DDL - Ratifica ed esecuzione del Trattato tra Italia e Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione in uno spazio di giustizia comune (Roma, 28/11/2000) - Testo

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 novembre 2001

Relazione illustrativa

Indice

Titolo I - RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1 - Ratifica
Art. 2- Esecuzione

Titolo II - NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO

Capo I- Procedura passiva di consegna

Art. 3- Arresto preliminare
Art. 4 - Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna
Art. 5 - Identificazione e consenso della persona richiesta in consegna
Art. 6 - Ricorso per cassazione
Art. 7- Informazioni complementari
Art. 8 - Comunicazione della decisione. Consegna e rinvio della consegna
Art. 9 - Trasferimento temporaneo

Capo II - Procedura attiva di consegna

Art. 10 - Richiesta di consegna
Art. 11 - Richiesta di arresto preliminare

Capo III - Concorso di richieste di consegna

Art. 12 - Decisione sul concorso fra richieste di consegna

 Titolo I
RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1
(Ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, di seguito denominato "Trattato".

Art. 2
(Esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato stesso.

Titolo II
NORME DI ADEGUAMENTO INTERNO

Capo I
Procedura passiva di consegna

Art. 3
(Arresto preliminare)

  1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del Trattato, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
  2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministero della giustizia ed al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte d'appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
  3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato per mancanza di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4, comma 1, del Trattato, il presidente della corte d'appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministero della giustizia.
  4. Copia dell'ordinanza viene notificata alla persona arrestata con l'invito a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale. L'eventuale nomina del difensore deve essere comunicata immediatamente al presidente della corte d'appello, anche a mezzo telefax, dalla direzione della casa di reclusione o depositata senza ritardo presso la cancelleria della corte d'appello.
  5. Al fine di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello l'avvenuto arrivo della richiesta di consegna.
  6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.

Art. 4
(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna)

  1. Il Ministero della giustizia trasmette ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Trattato, e comunque non oltre il termine di venti giorni dal ricevimento, la richiesta di consegna al presidente della corte d'appello nel cui distretto è stata arrestata preliminarmente la persona richiesta o dove la stessa vi ha la propria residenza o dimora.
  2. Ricevuta la richiesta di consegna il presidente della corte d'appello decide immediatamente con ordinanza sull'applicazione di misura coercitiva alla persona di cui è richiesta la consegna, qualora non abbia già provveduto, e fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con decreto da comunicare al procuratore generale e da notificare alla persona della quale è richiesta la consegna, nonché al suo difensore, almeno cinque giorni prima, a pena di nullità.
  3. La richiesta di consegna, con i documenti allegati previsti dall'articolo 3, comma 3, del Trattato, è depositata al momento dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui al comma 2. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.
  4. Se la persona della quale è richiesta la consegna non ha ancora nominato un difensore il presidente della corte d'appello, con il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione, nomina un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del codice di procedura penale, e avvisa la persona della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
  5. Il presidente della corte d'appello procede in camera di consiglio e decide con ordinanza sulla richiesta di consegna, dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie e dopo avere sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compare, la persona della quale è richiesta la consegna.
  6. Il presidente della corte d'appello dà immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.
  7. L'ordinanza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia.
  8. L'avviso di deposito del provvedimento è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero.
  9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. Con la decisione contraria alla consegna è disposta la liberazione della persona richiesta in consegna se detenuta a tale fine.

Art. 5
(Identificazione e consenso della persona richiesta in consegna)

  1. Immediatamente dopo l'arresto preliminare e comunque entro cinque giorni dalla convalida prevista dall'articolo 3, comma 3, o dall'esecuzione della misura coercitiva di cui all'articolo 4, comma 2, il presidente della corte d'appello provvede all'identificazione della persona arrestata, o sottoposta a misura coercitiva, e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna. La persona arrestata o sottoposta a misura coercitiva è preventivamente informata dei dati comunicati dal Regno di Spagna ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato.
  2. Il difensore designato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e ha diritto ad assistervi.
  3. La persona della quale è richiesta la consegna può, prima della conclusione dell'udienza in camera di consiglio di cui all'articolo 4, comma 5, dichiarare a verbale, nel corso dell'udienza o con dichiarazione sottoscritta indirizzata al direttore della casa di reclusione, che consente ad essere consegnata. Immediatamente dopo avere ricevuto tale dichiarazione di consenso il direttore della casa di reclusione la trasmette, anche a mezzo telefax, al presidente della corte d'appello.
  4. Il consenso prestato è irrevocabile.
  5. In caso di dichiarazione di consenso di cui ai commi 1 e 3, il presidente della corte d'appello provvede senza ritardo alla decisione sulla richiesta di consegna.
  6. Quando la decisione è assunta senza che si sia svolta l'udienza di cui all'articolo 4, comma 5, l'ordinanza è depositata senza ritardo in cancelleria, l'avviso di deposito è immediatamente notificato al difensore e alla persona di cui è richiesta la consegna e comunicato al pubblico ministero. Si applica l'articolo 4, comma 7.

Art. 6
(Ricorso per cassazione)

  1. Contro le ordinanze che hanno deciso sulla consegna e contro quelle che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.
  2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il Ministero della giustizia, qualora sia prossima la scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del Trattato, può disporre l'esecuzione della consegna prima della decisione sul ricorso, se il Regno di Spagna dichiara di impegnarsi a riconsegnare la persona estradata in caso di annullamento dell'ordinanza impugnata.
  3. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.
  4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.
  5. Copia del provvedimento contenente la decisione è trasmessa al Ministero della giustizia, anche a mezzo telefax, immediatamente dopo il deposito.
  6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 7
(Informazioni complementari)

  1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria del Regno di Spagna dal presidente della corte d'appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 8
(Comunicazione della decisione. Consegna e rinvio della consegna)

  1. Il Ministero della giustizia comunica immediatamente al Regno di Spagna la decisione sulla richiesta di consegna. Se questa è positiva comunica al servizio per la cooperazione internazionale di polizia che la persona richiesta in consegna può essere consegnata.
  2. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, del Trattato, il Ministero della giustizia comunica altresì che l'esecuzione della consegna è rinviata e indica, se possibile, il termine finale del rinvio.

Art. 9
(Trasferimento temporaneo)

  1. Il Ministero della giustizia assume la decisione sul trasferimento temporaneo di cui all'articolo 6, comma 2, del Trattato, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena.
  2. Il Ministero della giustizia concorda, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Trattato, con la competente autorità del Regno di Spagna la durata e le condizioni del trasferimento temporaneo ed, eventualmente, sentita l'autorità giudiziaria che procede penalmente nello Stato, l'utilizzo, in alternativa, del sistema della videoconferenza.

Capo II
Procedura attiva di consegna

Art. 10
(Richiesta di consegna)

  1. La richiesta di consegna ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Trattato, è avanzata al Ministero della giustizia del Regno di Spagna, nelle forme previste dal Trattato, dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
  2. Quando riceve comunicazione della decisione sulla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Trattato, dalla competente autorità del Regno di Spagna, il procuratore generale presso la corte d'appello ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 11
(Richiesta di arresto preliminare)

  1. Qualora sia necessario avanzare una richiesta di arresto preliminare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Trattato, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna richiede, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia alla competente autorità del Regno di Spagna, con le forme previste dal Trattato, l'arresto preliminare urgente. Della richiesta è data immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Capo III
Concorso di richieste di consegna

Art. 12
(Decisione sul concorso fra richieste di consegna)

  1. Il Ministero della giustizia procede a consultazioni con la competente autorità del Regno di Spagna, al fine di assumere la decisione sulla priorità nella consegna, in caso di concorso di richieste di cui all'articolo 8, comma 2, del Trattato.

Link utili