Schema di D.Lgs. - Modifiche ed integrazioni ai d.lgs. nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonchè al t.u. in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 58/1998) - Testo
Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonchè al testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 gennaio 2004
Relazione illustrativa |
Indice
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto societario e, in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 5;
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385 e successive modificazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
RITENUTO di dover procedere ad apportare alcune correzioni ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2003 nonché a coordinare le disposizioni contenute nei citati decreti legislativi con le disposizioni contenute nei citati decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
SULLA proposta dei Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I - COORDINAMENTO DEI DECRETI LEGISLATIVI NN. 5 E 6 DEL 2003, RECANTI LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO CON IL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 385 DEL 1993 E CON IL TESTO UNICO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 58 DEL 1998". |
Sezione I - NORME GENERALI |
Art. 1 1. "Nei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze". |
Sezione II - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, NUMERO 6, RECANTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366 CON IL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, NUMERO 385, RECANTE TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA. |
Art. 2 1. "Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti: Articolo 9.1 1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 9.2
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 9.3
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. "All'articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 9.4
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993)
Articolo 9.5
(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. L'articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 19
(Autorizzazioni)
Articolo 9.6 1. All'articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 9.7 1. L'articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 21
(Richiesta di informazioni) 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione. Articolo 9.8 1. L'articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 22
(Partecipazioni indirette) 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.". Articolo 9.9
(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. L'articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 23
(Nozione di controllo) 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.". Articolo 9.10
(Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. L'articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 24
(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)
Articolo 9.11
(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. L'articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Art. 25
(Requisiti di onorabilità dei partecipanti) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti. Articolo 9.12
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 9.13 1. All'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 9.14
(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri."; Articolo 9.15
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo le parole: "al capitale" sono soppresse; Articolo 9.16
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.17
(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.18
(Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 è sostituito dal seguente: Articolo 9.19
(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: "e di onorabilità" sono sostituite dalle parole: ", onorabilità e indipendenza"; Articolo 9.20
(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. L'articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Articolo 63
(Partecipazioni) 1. In materia di partecipazioni in società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV. Articolo 9.21
(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 70 del decreto legislativo numero 385, del 1993 il comma 7 è sostituito dal seguente: (Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.23
(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.24
(Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 è sostituito dal seguente: Articolo 9.25
(Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.26
(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.". Articolo 9.27
(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.". Articolo 9.28
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 6 è sostituito dal seguente: Articolo 9.29
(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.30
(Modifiche all'articolo del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 96 bis, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;"; Articolo 9.31
(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: Articolo 9.32
(Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente: Articolo 9.33
(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.34
(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: Articolo 9.35
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. L'articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Articolo 108
(Requisiti di onorabilità dei partecipanti) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari. Articolo 9.36
(Modifiche all'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 9.37
(Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.38
(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 è sostituito dal seguente: Articolo 9.39
(Modifiche all'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.40
(Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993 il comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.41
(Modifiche all'articolo 129 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 129, comma 5, del decreto legislativo numero 385 del 1993, dopo la lettera b) è inserita la seguente: Articolo 9.42
(Modifiche all'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. L'articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Articolo 132-bis
(Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale) 1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.". Articolo 9.43
(Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. L'articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente: "Articolo 135
(Reati societari) 1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.". Articolo 9.44
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 9.45
(Modifiche alla Sezione IV del Capo III del Titolo VIII del decreto legislativo 385 del 1993) 1. Alla Sezione IV del Capo III del Titolo VIII del decreto legislativo 385 del 1993, la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Partecipazioni)". Articolo 9.46
(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Articolo 9.47
(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993) 1. All'articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993 la rubrica è sostituita dalla seguente: |
Sezione III - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, NUMERO 6, RECANTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366, CON IL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, NUMERO 58, RECANTE TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1996, N. 52. |
Art. 3 1. "Dopo l'articolo 9.47 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sono inseriti i seguenti: 1. All'articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: Articolo 9.49
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 8 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali fini lo statuto delle SIM, delle società di gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.". Articolo 9.50
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Articolo 9.51
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. L'articolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 14
(Requisiti di onorabilità) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle SICAV. Articolo 9.52
(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.53
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Articolo 9.54
(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. L'articolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 17
(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni) 1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle SIM, alle società di gestione del risparmio ed alle SICAV, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; Articolo 9.55
(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera f) è sostituita dalla seguente: Articolo 9.56
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13;"; Articolo 9.57
(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: Articolo 9.58
(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 7 è sostituito dal seguente : Articolo 9.59
(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.60
(Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: Articolo 9.61
(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 85 il comma 5 è abrogato. Articolo 9.62
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "anche in seconda o in terza convocazione" sono sostituite dalle parole: "in ogni convocazione"; Articolo 9.63
(Modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. L'articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente: Art. 105
(Disposizioni generali) 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani. Articolo 9.64
(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.65
(Modifiche all'articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 9.66
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. L'articolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente: "Art. 108
(Offerta pubblica di acquisto residuale) 1. Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento delle azioni ordinarie promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro centoventi giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Articolo 9.67
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.68
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: Articolo 9.69
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 122 del decreto legislativo numero 58 del 1998, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: Articolo 9.70
(Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.71
(Modifiche all'articolo 135 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. L'articolo 135 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente: "Art. 135
(Società cooperative) 1. Per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate la numero complessivo dei soci stessi". Articolo 9.72
(Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "2355" è sostituita dalla parola: "2354"; Articolo 9.73
(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.74
(Modifiche alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. Alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo n. 58 del 1998 la rubrica è sostituita dalla seguente: Articolo 9.75
(Modifiche all'articolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è inserito il seguente: "Articolo 147-bis
(Assemblee di categoria) 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.". Articolo 9.76
Modifiche alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. Alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo numero 58 del 1998, nella rubrica, le parole: "collegio sindacale" sono sostituite dalle parole: "organi di controllo". Articolo 9.77
(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: Articolo 9.78
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: Articolo 9.79
(Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. L'articolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 150
(Informazione) 1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Articolo 9.80
(Modifiche all'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.81
(Introduzione degli articoli 151-bis e 151-ter del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. Dopo l'articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono inseriti i seguenti: "Articolo 151-bis
(Poteri del consiglio di sorveglianza) 1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza. Articolo 151-ter
(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione) 1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. Articolo 9.82
(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.83
(Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.84
(Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. L'articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente: "Articolo 154
(Disposizioni non applicabili) 1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile. Articolo 9.85
(Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 5 è sostituito dal seguente: Articolo 9.86
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 è sostituito dal seguente: Articolo 9.87
(Modifiche all'articolo 151-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 158 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: Articolo 9.88
(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
Articolo 9.89
(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998, le parole: "primo comma" sono soppresse. Articolo 9.90
(Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 160, comma 2, del decreto legislativo numero 58 del 1998, le parole: "quarto comma" sono sostituite dalle parole: "quinto comma". Articolo 9.91
(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 3 è sostituito dal seguente: Articolo 9.92
(Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998) 1. All'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
Capo II - DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, NUMERO 5, RECANTE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, NONCHÉ IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366. |
Art. 4 1. Al decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
e) all'articolo 5, comma 1, le parole: "scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle parole: "notifica della comparsa di risposta";
h) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
i) all'articolo 10, comma 2, le parole: "non rilevabili d'ufficio" sono soppresse;
n) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
o) all'articolo 29, dopo le parole: "2343-bis, secondo comma," sono inserite le parole: "2347" e, dopo le parole: "2437-ter, sesto comma," sono inserite le parole: "2468"; |
Capo III - DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, NUMERO 6, RECANTE RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, NUMERO 366. |
Art. 5 1. Al decreto legislativo n. 6 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2325-bis, primo comma, del codice civile la parola: "capo" è sostituita dalla parola: "titolo"; 1. al secondo comma, primo periodo, le parole: "secondo comma" sono sostituite dalle parole: "terzo comma"; 2. al quinto comma, primo periodo, le parole: "terzo comma" sono sostituite dalle parole: "quarto comma" e nel secondo periodo le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle parole: "sesto comma"; 3. in fine, è aggiunto, il seguente comma: "I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese"; q) all'articolo 2379 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al terzo comma, la parola: " tempestivamente" è sostituita dalla parola: "preventivamente"; 2. al quarto comma, le parole: "sesto e settimo comma" sono sostituite dalle parole: "settimo e ottavo comma"; r) all'articolo 2381, quinto comma, del codice civile, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle parole: "sei mesi";
tt) all'articolo 2479-ter, ultimo comma del codice civile, le parole: "quarto, sesto, settimo e ottavo comma," sono sostituite dalle parole: "primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma,";
aaa) all'articolo 2497-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
bbb) dopo l'articolo 2497-sexies del codice civile è inserito il seguente:
mmm) all'articolo 223-quinquiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
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Capo IV - NORME DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI |
Art. 6 1. Le disposizioni attuative e regolamentari dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto. |
Art. 7 1. Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art. 8 1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
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Art. 9 1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo numero 58 del 1998: a) gli articoli 125, 128, 129 e 131; 2. all'articolo 165, comma 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il secondo periodo è soppresso. |