità e diffusione, il mezzo più idoneo a realizzare le esigenze tenute presenti dalla delega.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge numero 150 del 2005, sullo schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre dalla Commissione giustizia ed in data 20 dicembre 2005 dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 15 novembre 2005 dalla Commissione programmazione economica, bilancio.
A riguardo è stata recepita, trattandosi di indicazione volta a conformare pienamente il disposto dell'articolo 2, comma 1, ai principi e criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 8, lettera b), della legge numero 150 del 2005, la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. A seguito della formulazione, e dell'accoglimento, di tale condizione, relativa alla pubblicità, con cadenza semestrale, anche per gli incarichi conferiti ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, o autorizzati dai rispettivi organi di amministrazione, si è, peraltro, imposta una precisazione in ordine alle modalità ed ai contenuti della pubblicità medesima, sia con riferimento agli incarichi conferiti ai componenti delle magistrature predette e della avvocatura dello Stato, sia con riferimento a quelli conferiti ai magistrati ordinari.
Non si è potuto, invece, accogliere l'invito, indirizzato al Governo nell'osservazione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, a prevedere che la pubblicità degli incarichi conferiti ai magistrati ordinari sia effettuata anche a mezzo della pubblicazione sul bollettino del Consiglio superiore della magistratura. Ciò in quanto il Consiglio superiore della magistratura ha, in effetti, cessato la pubblicazione del proprio notiziario.

L'articolo 1 si riferisce agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari e, in coerenza con i principi e criteri direttivi, dispone, al comma 1, che il Consiglio Superiore della Magistratura, con cadenza semestrale, deve rendere noto, mediante inserimento in apposita sezione del proprio sito Internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado, il cui svolgimento sia stato autorizzato dal Consiglio stesso.
Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede che, per ciascun incarico, l'elenco pubblicato indichi l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero di quelli precedentemente svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.
Per quanto riguarda le modalità di realizzazione della pubblicità dei dati relativi a tali incarichi extragiudiziari, è stato previsto che la stessa venga realizzata mediante l'inserimento dell'elenco in un'apposita sezione del sito Internet del Consiglio Superiore della Magistratura, atteso che il bollettino periodico previsto dalla lettera c) dell'articolo 2, comma 8 non è più utilizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e nella delega non vi è, sul punto, la necessaria copertura finanziaria.

L'art. 2 disciplina la pubblicità degli incarichi conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni e agli avvocati e procuratori dello Stato, ovvero autorizzati dai rispettivi organi di amministrazione. Il contenuto della pubblicità, la cadenza e le modalità sono sostanzialmente le medesime previste per gli incarichi conferiti ai magistrati ordinari, cambiando soltanto la menzione degli organi istituzionalmente competenti ad autorizzare gli incarichi. E' stato altresì previsto che il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato trasmetta i dati al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale dà notizia dell'adempimento aanche al Ministro della giustizia.

L'articolo 3 disciplina la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge numero 150 del 2005.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.