DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra Stati membri dell'U.E. (Bruxelles, 10/03/1995) e della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'U.E. (Dublino, 27/09/1996) - Testo
Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, aperta alla firma a Bruxelles il 10 marzo 1995, e della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con allegato, aperta alla firma a Dublino il 27 settembre 1996, e norme di adeguamento interno"
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 luglio 2003
Indice
Capo I - RATIFICA ED ESECUZIONE
Capo II - RINUNCIA ALLA REGOLA DELLA SPECIALITA'
Art. 3 - Rinuncia al beneficio del principio della specialità. Autorità competente
Art. 4 - Forme e contenuto della rinuncia
Art. 5 - Informazioni complementari
Capo III - ESTRADIZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
Art. 6 - Modalità ed effetti del consenso
Art. 7 - Rinuncia alla regola della specialità
Art. 8 - Procedimento
Art. 9 - Ricorso per cassazione
Art. 10 - Provvedimento di estradizione. Consegna
Art. 11 - Consenso successivo alla domanda di estradizione
Capo IV - ENTRATA IN VIGORE
Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, aperta alla firma a Bruxelles il 10 marzo 1995, di seguito denominata Convenzione di Bruxelles, e la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, aperta alla firma a Dublino il 27 settembre 1996, di seguito denominata Convenzione di Dublino.
1. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione di Bruxelles e dall'articolo 18 della Convenzione di Dublino.
Capo II
RINUNCIA ALLA REGOLA DELLA SPECIALITA'
Art. 3
(Rinuncia al beneficio del principio della specialità. Autorità competente)
1. La dichiarazione di rinuncia di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione di Dublino è resa dalla persona estradata dinanzi:
a) al giudice per le indagini preliminari competente, prima dell'esercizio dell'azione penale;
b) al giudice che procede, dopo l'esercizio dell'azione penale;
c) al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, durante la pendenza del ricorso per cassazione;
d) al giudice competente ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale, quando la sentenza è irrevocabile.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa anche davanti al giudice competente per il fatto per il quale la estradizione è già stata concessa.
3. Il giudice procede in camera di consiglio alla presenza del difensore della persona estradata. Se il difensore di fiducia o d'ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice procede a norma dell'articolo 97, comma 4 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Art. 4
(Forme e contenuto della rinuncia)
1. La rinuncia alla specialità è irrevocabile. La persona estradatata è preventivamente informata della irrevocabilità della rinuncia. Si applica l'articolo 205 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
2. La rinuncia deve essere espressa e contenere preciso riferimento ai singoli fatti diversi anteriori alla consegna per i quali essa interviene. A tal fine, il giudice competente ai sensi dell'articolo 3 raccoglie la relativa dichiarazione e ne cura la verbalizzazione, accertando che la persona estradata la renda volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano.
Art. 5
(Informazioni complementari)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione di Dublino, le competenti autorità degli Stati che hanno fatto la prevista dichiarazione possono richiedere informazioni complementari sulla domanda di estradizione anche direttamente alla procura generale presso la corte d'appello del distretto in cui si trova l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale posto a base della domanda di estradizione.
2. La procura generale provvede, senza ritardo, assunte le necessarie informazioni presso le autorità giudiziarie che procedono, o che hanno proceduto, per i reati oggetto della domanda di estradizione.
3. Nel caso di estradizione per l'estero le informazioni vengono richieste direttamente all'autorità giudiziaria straniera dall'autorità giudiziaria competente.
Capo III
ESTRADIZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
Art. 6
(Modalità ed effetti del consenso)
1. Il consenso della persona della quale è stato richiesto l'arresto provvisorio a fini estradizionali è raccolto dalla Corte d'Appello competente ai sensi dell'articolo 701, comma 4, del codice di procedura penale, immediatamente dopo l'arresto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura coercitiva o dalla convalida prevista dall'articolo 716 del codice di procedura penale.
2. Il consenso è assunto nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale. A tal fine, la persona arrestata è preventivamente informata dei dati comunicati dallo Stato richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles e degli effetti del consenso medesimo.
3. Il consenso prestato è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso. Si applica l'articolo 205 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
4. La Corte d'Appello comunica senza ritardo, e comunque non oltre dieci giorni, all'autorità straniera che ha richiesto l'arresto provvisorio se la persona ha prestato il consenso. Della comunicazione è contestualmente trasmessa copia al Ministro della giustizia.
5. Il consenso sospende il decorso del termine previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatta a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300.
Art. 7
(Rinuncia alla regola della specialità)
1. Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Bruxelles, le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatta a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n.300, non si applicano se la persona arrestata che acconsente all'estradizione rinuncia espressamente alla regola della specialità.
2. La rinuncia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata degli effetti della rinuncia e della sua irrevocabilità. Si applica l'articolo 205 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Art. 8
(Procedimento)
1. La Corte d'Appello competente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, può chiedere direttamente all'autorità straniera richiedente le informazioni e la documentazione necessarie alla decisione. Della richiesta e delle informazioni successivamente comunicate è senza ritardo trasmessa copia al Ministro della giustizia.
2. La Corte d'Appello procede in camera di consiglio e decide con sentenza sulla estradizione semplificata. Della data dell'udienza è dato al procuratore generale, alla persona arrestata e al suo difensore almeno ventiquattro ore prima. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 704 del codice di procedura penale.
3. Entro dieci giorni dalla prestazione del consenso da parte della persona arrestata, la Corte d'Appello provvede sull'esistenza delle condizioni per l'estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il procuratore generale, il difensore e, se compare, l'interessato.
4. Il Presidente della Corte d'Appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a comunicazione e notifica per le parti.
5. La sentenza è immediatamente depositata in cancelleria. Le parti hanno diritto ad ottenerne copia.
6. Nei casi di rifiuto della estradizione semplificata, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'estradando e comunicato al procuratore generale.
Art. 9
(Ricorso per cassazione)
1. Contro la sentenza che ha deciso sull'estradizione semplificata può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 7, comma 6, dalla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. Si procede comunque alla consegna se lo Stato richiedente assicura allo Stato richiesto che, in caso di annullamento della sentenza impugnata, si procederà alla immediata liberazione della persona consegnata.
Art. 10
(Provvedimento di estradizione. Consegna)
1. Il Presidente della Corte d'Appello comunica direttamente all'autorità straniera dello Stato richiedente immediatamente, e comunque non oltre venti giorni dalla data di assunzione del consenso, la decisione sull'estradizione. Se questa è positiva comunica, anche tramite i competenti servizi di polizia, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale imposte all'estradando ai fini dell'estradizione.
2. Il Presidente della Corte d'Appello che ha deliberato sull'estradizione decide senza ritardo sulla sussistenza dei casi di forza maggiore di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della Convenzione di Bruxelles e concorda la nuova data di consegna anche tramite i competenti servizi di polizia.
3. Quando sono richieste le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione di Bruxelles, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di ricevimento delle informazioni medesime.
Art. 11
(Consenso successivo alla domanda di estradizione)
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi in cui il consenso è dato dopo la scadenza del termine di dieci giorni di cui all'articolo 8 della Convenzione di Bruxelles, ma prima della presentazione della domanda di estradizione.
2. Il consenso può essere prestato dopo la presentazione della domanda di estradizione, quando non è stata fatta domanda di arresto provvisorio.
Capo IV
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.