Schema di D.Lgs. - Modifiche ed integrazioni ai d.lgs. nn. 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonchè al t.u. in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 58/1998) - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonchè al testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998"

Articolato

L'entrata in vigore, fissata per il 1°gennaio 2004, delle disposizioni dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario, nei suoi aspetti processuali e sostanziali, ha reso necessario affrontare, sulla scorta della previsione dell'articolo 2, comma 5, della legge delega n. 366 del 2001, gli aspetti della correzione di alcune disposizioni dei citati decreti, suggerite anche dai contributi della dottrina e degli operatori specializzati del settore offerti nel periodo di vacatio legis, nonché dello stretto coordinamento della riforma con la normativa vigente, in particolar modo con quella riservata alle banche ed alle società quotate contenuta nei testi unici bancario e della finanza.

Accanto ad aggiornamenti meramente formali, connessi alla necessità di adattamento alla nuova numerazione dei novellati articoli del codice civile, si è posta la necessità di modulare le novità introdotte dalla riforma codicistica con gli strumenti di garanzia e di controllo previsti nei citati testi unici. Ciò sotto un duplice angolo visuale: da un lato, ci si è posti il problema della compatibilità della riforma societaria con la specialità della disciplina riservata alle società esercenti attività bancaria e di quelle quotate nei mercati regolamentati, nell'ottica di verificare se tutti i nuovi istituti possano trovare applicazione anche nei settori speciali; dall'altro, sono stati disciplinate le norme di dettaglio con l'obiettivo di renderle compatibili con le innovazioni introdotte dalla riforma.

La linea ispiratrice dell'attività posta in essere è stata quella di cercare di garantire il massimo grado di applicabilità della riforma del codice alle società bancarie ed a quelle quotate; ciò con il dichiarato obiettivo di offrire anche a queste imprese la possibilità di sfruttare a pieno le potenzialità di sviluppo e di incremento della competitività che la riforma ha inteso mettere a disposizione del mercato, attraverso la riduzione delle complessità e la maggiore duttilità delle forme societarie.

Tali linee di intervento hanno dovuto, peraltro, essere coordinate con le ragioni della peculiare disciplina che governa le società bancarie e le società quotate; disciplina che, oltre ad avere storicamente giustificato un trattamento speciale, ha disegnato un sistema di controlli e di garanzie la cui peculiarità e funzionalità va indubbiamente preservata.

Per quanto attiene ai contenuti, si è provveduto ad ipotizzare norme separate per i due testi unici con la tecnica della novellazione.

Con riguardo al testo unico bancario, la principale preoccupazione è stata quella di verificare se ed in quale misura le nuove forme di partecipazione societaria, svincolate dal tradizionale rapporto con il capitale sociale e dai conseguenti diritti partecipativi, tradizionalmente imperniati sul diritto di voto in assemblea, potessero impattare le previsioni limitative contenute nella normativa speciale, specie in tema di obblighi di comunicazione e di divieto di controllo.

A tal proposito, si è dovuto tenere conto dell'insufficienza dei parametri identificativi attualmente esistenti, poiché espressi in termini meramente quantitativi, in rapporto percentuale al diritto di voto od al totale delle azioni emesse; concetti che, alla luce della vasta modulabilità degli strumenti partecipativi c.d. "ibridi", introdotti dalla riforma finiscono per non essere più in grado di rilevare univoca,mente l'effettivo controllo e la rilevante influenza sulla gestione della società.

La soluzione prospettata è apparsa quella di garantire altrettanta duttilità anche alle norme di garanzia: e ciò si è fatto attraverso l'adozione di riferimenti alle partecipazioni possedute non solo quantitativi, ma anche qualitativi, purché evocativi del potere di influenzare la gestione, non più necessariamente connesso all'effettiva partecipazione al capitale (si pensi agli strumenti che garantiscono i poteri di nomina degli amministratori, o il voto in alcune assemblee).

L'accennata necessità di garantire la massima modulabilità delle previsioni rispetto ai possibili diversi scenari ha suggerito di scegliere la strada della fissazione di principi generali di interevento, la cui traduzione in dettaglio ed il cui costante adattamento alle future realtà della prassi è stato demandato alla potestà regolamentare dell'organo di vigilanza del settore.

Analogamente, la novellazione del testo unico dell'intermediazione finanziaria ha avuto come principale obiettivo l'adattamento delle nuove forme di controllo endosocietario alle esigenze di monitoraggio dei sistemi di auditing, stabilite nei principi contenuti nel decreto n. 58 del 1998.

Due sono state le esigenze prese in considerazione: da un lato, si è effettuato un giudizio di bilanciamento tra le nuove forme di controllo contabile previste nei sistemi alternativi a quello tradizionale con le esigenze di effettività e di efficacia dei poteri dei controllori, contenute nelle previsioni del testo unico a garanzia della trasparenza dei mercati; d'altro canto, si è inteso rispettare l'opzione del legislatore della riforma societaria relativa all'accentuazione dell'autonomia statutaria, come garanzia di una maggiore flessibilità del sistema societario.

Il contemperamento delle accennate esigenze è stato trovato attraverso la fissazione di regole minime di garanzia dell'efficacia degli strumenti di controllo, contenute nelle norme novellatrici del testo unico, la cui effettiva operatività è stata delegata all'autonomia statutaria, che potrà espandersi nella scelta dei modelli di controllo, nel rispetto dei citati principi contenuti nella normativa primaria.

Anche per le previsioni limitative dei poteri di controllo e di influenza sulle società quotate, così come in tema dei nuovi limiti determinanti l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, si è optato per la fissazione di limiti generali di rilevanza delle soglie, non solo di carattere quantitativo, ma anche qualitativi, la cui dettagliata individuazione è stata affidata, anche in questo caso, alla normativa secondaria di competenza dell'autorità di controllo del settore.

L'articolo 1 prevede un norma definitoria che adegua i riferimenti contenuti nei testi unici alla nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come introdotta in esito all'attuazione delle riforma contenuta nel decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'articolo 2 introduce norme di coordinamento del decreto legislativo n. 6 del 2003, attuativo della riforma societaria, con le disposizioni del testo unico bancario; in dettaglio: l'articolo 9.1 modifica l'articolo 1 del testo unico bancario, introducendo con la lettera a) la nuova definizione di "partecipazione" collegata alla riforma del diritto societario. Invero, l'introduzione di strumenti partecipativi diversi dalle azioni e dalle quote, attuata per le società per azioni dal sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile e per quelle a responsabilità limitata dal terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, rende necessario l'allargamento del concetto di partecipazione, precedentemente ancorato alle tradizionali forme rappresentative della azione e della quota.

Con la connessa definizione di "partecipazioni rilevanti", la cui individuazione è affidata alla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, i poteri regolamentari e di controllo già previsti nei confronti dei soci di una banca o di un intermediario finanziario sono estesi ai possessori di strumenti partecipativi non imputabili al capitale sociale che attribuiscono diritti diversi dal diritto di voto in assemblea, rimettendo alla fonte secondaria l'individuazione dei voti o dei diritti comunque idonei a influire sulla società.

La lettera b) prevede l'allargamento della portata definitoria delle nozioni di "consiglio di amministrazione" e di "collegio sindacale" contenute nel testo unico bancario, ivi comprendendosi ora anche gli omologhi organi nel modello dualistico (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza) e monistico (comitato per il controllo sulla gestione).

L'articolo 9.2 modificando il comma 3 dell'articolo 11 del testo unico bancario, adegua la nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico. Il nuovo testo, confermando il compito del CICR di individuare le categorie o gruppi di soggetti che per i legami con l'emittente non si considerano "pubblico", evita una elencazione delle fattispecie che, alla luce del nuovo diritto societario, possono presentare analogie rispetto ai soci (si pensi ai possessori di particolari strumenti finanziari partecipativi), ai dipendenti (si pensi ai dipendenti di società del gruppo) o alle società a vario titolo collegate con l'emittente (si pensi alla nuova nozione di "direzione e coordinamento" tra società). Con la nuova formulazione del comma 4, in funzione ricognitiva delle scelte compiute nel codice e nelle altre disposizioni di leggi speciali, viene stabilito che il divieto di raccolta tra il pubblico non si applica, da un lato, alla raccolta effettuata dalle società nei limiti previsti dal codice civile, dall'altro, a quella espressamente consentita da altre leggi (ad esempio, operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/99, emissione di cambiali finanziarie ex lege 43/94 ecc.). La nuova formulazione del comma 4-bis corrisponde alla necessità di affidare al CICR. la determinazione dei criteri in base ai quali individuare, nell'ambito degli strumenti finanziari (comunque denominati), quelli che implicano l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

L'introduzione dei nuovi commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies risponde all'esigenza di adeguare alle nuove previsioni civilistiche i preesistenti poteri normativi del CICR e delle altre autorità di vigilanza del settore. In particolare, si fa riferimento alla potestà di emanare disposizioni regolamentari sui seguenti temi: (i) limiti all'emissione di strumenti di raccolta, laddove i limiti stessi, anche complessivi, non siano disciplinati dalla legge (ad esempio, non potrà essere modificata la disciplina di cui all'articolo 2412 del codice civile relativa all'emissione di obbligazioni da parte di società quotate) e le caratteristiche di durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni; (ii) limiti di raccolta per i soggetti che concedono al pubblico finanziamenti (in particolare, quelli iscritti agli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario); (iii) rispetto di standard minimi di solidità patrimoniale degli investitori professionali che, ai sensi degli articoli 2412 e 2483 del codice civile, garantiscono la solvenza delle società emittenti strumenti finanziari Il comma 5 contiene modifiche di tipo redazionale volte a confermare che in ogni caso, a tutela della riserva di attività bancaria, tra gli strumenti finanziari ammessi non possono essere compresi strumenti di raccolta a vista o utilizzabili come mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

L'articolo 9.3 provvede a modificare la disciplina dell'emissione di obbligazioni e di titoli di deposito emessi dalle banche; in particolare, la lettera a) costituisce un adeguamento dei rinvii del comma 3 dell'articolo 12 del testo unico bancario alle disposizioni del codice civile novellate dalla riforma del diritto societario; analogamente provvede la lettera b), sostituendo il rinvio contenuto nel comma 4 dello stesso articolo; la lettera c) estende l'applicabilità dell'articolo agli strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni previsti dall'ultimo comma del novellato articolo 2411 del codice civile; analogamente prevede il comma 5, con riferimento al potere di disciplina dell'emissione riconosciuto alla Banca d'Italia.

L'articolo 9.4 apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico bancario in tema di disciplina dell'autorizzazione all'attività bancaria, novellando le lettere d) ed e); nella lettera d) viene ampliato il novero dei soggetti che devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, comprendendo anche i titolari di partecipazioni diverse dagli ordinari strumenti partecipativi al capitale che, per i particolari diritti posseduti, finiscano per avere un ruolo rilevante nella compagine societaria; la lettera e) adegua la previsione alla modifica dell'articolo 26 in tema di introduzione del possesso dei requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali.

L'articolo 9.5 interviene a novellare l'articolo 19 del testo unico bancario in tema di autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle banche.

Il comma 1 sostituisce i vecchi riferimenti agli strumenti partecipativi al capitale con il nuovo concetto di "partecipazione rilevante"; al fine di tenere conto della possibilità di emettere varie tipologie di azioni, che attribuiscono diversi diritti di voto, e altri strumenti partecipativi forniti di diritti amministrativi diversi dal voto in assemblea, il precedente riferimento alle percentuali di quote o azioni con diritto di voto viene affiancato da una nozione più ampia riferita alle partecipazioni rilevanti, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-quinquies; il comma 2 adegua la medesima previsione per i casi di variazione delle partecipazioni indicate al comma 1; il comma 3 estende il regime previsto dal comma 1 anche ai casi in cui il controllo sulla banca sia ottenuto tramite il controllo di una società che detiene le partecipazioni descritte al comma 1; il comma 4 prevede che l'autorità di vigilanza individui i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione nelle ipotesi in cui i diritti amministrativi siano attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; il comma 6, in tema di separatezza banca-industria, nel confermare il limite partecipativo riferito alla percentuale dei diritti di voto (15%) o comunque al controllo della banca, attribuisce alla Banca d'Italia il compito di individuare i diritti attribuiti dalla partecipazione, anche diversi dal diritto di voto, che assumono significativa rilevanza ai fini dell'applicazione del divieto; il comma 6 adegua la terminologia alle nuove forme di amministrazione delle società di capitali introdotte dalla riforma del codice civile.

L'articolo 9.6 modifica l'articolo 20 del testo unico bancario in tema di obblighi di comunicazione inerenti gli assetti proprietari delle banche; il comma 1 adegua il vecchio riferimento al capitale al nuovo concetto di "partecipazione", analogamente il comma 3 sostituisce il riferimento al "socio" con quello di "titolare della partecipazione", come effetto della riforma del codice civile.

L'articolo 9.7 modifica l'articolo 21 del testo unico bancario in tema di richiesta di informazioni; il comma 1 adegua il vecchio riferimento al capitale al nuovo concetto di "partecipazione"; i commi 2, 3 e 4 adeguano i riferimenti alla soggettività dei controllanti ed alle nuove forme di titolarità di partecipazioni rilevanti nelle società di capitali.

L'articolo 9.8 estende la portata dell'articolo 22 del testo unico bancario in tema di partecipazioni indirette, comprendendo nell'ambito di applicazione della norma anche i requisiti di onorabilità dei soggetti che, in virtù del possesso indiretto di poteri derivanti da strumenti partecipativi, rivestano un peso rilevante nella gestione delle banche.

L'articolo 9.9 apporta modificazioni all'articolo 23 del testo unico bancario in tema di nozione di controllo; in particolare, al comma 1 viene introdotta una modifica volta a chiarire che la nozione si applica all'intero testo unico; al comma 2, vengono apportate le seguenti modifiche: il numero 1) adegua la portata della norma alla nuova possibilità per le società di strutturarsi con un sistema di amministrazione diverso dal tradizionale, in particolare introducendo il riferimento al sistema dualistico del consiglio di sorveglianza e individuando i poteri decisionali rilevanti ai fini del controllo facendo rinvio alle materie oggetto di deliberazione piuttosto che all'organo decidente; analogamente, il numero 2) estende il concetto del controllo al potere di revoca dei diversi organi cui, in esito alla riforma del codice civile, può competere il potere di gestione della società, nonché al consiglio di sorveglianza nel modello dualistico; le novellate lettere c) e d) del numero 3 provvedono in analogia per quanto riguarda il riferimento agli accordi idonei a conseguire effetti di controllo.

L'articolo 9.10 apporta modificazioni all'articolo 24 del testo unico bancario in tema di sospensione del diritto di voto e di obbligo di alienazione. In particolare, al comma 1 vengono adeguati i riferimenti ai nuovi concetti di partecipazione e ai diritti connessi, anche diversi dal diritto di voto; al comma 2 viene generalizzata la legittimazione all'impugnazione delle relative deliberazioni secondo le previsioni del codice civile; al comma 3 viene previsto un obbligo di alienazione per le partecipazioni non autorizzate.

L'articolo 9.11 apporta modificazioni all'articolo 25 del testo unico bancario in tema di requisiti di onorabilità dei partecipanti alle banche; oltre all'adeguamento terminologico, si è provveduto a modellare i meccanismi di computo della rilevanza delle partecipazioni, estendendo i requisiti di onorabilità ai titolari di strumenti diversi dalle azioni o quote ma comunque rilevanti in relazione ai diritti attribuiti o all'influenza che consentono di esercitare sulla società; al comma 2, sono stati apportati adeguamenti terminologici; al comma 3 si è provveduto ad aggiornare le procedure di impugnazione delle relative deliberazioni; al comma 4 viene previsto un obbligo di alienazione per le partecipazioni possedute da soggetti privi di onorabilità.

L'articolo 9.12 apporta modificazioni all'articolo 26 del testo unico bancario in tema di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali; il comma 2 adegua la portata della previsione ai nuovi sistemi di amministrazione introdotti dalla riforma delle società, laddove il nuovo articolo 2-bis estende espressamente le sanzioni già presenti nel comma 2 per il difetto dei requisiti di professionalità e di onorabilità anche al difetto di indipendenza, come definito per i nuovi sistemi di amministrazione dagli articoli 2387 (sistema tradizionale), 2409-duodecies (sistema dualistico) e 2409-septiesdecies (sistema monistico) del codice civile.

L'articolo 9.13 modifica l'articolo 28 del testo unico bancario in tema di banche costituite in forma cooperativa, aggiungendo il comma 3, che realizza il coordinamento con il nuovo art. 223-terdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con l'intervento, si definisce il requisito della "mutualità prevalente" a fini fiscali, risultante dal possesso congiunto dei requisiti civilistici di cui all'art. 2514 codice civile e dei requisiti di operatività prevalente con i soci di cui all'art. 35 del testo unico bancario.

L'articolo 9.14 apporta modificazioni all'articolo 52 del testo unico bancario in tema di comunicazioni obbligatorie dei soggetti incaricati della funzione di controllo, introducendo al comma 1 l'espressa previsione che lo statuto della banca preveda l'assegnazione dei relativi compiti all'organo di controllo, a prescindere dal tipo di modello di amministrazione prescelto; al comma 2 si è adeguata la terminologia alle novità della riforma; con il nuovo comma 2-bis si è previsto che, per le sole banche di credito cooperativo, che il controllo contabile possa essere affidato statutariamente al collegio sindacale.

L'articolo 9.15 apporta modificazioni terminologiche all'art. 53, comma 4, in tema di concessione di crediti in favore di soggetti collegati o che detengono una partecipazione rilevante, al fine di tenere conto del nuovo concetto di partecipazione.

L'articolo 9.16 apporta modificazioni all'articolo 57 del testo unico bancario in tema di fusioni e scissioni, adeguandolo alla riforma societaria nella parte in cui questa prevede la possibilità di apportare, in sede di decisione assembleare dell'operazione, modifiche al progetto di fusione o scissione già deliberato.

L'articolo 9.17 apporta modificazioni all'articolo 58 del testo unico bancario in tema di cessione dei rapporti giuridici, introducendo la previsione dell'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese.

L'articolo 9.18 apporta modificazioni all'articolo 61 del testo unico bancario in tema di doveri di comunicazione all'Organo di vigilanza da parte dell'organo di controllo in una banca o società finanziaria capogruppo, eliminando il riferimento al collegio sindacale, non più attuale considerata la possibilità di adottare uno dei modelli gestionali alternativi.

L'articolo 9.19 apporta modificazioni all'articolo 62 del testo unico bancario in tema di requisiti degli esponenti della società finanziaria capogruppo, prevedendo l'introduzione del nuovo criterio dell'indipendenza, come già previsto dal precedente articolo 26 per gli esponenti aziendali della banca.

L'articolo 9.20 apporta modificazioni all'articolo 63 del testo unico bancario in tema di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo, provvedendo ad eliminare il riduttivo precedente riferimento al solo capitale sociale, ormai superato dalle nuove forme introdotte dalla riforma del diritto societario.

L'articolo 9.21 apporta modificazioni all'articolo 70 del testo unico bancario in tema di provvedimento di apertura della procedura di amministrazione straordinaria; in particolare, si è provveduto a modificare il comma 7 in tema di procedimento di denuncia delle irregolarità, adeguando il riferimento ai diversi soggetti che nel nuovo diritto societario possono svolgere funzioni di amministrazione, estendo l'ambito di applicazione della norma anche alle società controllate dalla banca e richiamando i nuovi criteri di legittimazione attiva alla denuncia introdotti dal novellato articolo 2409 del codice civile.

L'articolo 9.22 apporta modificazioni all'articolo 71 del testo unico bancario in tema di organi della procedura; al comma 2 si è provveduto ad adeguare il disposto della norma alle nuove disposizioni in tema di pubblicità degli atti societari.

L'articolo 9.23 apporta modificazioni all'articolo 72 del testo unico bancario in tema di poteri e funzionamento degli organi straordinari; al comma 1 si è precisato che i poteri dei commissari attengono alla amministrazione della banca, eliminando ogni riferimento agli organi sociali e quindi allo specifico sistema di amministrazione e controllo adottato; si è chiarito che, nello svolgimento di tali funzioni, i relativi atti sono esentati dagli ordinari poteri di controllo che i titolari delle partecipazioni possono esercitare nei confronti degli organi di amministrazione ordinari, in quanto tali poteri sono incompatibili con l'attività dei commissari, rivolta alla tutela di interessi generali (tutela dei depositanti, stabilità del sistema) che non si esauriscono in quelli riconducibili alla società, ai soci o a specifici finanziatori della stessa; nell'ottica di contemperare la garanzia dell'effettività dell'opera dei commissari con il principio costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti dei soci coinvolti nella procedura, si è stabilito che, qualora i soci decidano di impugnare le decisioni dei commissari, non è comunque consentito loro chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione nelle ipotesi in cui l'attività commissariale sia stata soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia o comunque sia posta in essere in attuazione di direttive dello stesso organo di vigilanza, poiché in tali casi esiste la possibilità di ottenere tutela innanzi al giudice amministrativo con il sindacato di legittimità degli atti dell'organo di vigilanza medesimo; analogamente, al comma 2, si è precisato che il comitato di sorveglianza esercita effettive funzioni proprie di controllo, non già un potere meramente sostitutivo degli organi ormai disciolti e che tali funzioni gli sono assegnate indipendentemente dall'organo al quale tali funzioni erano attribuite nel sistema di gestione adottato dalla banca sottoposta alla procedura straordinaria; al comma 5, coordinando con il disposto del nuovo art. 2394-bis del codice civile, si è puntualizzato che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i disciolti organi di amministrazione della banca è un potere esclusivo dei commissari straordinari, non surrogabile da alcuna iniziativa autonoma di altri soggetti della compagine sociale; il nuovo comma 5-bis introduce, in relazione all'attribuzione del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione nel nuovo assetto delle società di capitali, il potere dei commissari di sostituire la società di revisione per la durata della procedura.

L'articolo 9.24 apporta modificazioni all'articolo 73 del testo unico bancario in tema di adempimenti iniziali della procedura, precisando al comma 4 che il deposito della relazione patrimoniale va effettuata presso il registro delle imprese e non più nella cancelleria del tribunale.

L'articolo 9.25 apporta modificazioni all'articolo 76, comma 1, del testo unico bancario in tema di gestione provvisoria e, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 72, precisa che i poteri dei commissari inerenti la gestione della società rinvengono loro autonomamente dalla previsione di legge e non in via derivata da quelli dei disciolti organi sociali e che i commissari hanno i poteri di amministrazione della banca, indipendentemente dalla qualificazione dall'organo al quale tali poteri sono attribuiti nel sistema di gestione adottato dalla società.

L'articolo 9.26 apporta modificazioni all'articolo 81 del testo unico bancario in tema di organi della procedura, prevedendo al comma 2 ad adeguare il disposto della norma alle nuove disposizioni in tema di pubblicità degli atti societari.

L'articolo 9.27 apporta modificazioni all'articolo 84 del testo unico bancario in tema di poteri e funzionamento degli organi liquidatori; al fine di trasporre nel testo unico le disposizioni degli articoli 2394-bis e 2497, ultimo comma, del riformato codice civile, al comma 5 si attribuisce al commissario l'esercizio delle azioni di responsabilità, sia promosse da membri della compagine sociale che da terzi creditori verso i cessati organi della banca o verso la società e o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi del nuovo Capo IX del Titolo V del libro V del codice civile.

L'articolo 9.28 apporta modificazioni all'articolo 92 del testo unico bancario in tema di adempimenti finali della procedura, provvedendo ad aggiornare il disposto del comma 6 alle nuove disposizioni relative al procedimento di liquidazione ed in particolare alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali nelle nuove forme previste dalla riforma del diritto societario.

L'articolo 9.29 apporta modificazioni all'articolo 94 del testo unico bancario in tema di esecuzione del concordato e chiusura della procedura, adeguando il comma 2 alle nuove disposizioni relative al procedimento di liquidazione ed in particolare alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali nelle forme previste dalla riforma del diritto societario.

L'articolo 9.30 apporta modificazioni all'articolo 96-bis del testo unico bancario in tema di interventi dei sistemi di garanzia; le modifiche interessano il comma , con l'introduzione, nell'elenco delle fattispecie escluse dalla tutela, della lettera c-bis) che esclude gli strumenti finanziari, partecipativi e non, disciplinati dal codice civile, in analogia con l'esclusione dei titoli di capitale e delle obbligazioni, e con la modifica della lettera i) attraverso l'inserimento del concetto di partecipazione rilevante, introdotto con le modifiche dell'articolo 1.

L'articolo 9.31 apporta modificazioni all'articolo 98 del testo unico bancario in tema di amministrazione straordinaria della capogruppo; la modifica riguarda la lettera b) del comma 2, laddove si è ristretta la portata applicativa della disciplina, nell'ipotesi di sottoposizione di una società del gruppo al procedimento ex articolo 2409 del codice civile alla sola ipotesi di avvenuta nomina dell'amministratore giudiziario, ritenuta unico elemento sintomatico della sussistenza di gravi irregolarità non facilmente sanabili e tali da legittimare l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 9.32 apporta modificazioni all'articolo 99 del testo unico bancario in tema di liquidazione coatta amministrativa, precisando al comma 3 che il deposito della relazione annuale sulla situazione contabile e sull'andamento della procedura va effettuata presso il registro delle imprese e non più nella cancelleria del tribunale.

L'articolo 9.33 apporta modificazioni all'articolo 100 del testo unico bancario in tema di estensione della procedura di amministrazione straordinaria alle società del gruppo, in ipotesi di sottoposizione alla procedura della società capogruppo; la modifica riguarda il comma 2 e consiste in un adattamento della norma a quanto previsto dall'articolo 31 per la società capogruppo.

L'articolo 9.34 apporta modificazioni all'articolo 106 del testo unico bancario in tema di elenco generale degli intermediari finanziari che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico; la modifica riguarda la lettera d) del comma 3 e costituisce un adeguamento del testo unico alle nuove forme partecipative nelle società previste dalla riforma del codice civile.

L'articolo 9.35 apporta modificazioni all'articolo 108 del testo unico bancario in tema di requisiti di onorabilità dei partecipanti alle società che esercitano l'attività di intermediazione finanziaria; al comma 1 si è adeguato il riferimento ai nuovi strumenti partecipativi introdotti dalla riforma del codice civile; al comma 2 si è adeguata la portata del regolamento ministeriale, consentendo una maggiore elasticità nella fissazione di parametri quantitativi di rilevanza della partecipazione, in considerazione dei diversi diritti che gli strumenti finanziari partecipativi diversi da quelli tradizionali potranno attribuire ai titolari e del relativo diverso peso che essi potranno quindi assumere in relazione alla finalità di valutarne l'assoggettamento o meno all'obbligo di possesso dei requisiti previsti dall'articolo in commento; al comma 3 si è provveduto ad adeguare la previsione delle conseguenze del mancato possesso dei requisiti alle diverse possibilità tipologie di diritti collegati alle partecipazioni possedute, salvaguardando comunque la sussistenza dei relativi quorum costitutivi; al comma 4 viene previsto un obbligo di alienazione per le partecipazioni possedute da soggetti privi di onorabilità eccedenti il limite stabilito al comma 2.

L'articolo 9.36 apporta modificazioni all'articolo 109 del testo unico bancario in tema di possesso di requisiti soggettivi da parte degli esponenti aziendali degli intermediari finanziari; al comma 2 viene adeguato il riferimento all'organo societario titolare del potere dichiarativo della decadenza, laddove il nuovo comma 5 estende a tali soggetti ed a quelli che esercitano la funzione di controllo il requisito dell'indipendenza come definito per i nuovi sistemi di amministrazione dagli articoli 2387 (sistema tradizionale), 2409-duodecies (sistema dualistico) e 2409-septiesdecies (sistema monistico) del codice civile, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 26.

L'articolo 9.37 apporta modificazioni all'articolo 110 del testo unico bancario in tema di obblighi di comunicazione del possesso di partecipazione negli intermediari finanziari; la modifica del comma 1 adegua la previsione alle modifiche apportate al codice civile dalla riforma del diritto societario; analogamente al comma 4 si adegua la disciplina delle conseguenze della mancata comunicazione alle diverse fattispecie di esercizio dei poteri incorporati negli strumenti partecipativi.

L'articolo 9.38 apporta modificazioni all'articolo 111 del testo unico bancario in tema di cancellazione dall'elenco generale degli intermediari finanziari, prevedendo al comma 4 un adeguamento terminologico conseguente al mutato assetto civilistico degli organi amministrativi delle società.

L'articolo 9.39 apporta modificazioni all'articolo 112 del testo unico bancario in tema di comunicazione all'organo di vigilanza delle irregolarità riscontrate dai componenti dell'organo di controllo in un intermediario finanziario; il comma 1 viene formulato in modo da assicurare che sia comunque presente in ciascun modello un soggetto che svolga la medesima funzione di raccordo con l'organo di vigilanza, con conseguente soppressione del comma 2.

L'articolo 9.40 apporta modificazioni all'articolo 113 del testo unico bancario in tema di soggetti non operanti nei confronti del pubblico e propone l'estensione anche a tali categorie dei requisiti di indipendenza, come introdotti dalla novellazione al codice civile in materia di società.

L'articolo 9.41 apporta modificazioni all'articolo 129 del testo unico bancario in tema di emissione di valori mobiliari introducendo, nell'ambito delle esclusioni previste dal comma 5, una lettera b-bis) che aggiunge alla relativa lista anche gli strumenti finanziari partecipativi previsti dal codice civile.

L'articolo 9.42 apporta modificazioni all'articolo 132-bisdel testo unico bancario in tema di denuncia dell'abusivismo bancario e finanziario, prevedendo al comma 1 che, coerentemente con i nuovi criteri del novellato articolo 2409 del codice civile, la denuncia del possa essere inoltrata direttamente al tribunale e chiarendo definitivamente che le spese della procedura sono a carico della società.

L'articolo 9.43 apporta modificazioni all'articolo 135 del testo unico bancario in tema di reati societari e provvede ad estendere alle banche la disciplina delle disposizioni penali in materia di società e di consorzi del Titolo XI del libro V del codice civile, come novellato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

L'articolo 9.44 apporta modificazioni all'articolo 136 del testo unico bancario in tema di limitazioni del potere contrattuale degli esponenti bancari; il comma 1 adegua la portata della previsione alle nuove norme in tema di conflitto di interessi degli amministratori introdotte dall'articolo 2391 del codice civile; il comma 3 si limita a riportare la sanzione già prevista dall'abrogato articolo 2624, primo comma, cui la norma faceva rinvio, adeguando la sanzione pecuniaria all'introduzione della nuova unità monetaria.

L'articolo 9.45 modifica la rubrica della Sezione IV del Capo III del Titolo VIII del testo unico bancario.

L'articolo 9.46 apporta modificazioni all'articolo 139 del testo unico bancario, adeguando il titolo del Capo e della rubrica alla riforma del codice, nonché al comma 1 i rinvii interni all'atto normativo alle innovazioni introdotte nei precedenti articoli ed il riferimento alle partecipazioni contenuto nel comma 3 alla novella al codice.

L'articolo 9.47 apporta modificazioni all'articolo 140 del testo unico bancario, eliminando dalla rubrica il riferimento al capitale.

L'articolo 3 introduce norme di coordinamento del decreto legislativo n. 6 del 2003, attuativo della riforma societaria, con le disposizioni del testo unico della finanza; in dettaglio l'articolo 9.48 apporta modificazioni alle definizioni contenute nell'articolo 1 del testo unico della finanza, rese necessarie dalla novellazione del codice civile, che ha introdotto nuove tipologie di strumenti finanziari e nuove figure di organi amministrativi e di controllo connesse ai diversi modelli di amministrazione.

L'articolo 9.49 apporta modificazioni all'articolo 8 del testo unico della finanza; in coerenza con quanto disposto per le banche nell'articolo 52 del testo unico bancario, anche per la vigilanza informativa sulle società quotate si è previsto che lo statuto delle società vigilate preveda l'assegnazione dei relativi compiti all'organo di controllo, a prescindere dal tipo di modello di amministrazione prescelto.

L'articolo 9.50 apporta modificazioni all'articolo 13 del testo unico della finanza in tema di requisiti soggettivi degli esponenti aziendali; al comma 2 viene adeguato il riferimento al diverso organo che nel modello dualistico ha il potere di amministrare la società, laddove il nuovo comma 3-bis estende a tali soggetti ed a quelli che esercitano la funzione di controllo il requisito dell'indipendenza, come definito per i nuovi sistemi di amministrazione dagli articoli 2387 (sistema tradizionale), 2409-duodecies (sistema dualistico) e 2409-septiesdecies (sistema monistico) del codice civile, con le conseguenze previste nei commi 2 e 3 dello stesso articolo per il caso di difetto del relativo requisito.

L'articolo 9.51 apporta modificazioni all'articolo 14 del testo unico della finanza in tema di requisiti di onorabilità; al comma 1 si è adeguato il riferimento ai nuovi strumenti partecipativi introdotti dalla riforma del codice civile; al comma 2 si è adeguata la portata del regolamento ministeriale, consentendo una maggiore elasticità nella fissazione di parametri quantitativi di rilevanza della partecipazione, in considerazione dei diversi diritti che gli strumenti finanziari partecipativi diversi da quelli tradizionali potranno attribuire ai titolari e del relativo diverso peso che essi potranno quindi assumere, in relazione alla finalità di valutarne l'assoggettamento o meno all'obbligo di possesso dei requisiti previsti dall'articolo in commento; al comma 3 si è provveduto ad adeguare la previsione della rilevanza del possesso indiretto di partecipazioni rilevanti alle novità introdotte dalla riforma del codice civile; al comma 4 si è modulata la previsione delle conseguenze del superamento delle soglie partecipative rilevanti ai diversi diritti - non necessariamente correlati all'esercizio del voto - che la riforma societaria ha introdotto nel sistema codicistico; al comma 5 si è previsto l'adeguamento delle conseguenze dell'esercizio del diritto incorporato nello strumento partecipativo in ipotesi di inosservanza del divieto, attraverso il rinvio al nuovo procedimento di impugnazione previsto dal codice civile, pur salvaguardando la partecipazione del titolare ai fini del computo del quorum costitutivo; al comma 6 si è estesa la disciplina dell'individuazione del termine iniziale per l'impugnazione alle ipotesi di deposito della deliberazione presso l'ufficio del registro delle imprese; al comma 7 viene previsto un obbligo di alienazione per le partecipazioni possedute da soggetti privi di onorabilità.

L'articolo 9.52 apporta modificazioni all'articolo 15 del testo unico della finanza in tema di partecipazione nelle società soggette all'applicazione del controllo; al comma 1 si sono apportati correttivi per adeguare la portata della normativa alla riforma societaria; al comma 5, lettera a), si è attribuito alla Banca d'Italia anche il compito di definire le partecipazioni soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo in commento, avendo riguardo all'influenza che le varie categorie di partecipazioni consentono di esercitare sulla società; lo strumento di delega ad una fonte di rango inferiore è stato ritenuto quello più idoneo per garantire la necessaria duttilità dello strumento, onde far fronte alle variegate possibilità di manifestazione dei diritti partecipativi connessi alla atipicità ei nuovi strumenti introdotti dalla riforma del codice civile; la lettera b) estende l'obbligo di comunicazione anche ai rappresentanti dei titolari delle partecipazioni ed ai soggetti cui spetta l'esercizio nelle altre ipotesi di scissione tra titolarità della partecipazione e dei diritti ad essa inerenti.

L'articolo 9.53 apporta modificazioni all'articolo 16 del testo unico della finanza in tema di sanzioni conseguenti al superamento delle soglie quantitative rilevanti ai sensi dell'articolo 15; il comma 1 adegua la previsione delle preclusioni dei diritti esercitabili alle modifiche introdotte dal codice civile in materia di diritti partecipativi diversi da quelli di voto ed introduce al comma 4 un obbligo di alienazione per le partecipazioni possedute in violazione dei limiti stabiliti nell'articolo 15, ovvero non comunicate alle autorità di vigilanza.

L'articolo 9.54 apporta modificazioni all'articolo 17 del testo unico della finanza in tema di richiesta di informazione sulle partecipazioni, adeguando le previsioni del comma 1 alle modifiche introdotte dal codice civile in materia di diritti partecipativi diversi dall'assunzione della qualità di socio.

L'articolo 9.55 apporta modificazioni all'articolo 19 del testo unico della finanza in tema di autorizzazione alle SIM a svolgere servizi di investimento; al comma 1 sono modificate le previsioni delle lettere e), attraverso l'introduzione della necessità di riferire nel programma anche sull'assetto gestionale della società, al fine di controllare la congruità del modello societario prescelto, f), con la previsione dei requisiti di indipendenza dei soggetti che svolgono la funzione di controllo e g), con un adeguamento alla nuova tipologia di partecipazione alla società.

L'articolo 9.56 apporta modificazioni all'articolo 34 del testo unico della finanza in tema di autorizzazioni all'attività delle società di gestione del risparmio; analogamente a quanto previsto all'articolo 60 per le SIM, anche per le SGR al comma 1 sono modificate le previsioni delle rispettive lettere d), con la previsione dei requisiti di indipendenza dei soggetti che svolgono la funzione di controllo ed e), con il riferimento ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14.

L'articolo 9.57 apporta modificazioni all'articolo 43 del testo unico della finanza in tema di autorizzazioni all'attività delle società a capitale variabile; analogamente a quanto previsto all'articolo 60 per le SIM, anche per le SICAV al comma 1 sono modificate le previsioni delle rispettive lettere d), con la previsione dei requisiti di indipendenza dei soggetti che svolgono la funzione di controllo ed e), con il riferimento ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14.

L'articolo 9.58 apporta modificazioni all'articolo 45 del testo unico della finanza in tema di determinazione del capitale e delle azioni delle società a capitale variabile, attraverso un adeguamento dei rinvii contenuti nel comma 7 alle disposizioni novellate del codice civile.

L'articolo 9.59 apporta modificazioni all'articolo 48 del testo unico della finanza in tema di procedimento di scioglimento e liquidazione delle SICAV; le modificazioni dei commi 1,2,3 e 7 sono mirate all'adeguamento dei rinvii e dei riferimenti alle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, con l'ovvia salvaguardia delle peculiarità connesse alla particolare tipologia di società soggette all'applicazione della normativa speciale (di qui l'esclusione dell'applicabilità dei criteri di liquidazione stabiliti dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2487 del codice civile).

L'articolo 9.60 apporta modificazioni all'articolo 49 del testo unico della finanza in tema di fusione e scissione delle SICAV; le modifiche, determinate dall'atteggiarsi del nuovo procedimento di fusione delineato dal codice civile, prevedono l'autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, in luogo del precedente nulla osta, cui è subordinata, a norma del nuovo comma 4, la possibilità di iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

L'articolo 9.61 apporta modificazioni all'articolo 85 del testo unico della finanza, abrogando il comma 5 in esito alla modificazione dell'articolo 2378 del codice civile, che ha eliminato il deposito dei titoli di legittimazione all'impugnazione.

L'articolo 9.62 apporta modificazioni all'articolo 104 del testo unico della finanza, adeguando la norma alla possibilità prevista dal nuovo articolo 2369, sesto comma, del codice civile che lo statuto possa indicare eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea oltre alla seconda convocazione; è stata inoltre previsto, a garanzia degli obblighi di offerta pubblica di acquisto, che la possibilità per le società quotate di emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta sia condizionata alla espressa previsione che per il verificarsi della condizione sia necessaria un'apposita deliberazione assembleare.

L'articolo 9.63 sostituisce l'articolo 105 del testo unico della finanza in materia di disposizioni generali in tema di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. Il presupposto per far nascere l'obbligo di OPA va, ai fini dell'OPA obbligatoria successiva, modificata per tener conto delle nuove categorie di azioni previste dall'articolo 2351, secondo comma del codice, e in particolare della possibilità, oggi chiaramente presente e svincolata dal riconoscimento di un privilegio, di suddividere le competenze attribuite all'assemblea ordinaria.

Proprio al fine di mantenere fermo lo spirito della previsione vigente, si è inteso prendere in considerazione soltanto azioni in grado di incidere sulle determinazioni essenziali per la gestione della società interessata, mantenendo fermo il riferimento all'assemblea ordinaria già presente nel testo previgente. Certamente rientrano in tale categoria (fra le decisioni di competenza dell'assemblea ordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2364-bis del nuovo testo del codice civile, rispettivamente per i modelli tradizionale e monistico e per il sistema dualistico) quelle su nomina, revoca e responsabilità dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza.

Al fine di consentire una valutazione tecnica più approfondita e di rendere facilmente realizzabili gli adeguamenti necessari della disciplina in relazione all'evoluzione del mercato, si è ritenuto di lasciare alla Consob una competenza residuale che, ferma restando la rilevanza di ogni azione che riguardi nomina, revoca o responsabilità dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza, individui altre categorie di azioni rilevanti tenendo conto della loro capacità di influire sulla gestione.

L'articolo 9.64 apporta modificazioni all'articolo 106 del testo unico della finanza in tema di OPA totalitaria. La modifica della nozione di partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di OPA comporta la necessità di modificare l'oggetto del predetto obbligo, includendovi anche le azioni con diritto di voto limitato rilevanti, a condizione che anche queste ultime siano quotate in mercati regolamentati italiani.

Peraltro se, sono quotate solo le azioni ordinarie, l'OPA dovrà avere ad oggetto soltanto la totalità delle azioni ordinarie medesime, a prescindere dalla circostanza che al superamento del 30% abbiano contribuito - in tutto o in parte - anche le azioni con diritto di voto limitato rilevanti ma non quotate.

Al comma 2 si è apportata una modifica alla norma concernente il prezzo dell'OPA, in modo da adattare i criteri stabiliti dall'articolo 106, comma 2, del TUF, alle diverse modalità con le quali si potranno realizzare il superamento della soglia e l'adempimento all'obbligo.

Se infatti l'offerente è tenuto ad acquistare tutte le azioni residue appartenenti a più categorie (ove quotate), occorre stabilire i criteri di determinazione del prezzo di offerta per ciascuna categoria, tenendo conto della circostanza che in alcune ipotesi potrebbe non essere disponibile uno dei parametri previsti dalla legge per procedere a tale determinazione, costituito dal prezzo pattuito per l'acquisto delle azioni da parte dell'offerente, dato che ben potrebbe quest'ultimo avere acquistato soltanto azioni facenti parte di una delle due categorie rilevanti.

Pertanto, qualora il parametro del prezzo di acquisto non sia disponibile, si potrà far ricorso al solo criterio del prezzo medio ponderato di mercato.

Nell'ambito dell'art. 106, che già prevede (al comma 3) ampie deleghe ad interventi regolamentari Consob, può essere trattato anche il tema dell'eventuale rilevanza ai fini dell'obbligo di OPA del possesso congiunto di azioni e strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto. A tale scopo si è prevista una delega regolamentare a Consob accompagnata per quanto possibile da criteri direttivi vincolanti, identificati nella necessaria presenza di acquisti a titolo oneroso e nel dar rilievo soltanto a situazioni che siano oggettivamente equivalenti a quelle (tipicamente la detenzione del 30% delle azioni con diritto di voto sulla nomina degli amministratori) che per legge danno luogo all'obbligo di OPA. Al comma 4 si è eccettuato dall'obbligo di offerta nell'eventualità che la partecipazione al capitale azionario sia totalitaria; al comma 5 si è effettuato un coordinamento tecnico con il nuovo requisito previsto dall'articolo 105.

L'articolo 9.65 apporta modificazioni all'articolo 107 del testo unico della finanza in tema di OPA preventiva; quanto detto con riferimento agli articoli 105 e 106 vale anche per l'acquisto tramite OPA preventiva del 60% delle azioni ordinarie che costituisce attualmente uno dei presupposti dell'esenzione dall'OPA totalitaria prevista dall'art. 107. In questo caso, per coerenza con la modifica relativa alle azioni che costituiscono oggetto dell'OPA obbligatoria, si è estesa la base di calcolo della percentuale a tutte le azioni che attribuiscono diritti di voto nelle materie rilevanti, ma soltanto se quotate su un mercato regolamentato italiano. Infatti uno dei presupposti dell'esenzione è rappresentato dall'avvenuta promozione nei confronti dei medesimi azionisti potenzialmente destinatari di un'OPA totalitaria di un'offerta che possa soddisfarne le intenzioni di vendita per un quantitativo almeno pari al 60%. Rimane fermo che, come nel regime attualmente vigente, l'esenzione dell'obbligo di OPA successiva per effetto del lancio dell'OPA preventiva si realizza solo se quest'ultima comporta l'acquisizione almeno del trenta per cento delle azioni previste dall'articolo 106, comma 1. Il nuovo articolo 2365 del codice civile consente allo statuto di attribuire alla competenza dell'organo amministrativo (o del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione nei modelli alternativi) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice; si è, pertanto, modificato il riferimento all' "assemblea della società emittente" sostituendolo con l'indicazione generica della sola "società emittente".

L'articolo 9.66 sostituisce l'articolo 108 del testo unico della finanza in tema di OPA residuale; La particolarità dell'OPA residuale, che persegue obiettivi diversi da quelli dell'OPA obbligatoria successiva all'acquisizione di una posizione di controllo, riconducibili alla tutela degli azionisti in caso di carenza di flottante che determini l'impossibilità del regolare svolgimento delle negoziazioni, rende necessario mantenere fermo il presupposto attualmente esistente. Infatti, posto che le azioni ordinarie rimangono la categoria più rilevante (almeno pari alla metà del capitale) delle azioni che attribuiscono diritti di voto in assemblea ordinaria e che le stesse devono essere comunque quotate si sensi dell'art. 105, primo comma, il presupposto dell'OPA residuale rimane il venir meno della regolarità della loro negoziazione, ferma restando la possibilità di ricostituire il flottante.

L'introduzione del nuovo comma 2 è volta ad assicurare, ai soli azionisti aventi azioni appartenenti ad una categoria delle altre azioni equiparate ai fini dell'OPA obbligatoria alle azioni ordinarie, una tutela equivalente anche nel caso in cui la diffusione dei titoli della categoria interessata sia tale da non garantire il regolare funzionamento del mercato.

L'articolo 9.67 apporta modificazioni all'articolo 116 del testo unico della finanza ed in particolare al comma 2 in tema di obblighi di revisione per gli emittenti degli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante; considerato che la riforma del diritto societario (art. 2409-bis, comma 2) prevede che la revisione possa essere esercitata, per gli emittenti di azioni diffuse, anche da società non iscritte all'Albo tenuto dalla CONSOB, si è previsto di applicare tale disciplina anche agli emittenti obbligazioni diffuse, richiamando le norme connesse ai poteri di vigilanza già previste dalla riforma all'art. 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile (articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, comma 1) oltre all'articolo 156 del TUF sulla tipologia di giudizio.

L'articolo 9.68 apporta modificazioni all'articolo 120 del testo unico della finanza in tema di obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; con l'introduzione della nuova lettera e) del comma 4 si è introdotta, nell'ambito del potere regolamentare attribuito alla CONSOB, la possibilità di stabilire i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto su argomenti specificamente indicati di cui al novellato articolo 2351 del codice civile; ad analoga finalità si ispira la modifica del comma 5.

L'articolo 9.69 apporta modificazioni all'articolo 122 del testo unico della finanza in tema di patti parasociali, attraverso l'introduzione del comma 6 che chiarisce la non applicabilità ai patti sulle quotate della diversa forma di pubblicità prevista dal codice civile. Si è ritenuto, infatti, che la disciplina di trasparenza sui patti per le quotate sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze sottostanti alla nuova disciplina del codice. L'integrale non applicabilità degli articoli 2341-bis e 2341-ter va espressamente prevista per chiarire che non si applicano quelle norme riguardanti i patti parasociali che potrebbero apparire, anche in forza dell'articolo 2325-bis, integrative di quelle sulle quotate. Si fa riferimento, in particolare, all'esclusione delle "joint ventures" dall'ambito applicativo delle norme codicistiche sui patti parasociali disposta dall'articolo 2341-bis, ultimo comma (che potrebbe riguardare le controllanti di quotate) e la comunicazione alla società degli stessi patti prevista dall'articolo 2341-ter, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 9.70 apporta modificazioni all'articolo 134 del testo unico in tema di maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi del novellato articolo 2441, ottavo comma, del codice, inserendo il richiamo alle maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

L'articolo 9.71 apporta modificazioni all'articolo 135 del testo unico in tema di computo dei diritti di voto dei soci delle società cooperative, rapportandolo sempre al numero complessivo dei soci cooperatori.

L'articolo 9.72 apporta modificazioni all'articolo 145 del testo unico in tema di emissione di azioni di risparmio e contiene l'adeguamento dei riferimenti al codice civile novellato.

L'articolo 9.73 apporta modificazioni all'articolo 146 del testo unico della finanza in tema di assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio; la modica del comma 2 ha sostituito il vecchio rinvio all'articolo 2406, mentre il nuovo comma 2-bis riproduce il primo comma del nuovo articolo 2406; con riferimento ai modelli alternativi, si è stabilita la piena applicabilità della norma al consiglio di sorveglianza, laddove per il comitato per il controllo sulla gestione la stessa applicabilità è subordinata alla richiesta di una minoranza qualificata degli azionisti di risparmio; tale ultima soluzione appare coerente con le scelte operate in via generale nel codice civile, nel quale il comitato per il controllo sulla gestione può convocare l'assemblea ed eventualmente presentare proposte alla stessa solo ove sia presente la richiesta di una minoranza qualificata (cfr. articoli 2367, comma 2 e 2408 del codice civile).

L'articolo 9.74 modifica la rubrica della sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del testo unico della finanza.

L'articolo 9.75 introduce il nuovo articolo 147-bis del testo unico della finanza in tema di assemblee speciali dei possessori dei nuovi strumenti partecipativi previste dall'articolo 2376 del codice civile; il raffronto tra la disciplina prevista all'art. 2376 per le assemblee speciali - ossia quella delle assemblee straordinarie - con quella di maggior dettaglio prevista nel TUF per le azioni di risparmio induce a ritenere opportuna l'estensione di tale disciplina a tutte le categorie di azioni previste all'art. 2376, qualora tali azioni siano quotate.

L'articolo 9.76 apporta una modificazione nominalistica al titolo delle sezione V del Capo II del Titolo III della Parte III del testo unico.

L'articolo 9.77 apporta modificazioni all'articolo 148 del testo unico della finanza in tema di composizione del collegio sindacale; le modifiche attengono innanzitutto al recepimento, nell'ambito del comma 3, delle ulteriori ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco introdotte dalla riforma del codice civile; in particolare, si dà rilevanza alle società sottoposte a comune controllo (vedi lettere b e c), all'esplicita previsione di incompatibilità per chi ricopra in tali società, nella controllante e nelle controllate, la posizione di amministratore (vedi lettera b) ed alla clausola residuale relativa a qualunque rapporto di natura patrimoniale che sia in grado di compromettere l'indipendenza di un soggetto (nella lettera c); i nuovi commi 5, 6 e 7 si occupano del coordinamento con i modelli alternativi: si è ritenuto opportuno richiamare per entrambi i modelli l'obbligo di prevedere nello statuto della società quotata un limite al cumulo degli incarichi, nonché clausole idonee a permettere l'elezione da parte della minoranza di componenti dell'organo di controllo. Nelle società quotate va assicurato che, a prescindere dal modello adottato, siano applicabili gli stessi requisiti legali di indipendenza (previsti dall'articolo 148, comma 3, integrato sulla base del nuovo articolo 2399 del codice civile), ferma restando l'applicabilità, per il modello monistico, dei requisiti ulteriori previsti dall'articolo 2409-octiesdecies ed eventualmente dallo statuto, in attuazione dei codici di auto-regolamentazione. Con riferimento ai requisiti di professionalità di cui al comma 4 si è ritenuto sufficiente stabilire anche per il modello dualistico l'obbligo di prevedere i medesimi in via statutaria, analogamente a quanto previsto dal codice civile per il sistema monistico.

L'articolo 9.78 apporta modificazioni all'articolo 149 del testo unico della finanza in tema di doveri dell'organo dio controllo contabile; al comma 2, che già prevedeva la sanzione della decadenza dalla carica in caso di assenza ingiustificata dalle assemblee, dalle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, è stato mantenuto fermo il principio secondo il quale la sanzione consegue a due assenze non necessariamente consecutive, non recependo, stante la peculiarità della materia, la modifica in proposito operata dalla riforma del codice. Per quanto concerne i modelli alternativi, per il consiglio di sorveglianza si è richiamato integralmente il primo comma dell'articolo 149, al fine di precisare che il consiglio di sorveglianza deve vigilare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile (lettera c) dell'articolo 149, comma 1), mentre per il comitato per il controllo sulla gestione è stato sufficiente richiamare la sola lettera d) dell'articolo 149, comma 1, al fine di chiarire che il suddetto comitato deve vigilare sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF. Con riferimento all'obbligo di partecipare agli organi amministrativi, nel sistema dualistico, tenuto conto delle incongruenze che possono derivare dalla partecipazione dell'intero consiglio di sorveglianza alle riunioni dell'organo di gestione (possibile preponderanza del numero dei "sorveglianti" rispetto agli amministratori; possibile sudditanza visto che il consiglio di sorveglianza elegge i gestori), si è prevista la presenza di almeno un consigliere, al fine di assicurare la continuità dei flussi informativi. Per quanto riguarda il sistema monistico, l'obbligo è già previsto dal codice civile, mentre non si è ritenuto di prevedere (per le sole quotate) una decadenza, posto che si sarebbe creata un'eccessiva disparità fra amministratori con funzioni diverse. Si è ritenuto opportuno chiarire che sia il consiglio di sorveglianza che il comitato per il controllo sulla gestione hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla CONSOB le irregolarità riscontrate (comma 3).

L'articolo 9.79 sostituisce l'articolo 150 del testo unico della finanza in tema di informazione degli amministratori agli organi di controllo; il comma 1 - che in precedenza contemplava un obbligo informativo di tutti gli amministratori nei riguardi del collegio sindacale - risulta modellato sulla base della nuova previsione introdotta all'articolo 2381, comma 5, del codice civile che sancisce il dovere dei soli organi delegati di informare, ad un tempo, consiglio di amministrazione e collegio sindacale (ma la norma è applicabile, in forza di espliciti richiami, a tutti i modelli di amministrazione e controllo). Si è peraltro mantenuta ferma la periodicità trimestrale, in luogo di quella semestrale prevista dalla riforma, stante la specialità del settore. Rispetto al codice, l'obbligo informativo è stato poi esteso alle operazioni nelle quali i delegati "hanno un interesse", per recuperare - sia pure tenendo conto delle modifiche nel frattempo apportate all'articolo 2391 del codice civile - il riferimento alle operazioni "in potenziale conflitto di interesse" presente nel vecchio articolo 150 (a questo proposito è sembrato opportuno - sulla scorta della nuova disciplina dei gruppi recata dagli articoli 2497 e seguenti - annettere rilievo esplicito all'ipotesi in cui l'interesse "in conflitto" sia quello di gruppo).

Da ultimo, sempre al fine di non creare "vuoti" normativi rispetto al precedente comma 1 dell'articolo 150, è stato inoltre previsto il caso in cui non siano presenti delegati (amministratori o comitato esecutivo) per trasferire l'obbligo di informare l'organo di controllo direttamente in capo all'organo nella sua collegialità.

L'articolo 9.80 apporta modificazioni all'articolo 151 del testo unico della finanza in tema di poteri dell'organo di controllo; le modifiche proposte recepiscono le novità apportate dalla riforma. In particolare, si sono rese applicabili ai sindaci delle società quotate le nuove disposizioni del codice che espressamente consentono ai sindaci sia di chiedere agli amministratori della società (anche con riferimento a determinati affari) notizie relative a società controllate, sia di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate.

L'articolo 9.81 introduce nel testo unico della finanza gli articoli 151-bis e 151-ter; il potere di richiesta individuale agli amministratori è stato esteso ad entrambi i modelli, precisando che le informazioni dovranno essere fornite a tutti i componenti degli organi di controllo, mentre il potere ispettivo si ritiene estensibile all'organo collegiale, il quale potrà eventualmente delegare tale attribuzione ad un singolo componente. È stata altresì prevista la possibilità per il singolo componente - o, nel modello dualistico, per almeno due componenti - di ottenere la convocazione dello stesso organo di controllo. Il potere di convocazione dell'assemblea è stato previsto solo nel sistema dualistico, mentre il potere di convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo (da parte del collegio o di almeno due componenti dell'organo di controllo) e la possibilità di avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni (da parte dell'organo collegiale o almeno due componenti di esso) sono applicabili ad entrambi i modelli alternativi. Infine, si è ritenuto di non estendere ai modelli alternativi il potere individuale di avvalersi di propri dipendenti o ausiliari - il quale potrebbe comportare inconvenienti pratici ed ostacolare il regolare svolgimento delle procedure aziendali - ritenendo sufficiente per l'espletamento dei compiti di controllo l'attribuzione ad almeno due membri del collegio del potere di servirsi di dipendenti della società.

L'articolo 9.82 apporta modificazioni all'articolo 152 del testo unico della finanza in tema di denuncia al tribunale; il comma 1 è stato integrato con i riferimenti agli organi di controllo dei modelli alternativi. Con riferimento alla disciplina dei modelli alternativi, si è chiarito che il potere della CONSOB di denunciare i sindaci ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, è applicabile ad entrambi i modelli alternativi limitatamente alle funzioni di vigilanza svolte dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo sulla gestione.

L'articolo 9.83 apporta modificazioni all'articolo 153 del testo unico della finanza in tema di obbligo di riferire all'assemblea da parte dell'organo di controllo; le modifiche al comma 1 estendono tale obbligo ad entrambi i modelli alternativi (per il dualistico si è ritenuto di sostituire l'analoga previsione codicistica), chiarendo esplicitamente che anche nel sistema monistico sussiste l'obbligo di riferire all'assemblea da parte del comitato per il controllo sulla gestione.

L'articolo 9.84 sostituisce l'articolo 154 del testo unico della finanza in tema di disposizioni non applicabili; la norma è stata integrata con i commi 2 e 3, che indicano espressamente le norme del codice civile che non si applicano agli organi di controllo previsti nei modelli alternativi, in quanto il loro contenuto è stato riprodotto (a volte con integrazioni) nelle nuove norme del TUF.

L'articolo 9.85 apporta modificazioni all'articolo 156 del testo unico della finanza in tema di giudizi sui bilanci da parte delle società di revisione; al comma 5, tenuto conto che nel sistema dualistico l'approvazione del bilancio, salvo casi particolari, è demandata al consiglio di sorveglianza, si è previsto che il termine di 15 giorni vada riferito alla riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio.

L'articolo 9.86 apporta modificazioni all'articolo 157 del testo unico della finanza in tema di effetti dei giudizi sui bilanci; al comma 1, tenuto conto che nel sistema dualistico l'approvazione del bilancio spetta, salvo casi particolari, al consiglio di sorveglianza, si è previsto che in tal caso il potere di impugnativa della CONSOB comprende la delibera consiliare di approvazione del bilancio.

L'articolo 9.87 apporta modificazioni all'articolo 158 del testo unico della finanza in tema di valutazioni della società di revisione in ipotesi di proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi. Le modifiche apportate consistono, innanzitutto, nella soppressione del comma che attribuiva alla società di revisione i compiti assegnati dal codice civile ai sindaci in caso di aumenti di capitale con conferimenti in natura, non più contemplati dal nuovo articolo 2343 del codice civile; è stato altresì eliminato l'ultimo comma dell'articolo 158, che riferiva alla società di revisione il parere rimesso dall'articolo 2433-bis al collegio sindacale: la previsione è divenuta inutile alla luce della nuova disciplina codicistica, che attribuisce il parere in questione al "soggetto incaricato del controllo contabile" e, dunque, nelle quotate, alla stessa società di revisione. Al comma 3 è stata infine operata un'integrazione volta ad estendere le norme procedurali dettate per il rilascio del parere di congruità dai commi 1 e 2 alla relazione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle nuove azioni, attività rimessa alla società di revisione dall'articolo 2441, quinto comma, seconda parte, del codice in presenza di aumenti di capitale operati da società quotate con esclusione, limitata al dieci per cento del capitale sociale, del diritto di opzione.

L'articolo 9.88 apporta modificazioni all'articolo 159 del testo unico della finanza in tema di conferimento e revoca dell'incarico di revisione; analogamente all'articolo 156, anche in questo caso il riferimento all'approvazione del bilancio deve tenere conto del fatto che tale adempimento, nel modello dualistico, è di regola affidato al consiglio di sorveglianza; si è, inoltre, precisato che per il modello dualistico l'assemblea è quella prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 9.89 apporta modificazioni all'articolo 164 del testo unico della finanza in tema di responsabilità delle società di revisione; la riforma del diritto societario, al secondo comma dell'articolo 2407, parifica la responsabilità dei revisori a quella degli amministratori "per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"; onde omologare le previsioni del TUF alla citata innovazione, è stato eliminato l'inciso "primo comma".

L'articolo 9.90 apporta modificazioni all'articolo 160 del testo unico della finanza in tema di incompatibilità dei soggetti incaricati della revisione ed adegua un riferimento al novellato codice civile.

L'articolo 9.91 apporta modificazioni all'articolo 166 del testo unico della finanza in tema di abusivismo; analogamente a quanto disposto all'articolo 132-bis del testo unico bancario, al comma 3 si è previsto che, coerentemente con i nuovi criteri del novellato articolo 2409 del codice civile, la denuncia del possa essere inoltrata direttamente al tribunale e si è chiarito definitivamente che le spese della procedura sono a carico della società.

L'articolo 9.92 apporta modificazioni all'articolo 189 del testo unico della finanza in tema di sanzioni amministrative per omesse comunicazioni, adeguando la terminologia alla riforma codicistica ed introducendo un nuovo rinvio interno ai commi 4 e 7 dell'articolo 14 in tema di difetto di requisiti di onorabilità.

L'articolo 4 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 5 del 2003 in tema di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia:

  1. Alla lettera a) si è modificato l'articolo 1 del decreto, precisando che il rito trova applicazione anche alle controversie promosse contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.
  2. Alla lettera b) si è modificato l'articolo 2 del decreto chiarendo, per eliminare ogni incertezza al riguardo, che anche i termini contenuti nel decreto possono essere abbreviati secondo il procedimento ordinario previsto dall'articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile e sono abbreviati ex lege alla metà in ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, caso in cui resta applicabile la procedura prevista dagli articoli 648 e 649 del codice di rito.
  3. Alla lettera c) si è modificato l'articolo 3 del decreto, provvedendo a sopprimere il riferimento all'abbreviazione dei termini, compresa ora nella previsione generale dell'articolo 2 comma 2.
  4. Alla lettera d) si è modificato l'articolo 4 del decreto, apportando alcune precisazioni linguistiche, e chiarendo che la sanzione per l'omissione delle previsioni contenute nel comma 1 dell'articolo 4 è la decadenza.
  5. Alla lettera e) si è modificato l'articolo 5 del decreto, precisando che il termine per la costituzione del convenuto decorre dalla notificazione al procuratore dell'attore della comparsa di risposta.
  6. Alla lettera f) si è modificato l'articolo 6 del decreto, precisando la sanzione di decadenza per l'omissione degli adempimenti ivi descritti.
  7. Alla lettera g) si è modificato l'articolo 7 del decreto, apportando alcune precisioni terminologiche, adeguando i vari termini contenuti nel decreto all'unico e più agevole termine di 20 giorni e precisando al numero 4), in un ottica di mera chiarificazione, essendo tale conclusione già rinvenibile nel sistema complessivo del processo societario, che l'onere di allegazione delle eccezioni in senso stretto in ipotesi di reconventio reconventionis è stabilito a pena di decadenza.
  8. Alla lettera h) si è modificato l'articolo 8 del decreto, adeguando i termini all'unico termine di 20 giorni, apportando alcune precisazioni terminologiche e chiarendo al comma 3 che l'istanza di fissazione può essere proposta anche dal terzo intervenuto volontariamente nel processo.
  9. Alla lettera i) si è modificato l'articolo 10 del decreto, eliminando l'inutile riferimento alla salvezza delle eccezioni in senso lato.
  10. Alla lettera l) si è modificato l'articolo 11 del decreto, adeguando il riferimento temporale ai giorni anziché ai mesi.
  11. Alla lettera m) si è modificato l'articolo 13 del decreto, da un lato precisandosi che l'istanza di fissazione di udienza va sempre notificata e che la tardiva costituzione per il convenuto è data dall'omessa notificazione della comparsa di costituzione, dall'altro adeguando i riferimenti dell'articolo alle ipotesi di decadenza contenute nel decreto e chiarendo espressamente le modalità di deduzione della relativa eccezione.
  12. Alla lettera n) si è modificato l'articolo 19 del decreto, chiarendo che la trasformazione del rito da sommario in ordinario deve essere disposta in tutte le ipotesi in cui il giudice non ritenga la causa definibile con il rito sommario.
  13. Alla lettera o) si è modificato l'articolo 29 del decreto, aggiungendo nell'ambito di applicazione del rito camerale nei confronti di una sola parte anche alle azioni connesse alla nomina del rappresentante comune degli azionisti indicati nell'articolo 2347 del codice e alla nomina dell'amministratore provvisorio di cui all'articolo 2468 del codice.
  14. Alla lettera p) si è modificato l'articolo 32 del decreto, specificando per ragioni di chiarezza che il rinvio in esso contenuto è da intendersi riferito sia all'udienza prevista dall'articolo 31 che a quella disciplinata dall'articolo 30 del decreto.
  15. Alla lettera q) si è modificato l'articolo 33 del decreto, includendo nell'ambito di applicazione del rito camerale plurilaterale, per evidenti ragioni di coordinamento, anche il procedimento di nomina dei liquidatori della società semplice, disciplinato dall'articolo 2275 del codice.
  16. Alla lettera r) si è modificato l'articolo 35 del decreto, prevedendo che anche i provvedimenti resi dagli arbitri durante il lodo societario debbano essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
  17. Alla lettera s) si è modificato l'articolo 37 del decreto, estendendo il rinvio ivi previsto non solo alle modalità previste nello statuto, ma anche a quelle contenute nell'atto costitutivo.
  18. Alla lettera t) si è precisato che il particolare procedimento conciliativo descritto nell'articolo 40 trova applicazione solo in caso di consenso di entrambe le parti, applicandosi in caso contrario i sistemi conciliativi già esistenti.
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    L'articolo 5 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 6 del 2003 recante riforma organica delle società di capitali e società cooperative:
    1. Alle lettere a) e b) si è modificato l'articolo 2325-bis, chiarendo che la definizione ivi contenuta ed i rinvii da esso disposti vanno estesi all'intero titolo, essendo richiamati ed applicabili anche al capo X relativo alla trasformazione, fusione e scissione.
    2. Alla lettera c) si è modificato l'articolo 2328, inserendo al numero 1), tra i requisiti da indicare nell'atto costituivo, anche lo Stato di costituzione; al numero 11) si è chiarito che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2380, terzo comma, nel sistema dualistico non vi è nomina degli amministratori, ma solo del consiglio di sorveglianza.
    3. Alla lettera d) si è modificato l'articolo 2335, primo comma, numero 4) per le stesse esigenze di chiarezza riportate a commento del numero 11 dell'articolo 2380.
    4. Alla lettera e) si è modificato l'articolo 2344, apportando modificazioni terminologiche per rendere il testo omogeneo.
    5. Alla lettera f) si è modificato l'articolo 2349, secondo comma, al fine di rendere il testo omogeneo con il primo comma e con l'articolo 2346, ultimo comma.
    6. Alle lettere g), h) ed i) si sono modificati gli articoli 2350, 2354, 2357-quater, apportando correttivi di mero "drafting".
    7. Alla lettera l) si è modificato l'articolo 2362, primo comma,prevedendo, in analogia a quanto previsto all'articolo 2328 che tra i requisiti da indicare nell'atto costituivo vi sia anche lo Stato di costituzione.
    8. Alla lettera m) si è modificato l'articolo 2366, secondo comma, chiarendo - al fine di evitare una possibile ipotesi di impossibilità di convocazione dell'assemblea - che, qualora i quotidiani indicati nello statuto cessino le pubblicazioni, l'avviso di convocazione va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    9. Alla lettera p) si è modificato l'articolo 2378 prevedendo che i provvedimenti di sospensione della deliberazione assembleare e la sentenza che definisce il giudizio di impugnazione debbano essere iscritti nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
    10. Alla lettera q) si è modificato l'articolo 2379, terzo comma, precisando, al fine di chiarire che la convocazione non si considera mancante qualora l'avviso di convocazione dell'assemblea sia stato comunicato agli aventi diritto ad intervenire prima della data di celebrazione dell'adunanza, senza che sia a tale scopo rilevante il lasso temporale tra la comunicazione e la tenuta della riunione.
    11. Alla lettera s) si è integrato l'articolo 2409-terdecies chiarendo che, ove lo statuto lo preveda, il consiglio di sorveglianza possa essere investito del potere di deliberare in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società elaborati dal consiglio di gestione, che ovviamente assume la responsabilità esclusiva per gli atti di gestione compiuti nella relativa esecuzione; per tale via gli atti di gestione compiuti restano di esclusiva competenza del consiglio di gestione ma, per evidenti ragioni di trasparenza nell'assetto del modello societario dualistico, si prevede che tra le competenze dell'organo che nomina i gestori della società possa rientrare anche l'esame delle principali linee strategiche della società; in tal modo si è riconosciuta, da un lato, al consiglio di sorveglianza una competenza che anche nel sistema tradizionale può essere attribuita all'assemblea, dall'altro, la disciplina è stata adeguata a quella propria di altri sistemi giuridici nei quali il sistema dualistico è già operante.
    12. Alla lettera t) si è modificato l'articolo 2412, apportando una correzione di "drafting", al fini di rendere il riferimento alle azioni coerente con la terminologia adottata nell'articolo 2325-bis.
    13. Alla lettera u) si è modificato l'articolo 2413, onde eliminare il contrasto con l'articolo 2412, primo comma: appare, infatti, evidente che, dal momento che secondo tale ultima previsione la società può emettere obbligazioni sino al doppio del capitale, il divieto di distribuzione di utili nell'ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite deve cessare allorquando l'importo del capitale e delle riserve eguagli la metà del valore delle obbligazioni in circolazione, essendo in tale ipotesi certo che la ricostituzione del capitale si è completata.
    14. Alla lettera z) si è modificato l'articolo 2414-bis in tema di costituzione delle garanzie sulle obbligazioni; per l'ipotesi in cui al capitale della società emittente partecipi, in tutto o in parte, un soggetto pubblico, si è previsto che l'emissione del prestito obbligazionario possa essere garantita dall'azionista pubblico; in tal caso, stante gli evidenti effetti di appetibilità dello strumento sul mercato e di facilità di collocamento connessi a siffatta modalità di emissione, si è previsto che la circostanza risulti sul titolo, come già prevede in via generale il numero 5) dell'articolo 2414 del codice.
    15. Alla lettera aa) si è modificato l'articolo 2416, con un adattamento meramente lessicale.
    16. Alla lettera cc) si è modificato l'articolo 2437-quater, introducendo un termine di centottanta giorni entro il quale debba avvenire il rimborso al socio receduto; ciò al fine di garantire effettività al procedimento di liquidazione, attraverso la fissazione di un termine finale, destinato ad avere ripercussioni anche sul successivo comma sesto in tema di convocazione dell'assemblea in ipotesi di inesistenza di utili o riserve disponibili.
    17. Alla lettera dd) si è modificato l'articolo 2445, sostituendo il riferimento specifico alla "riduzione" con quello più generico riferito alla "operazione" posta in essere; ciò consente alla norma di funzionare da archetipo per i successivi rinvii contenuti negli articoli 2487-ter, 2500-novies e 2503.
    18. Alla lettera ee) si è modificato l'articolo 2447-ter, da un lato precisando il precetto della lettera f) del primo comma, nel senso che la nomina di una società di revisione per l'ipotesi di costituzione del patrimonio destinato è obbligatoria solo nell'ipotesi in cui la società non sia già assoggettata al controllo da parte di una società di revisione, dall'altro all'ultimo comma sostituendo il riferimento specifico al consiglio di amministrazione con quello più generico all'organo amministrativo, stante il chiaro tenore della norma generale del terzo comma dell'articolo 2380.
    19. Alla lettera ff) si è modificato l'articolo 2447-sexies, eliminando il riferimento specifico al consiglio di gestione, per le ragioni testé dette a commento della modifica apportata all'ultimo comma dell'articolo 2447-ter.
    20. Alla lettera gg) si è modificato l'articolo 2447-novies eliminando il riferimento specifico al consiglio di gestione, per le ragioni testé dette a commento della modifica apportata all'ultimo comma dell'articolo 2447-sexies.
    21. Alla lettera hh) si è modificato l'articolo 2447-decies, con una correzione di mero "drafting".
    22. Alla lettera ii) si è modificato l'articolo 2463, secondo comma, numero 1), prevedendo, in analogia a quanto previsto all'articolo 2328, che tra i requisiti da indicare nell'atto costituivo vi sia anche lo Stato di costituzione.
    23. Alla lettera ll) si è modificato l'articolo 2466, secondo comma, con una correzione di mero "drafting".
    24. Alla lettera mm) si è modificato l'articolo 2465, correggendo un errore materiale contenuto nel primo periodo del primo comma;
    25. Alla lettera nn) si è modificato l'articolo 2469, primo comma, reintroducendo l'originaria formulazione del codice, che in materia fa riferimento al concetto di "trasferibilità" delle partecipazioni.
    26. Alla lettera oo) si è modificato l'articolo 2470, quarto comma, prevedendo, in analogia a quanto previsto all'articolo 2328, che tra i requisiti da indicare nell'atto costituivo vi sia anche lo Stato di costituzione.
    27. Alla lettera pp) si è modificato l'articolo 2473, quarto comma, con una modifica di mero "drafting".
    28. Alla lettera qq) si è modificato l'articolo 2477, al fine di coordinare la previsione con la nuova disciplina dei sindaci nelle società per azioni; è apparso opportuno che, in relazione all'ipotesi di controllo obbligatorio dei conti disciplinato dal secondo e terzo comma dell'articolo, salva diversa scelta statutaria, debba essere invertita la regola vigente per le società per azioni, consentendo il cumulo in uno stesso soggetto delle funzioni di controllo sull'amministrazione e di controllo contabile, stante l'indubbia semplificazione del modello sociale delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.
    29. Alla lettera rr) si è modificato l'articolo 2478-bis, quinto comma, adeguando il riferimento terminologico ivi contenuto al concetto di "ripartizione" già contenuto nell'articolo 2433.
    30. Alla lettera ss) si è modificato l'articolo 2479, con alcune modifiche di mero "drafting" e, al quarto comma, con l'introduzione del richiamo al quarto comma dell'articolo 2482-bis, al fine di chiarire che, nell'ipotesi di riduzione obbligatoria per perdite, l'intervento dell'assemblea è doveroso non solo con riferimento alla formale decisione di riduzione, ma anche per quanto concerne l'approvazione del bilancio che ne rappresenta il necessario presupposto.
    31. Alla lettera uu) si è modificato l'articolo 2482, secondo comma, con un intervento di mero "drafting".
    32. Alla lettera vv) si è modificato l'articolo 2482-bis, quarto comma, per le stesse ragioni esplicitate a commento della modificazione all'articolo 2479, quarto comma.
    33. Alla lettera zz) si è modificato l'articolo 2497-bis, precisando che il riferimento al soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento si ricava sempre dalla definizione generale che ne dà l'articolo 2497.
    34. Alla lettera aaa) si è modificato l'articolo 2497-sexies, precisando che il livello di consolidamento cui fa riferimento la presunzione è riferibile alla società o all'ente che è tenuto al consolidamento del bilancio della società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento; il secondo comma è stato soppresso in conseguenza dell'introduzione del nuovo articolo 2497-septies.
    35. Alla lettera bbb) si è introdotto il nuovo articolo 2497-septies in tema di coordinamento tra società; esso contiene la previsione dell'originario secondo comma dell'articolo 2497-sexies, essendo apparso opportuno, al fine di eliminare equivoci interpretativi, separare la disciplina del controllo c.d. "verticale", prevista nell'articolo 2497-sexies, da quella del controllo c.d. "paritetico od orizzontale".
    36. Alla lettera ccc) si è modificato l'articolo 2501-bis, quinto comma, con un interevento di mero "drafting".
    37. Alla lettera ddd) si è modificato il terzo comma dell'articolo 2501-sexies, precisandosi che gli esperti incaricati debbono essere normalmente scelti tra quelli iscritti presso il Ministero della giustizia, coma già prescrive l'articolo 2409-bis, mentre, laddove la società sia quotata in mercati regolamentati debbono essere scelti tra quelli iscritti nell'albo tenuto dalla Consob.
    38. Alla lettera eee) si è modificato l'articolo 2506, secondo comma, secondo periodo, comprendendo nella possibilità ivi contemplata anche le quote delle s.r.l., in armonia con quanto previsto al primo periodo dello stesso comma.
    39. Alla lettera fff) si è modificato l'articolo 2526, secondo comma e, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 2349, si è precisato che i diritti amministrativi anche per le cooperative possono essere riconosciuti solo a chi è titolare di diritti patrimoniali.
    40. Alla lettera ggg) si è modificato l'articolo 111-quater delle disposizioni di attuazione e transitorie, eliminando l'erroneo riferimento dell'ultimo periodo della previsione.
    41. Alla lettera hhh) si è introdotto l'articolo 111-terdecies: per equilibrare l'eliminazione del controllo omologatorio delle delibere di riduzione obbligatoria del capitale per perdite, si è richiamato, anche per il procedimento di cui all'articolo 2446 secondo comma, l'iter di verbalizzazione di cui all'articolo 2436, che affida al notaio il compito di "arbitrare" il procedimento, affidandosi alla sua natura di pubblico ufficiale.
    42. Alla lettera iii) si è modificato l'articolo 218 delle disposizioni di attuazione e transitorie, con un intervento di mero "drafting".
    43. Alla lettera lll) si è modificato l'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie: con l'introduzione di un nuovo secondo comma si è inteso facilitare la trasformazione delle attuali s.r.l. in s.p.a.; invero, la rilevante modifica del tipo-sociale della s.r.l. - specie in tema di struttura e di responsabilità - potrebbe non corrispondere più alla valutazione dei soci della vecchia s.r.l. che potrebbero trovare più affinità nella struttura della nuova s.p.a.; è apparso coerente, quindi, facilitare la trasformazione nel periodo transitorio, anche in deroga ad eventuali clausole statutarie che prevedano quorum elevati.
      La modifica relativa all'introduzione della nozione di "mero adattamento" intende chiarire che la procedura semplificata si applica anche alle modifiche statutarie concernenti norme di per sé derogabili, ma ad opera di diversa disposizione statutaria sicché il loro effetto è quello di alterare l'assetto societario come originariamente voluto dai soci, senza che ciò corrisponda all'adeguamento a norma imperative sopravvenute.
    44. Alla lettera mmm) si è corretta un'imprecisione nel rinvio all'articolo 2545-quinquiesdecies, eliminando l'incongruo riferimento alle riserve indivisibili e richiamando la disciplina contenuta nell'intera disposizione.

    L'articolo 6 regola il regime transitorio e contiene una norma di coordinamento, prevedendo sotto il primo aspetto, la fissazione di termini dilatori per l'adeguamento della normativa secondaria alle modificazioni introdotte dal decreto e collegate alla riforma societaria, con conseguente rinvio dell'applicabilità delle norme civilistiche novellate per le sole banche e gli altri soggetti disciplinati dai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998 e, dall'altro, un coordinamento con la riforma della previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2250 del codice.

    L'articolo 7 apporta il necessario coordinamento tra la riforma societaria e le previsioni del decreto legislativo n. 87 del 1992 concernente l'attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

    L'articolo 9 contiene l'elenco delle abrogazioni.

    Con riferimento alle osservazioni pervenute dalla competenti Commissioni parlamentari, si osserva:

    1. Sono state accolte quelle formulate dalle Commissioni riunite della Camera dei deputati relative:
    1. All'articolo 2465 è stato corretto un errore materiale, eliminando il riferimento al termine "registro albo", che compariva erroneamente in luogo del riferimento all'albo speciale.
    2. Alla richiesta di modifica dell'articolo 2369, quinto comma, del codice civile, eliminando l'attuale riferimento alle azioni privilegiate e sostituendolo con quello alle nuove categorie di azioni previste dal secondo comma dell'articolo 2351 del codice civile;
    3. Alla richiesta di modifica dell'articolo 2377 del codice civile, reintroducendo la formula del primo comma dell'articolo 2377 del codice civile previgente; come conseguenza dell'accoglimento della modifica dell'articolo 2377, si è provveduto a correggere i riferimenti interni a tale articolo del codice presenti altrove nel teso normativo;
    4. Alla richiesta di modifica degli articoli 2381, quinto comma, e 2417, terzo comma, del codice civile, sostituendo il computo a giorni della periodicità della convocazione degli organi delegati con quello in mesi, così da assicurare che debbano essere tenute non più di due riunioni all'anno;
    5. Alla richiesta di modifica dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile, onde coordinarne il riferimento con la definizione del precedente primo comma;
    6. Alla richiesta di modifica dell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile onde chiarire che l'ambito di applicazione della previsione agevolativa dell'adeguamento non è limitato alle norme statutarie contrarie alle nuove disposizioni inderogabili introdotte dalla novellazione del codice civile, ma si estende agli assetti statutari che verrebbero modificati da nuove disposizioni codicistiche derogabili con specifica clausola statutaria, così da eliminare il rischio che, ove gli statuti non prevedano rinvii espressi al codice o non dispongano alcunché in merito confidando sull'esistenza del vecchio assetto codicistico, si possa pensare ad una immediata precettività delle nuove disposizioni di legge alla data di entrata in vigore della riforma; è evidente che il riferimento contenuto nella relazione originaria allo scioglimento della società deve riferirsi alle ipotesi in cui il mancato adeguamento determina l'impossibilità di svolgimento dell'attività sociale.
    7. Alla richiesta di modifica dell'articolo 223-quinquiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, onde chiarire che per le cooperative non fiscalmente beneficiate di cui al primo comma del medesimo articolo, l'obbligo di destinazione a riserva legale degli utili netti annuali è limitato alla misura del venti per cento;
    8. All'opportunità di coordinare con la riforma societaria le disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", con particolare riguardo alla nuova disciplina dell'iscrizione della società e del controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile prevedendo, a tale ultimo proposito, che tale tipologia di controlli sia estesa anche alle società sportive costituite nella forma della società a responsabilità limitata: a ciò si è provveduto con il nuovo articolo 8;
    9. alla richiesta di rafforzare gli strumenti sanzionatori della autorità di vigilanza per le ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di autorizzazione, nonché per l'accertato difetto dei requisiti di onorabilità; all'uopo si è provveduto attraverso l'introduzione, negli articoli 24, 25 e 108 del TUB, nonché 14 e 16 del TUF di un obbligo di alienazione delle partecipazioni non autorizzate, revocate, non comunicate e eccedenti rispetto ai limiti di legge o possedute da soggetti privi dei necessari requisiti soggettivi, laddove agli articoli 139 del TUB e 189 del TUF si sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei suddetti obblighi;
    10. alla richiesta di coordinare il disposto del comma 5 dell'articolo 85 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, con riferimento al nuovo requisito di legittimazione all'impugnazione delle deliberazioni introdotto dal novellato articolo 2378 del codice civile; all'uopo si è provveduto con il nuovo articolo 9.61;
    11. all'articolo 9.62, alla necessità di uniformare il riferimento del comma 1-bis dell'articolo 104 TUF alle società italiane di cui al comma 1.
    12. all'articolo 9.64, alla necessità di coordinare l'attuale previsione del comma 4 dell'articolo 106 del testo unico dell'intermediazione finanziaria con la nuova nozione di partecipazione indicata nel comma 1 del medesimo articolo e di coordinare la previsione della lettera b) del comma 5 con la nuova definizione delle azioni indicata nell'articolo 105;
    13. all'articolo 9.65, all'opportunità di coordinare l'attuale previsione del comma 1 dell'articolo 107 del testo unico dell'intermediazione finanziaria con la nuova nozione di azioni quotate che attribuiscono i diritti di voto di cui all'articolo 105 e di coordinare la previsione della lettera b) con la nuova definizione delle azioni indicata nell'articolo 106, comma 1;
    14. alla richiesta di modificare il disposto dell'articolo 135 del testo unico dell'intermediazione finanziaria con riferimento alle nuove percentuali di capitale individuate dal codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci, rapportandole al numero totale dei soci stessi; all'uopo si è provveduto con il nuovo articolo 9.71;
    15. all'articolo 9.75, all'opportunità di modificare il titolo della rubrica dell'articolo 147-bis del testo unico dell'intermediazione finanziaria, che è uguale a quello dell'articolo 146;
    16. all'articolo 9.90, all'opportunità di modificare il riferimento all'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, che non è quarto comma, bensì quinto comma dell'articolo 2372 del codice civile;
    17. all'articolo 4 dello schema di decreto, all'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 5 del 2003, estendendo l'ambito di applicazione delle norme di procedura anche ai procedimenti aventi ad oggetto le azioni di responsabilità contro il revisore o le società di revisione contabile per i danni conseguenti da inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati; all'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 40, così da rendere applicabile lo speciale procedimento conciliativo ivi previsto solo in caso di accordo tra le parti.

    2. Non sono state accolte le osservazioni relative:
    1. All'opportunità di prevedere la possibilità di trasmissione in via telematica degli atti indicati dall'articolo 2435, primo comma, del codice civile, in quanto si è ritenuto che le modalità in questione possano trovare spazio nell'ambito del regolamento sulla tenuta del registro delle imprese e non necessitino di una collocazione in una fonte primaria come il codice civile.
    2. All'opportunità di inserire norme relative alle imprese di assicurazione (sui patrimoni separati, sull'estensione del regime delle società quotate, sulla modifica del decreto legislativo n. 173 del 1997 in tema di bilanci), atteso che l'intervento richiesto, per le sue rilevanti implicazioni sull'architettura della riforma è apparso meritevole di un approfondimento entro i termini di scadenza dell'esercizio della delega di coordinamento (31.12.2004);
    3. All'opportunità di eliminare il riferimento al 1° gennaio 2004, contenuto nell'articolo 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, poiché la scelta di cristallizzare a tale data la nozione della rilevanza della diffusione tra il pubblico ai sensi della definizione dell'articolo 2325-bis è frutto di una scelta meditata che, se da un lato non toglie alla CONSOB il potere di modificare il contenuto della nozione ai fini dell'applicazione del TUF, dall'altro consente di avere un parametro di riferimento certo ed immutabile ai fini della identificazione dei criteri di applicazione delle disposizioni del codice civile alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
    4. All'opportunità di modificare l'articolo 223-terdecies chiarendo i limiti di applicabilità della riforma alle banche popolari ed alle banche di credito cooperativo, atteso che la rilevanza dell'argomento è sembrata incompatibile con i ristretti limiti del coordinamento urgente, propri del presente intervento normativo, impregiudicata la possibilità di una attuazione del suggerimento entro i termini di scadenza della delega di coordinamento (31.12.2004); peraltro, le immediate esigenze operative sono soddisfatte interpretando il rinvio dell'articolo 2516, vecchio testo, come un rinvio formale, e quindi riferibile alla nuova disciplina delle società per azioni.

    3. Sono state accolte quelle formulate dalle Commissioni riunite del Senato della Repubblica relative:
    1. Al rafforzamento delle misure sanzionatorie delle autorità di vigilanza, come indicato alla precedente lettera i);
    2. Alla necessità di coordinare la riforma con la legge n. 91 del 1981, come illustrato alla precedente lettera h);
    3. Alla modifica dell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, come illustrato alla precedente lettera f);
    4. Alla modifica dell'articolo 72 del TUB, essendosi precisato che i soci impugnanti non sono legittimati a chiedere la sospensione dell'esecuzione della decisione dei commissari nelle ipotesi in cui queste siano state oggetto di necessaria autorizzazione dell'autorità di vigilanza del settore, o siano comunque attuative di decisioni della predetta autorità, poiché in tali casi la tutela della posizione soggettiva dell'impugnante può svolgersi avverso l'atto autorizzatorio avanti la giurisdizione amministrativa;
    5. Alla modifica dell'articolo 109 del TUB, essendosi aggiunto anche il requisito dell'indipendenza;

    4. Non sono state accolte le osservazioni relative:
    1. Alla richiesta di modifica dell'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis, poiché l'introduzione della approvazione dei piani strategici in capo ai componenti del comitato di sorveglianza, atteso il suo netto significato di gestione, avrebbe rischiato di snaturare il modello dualistico, caratterizzato pur sempre da una distinzione tra organo di gestione (il consiglio di gestione) e organo di controllo (consiglio di sorveglianza);
    2. Alla richiesta di introduzione della previsione di un organo terzo estraneo alla società che controlli gli organi di controllo della società, poiché, come già riferito nell'osservazione, è una modifica che esula dai confini del presente intervento di mero coordinamento;
    3. Alla richiesta di modificazione dell'articolo 2514 del codice civile in tema di requisiti della mutualità prevalente, atteso che l'intervento richiesto, per le sue rilevanti implicazioni sull'architettura della riforma è apparso meritevole di un approfondimento entro i termini di scadenza dell'esercizio della delega di coordinamento (31.12.2004);
    4. Alla richiesta di modifica dell'articolo 111-decies delle disposizioni di attuazione del codice civile, poiché la norma risulta già chiara nel prevedere tassativi casi di esonero dal generale obbligo di devoluzione del patrimonio;
    5. Alla richiesta di modifica dell'articolo 62 del TUB, poiché la norma è stata meramente riprodotta rispetto al testo previgente, con la sola aggiunta del requisito dell'indipendenza, introdotto dalla riforma societaria;
    6. Alla richiesta di abrogazione dell'articolo 84 del TUB, poiché la norma ha una sua precisa ragione di esistere, annoverando una casistica di poteri e funzionamento degli organi liquidatori, in relazione alla quale l'intervento si è limitato ad estendere l'ambito di applicazione al soggetto incaricato della revisione contabile, come effetto della novellazione codicistica;
    7. Alla richiesta di modificazione dell'articolo 113 del TUB, poiché la norma è stata modificata a meri fini di coordinamento, nulla avendo innovato rispetto al passato in tema di requisiti soggettivi;
    8. Alla richiesta di modifica dell'articolo 122 del TUF, poiché la norma intende salvaguardare le specificità dell'ambito di applicazione della normativa sulle società quotate;
    9. Alla richiesta di soppressione dell'articolo 147-bis del TUF, la cui introduzione è apparsa necessaria in funzione di coordinamento con la riforma;
    10. Alla richiesta di modifica dell'articolo 13 del decreto n. 5 del 2003, atteso che non è affatto opportuno introdurre nell'ordinamento un'ipotesi di obbligatorietà di deferimento del giuramento suppletorio;
    11. Alla richiesta dell'introduzione di un termine per l'iscrizione di vari atti nel registro delle imprese, in quanto si è ritenuto che le modalità in questione possano trovare spazio nell'ambito del regolamento sulla tenuta del registro delle imprese.


    Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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